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La responsabilità solidale negli appalti e il contratto di trasporto: le diverse prospettive della questione
La recente sentenza Trib. Milano 19 giugno 2024 n. 3143 est. Caroleo insieme a quella del Trib. Bologna 11 dicembre 2023 n. 887 est. Bettini, sono l’occasione per una riflessione sulla qualificazione a fini giuslavoristici delle forme di decentramento produttivo che coinvolgono il trasporto.
1. Il problema della qualificazione e le conseguenze: responsabilità solidale dell’appalto e disciplina speciale del trasporto
L’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (rubricato “Appalto”) stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’ inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento (…) può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (…)”
Si tratta di una tutela che vede il committente in una posizione di garanzia dei diritti dei lavoratori della filiera dell’appalto e che mira a stimolarlo ad affidarsi a controparti serie, giacché, ove queste non assolvano i propri obblighi nei confronti dei lavoratori, dovrà farlo lui.
Salvo quanto dirò sul percorso espansivo di questa tecnica di tutela, va fin d’ora ricordato che il contratto di trasporto ha una specifica disciplina a tutela dei diritti dei lavoratori del trasportatore.
In particolare, il legislatore ha previsto un particolare regime di responsabilità solidale attenuato disciplinato dall’art. 83 bis DL 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133 e sensibilmente modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190.
Il soggetto – persona fisica o giuridica – abilitato all’autotrasporto di cose per conto terzi, che fa svolgere il servizio di trasporto da un altro vettore, è responsabile in solido con il datore di lavoro vettore e con ciascuno dei sub vettori, per quanto concerne il corretto trattamento economico, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati dal vettore.
La normativa delinea un complesso di regole il cui rispetto garantisce al committente di sottrarsi alla responsabilità solidale per eventuali irregolarità proprie esclusivamente del vettore. A tal fine il vettore è tenuto ad effettuare direttamente una verifica della regolarità dell’impresa attraverso l’accesso al portale on line dell’Albo dell’Autotrasporto, a sua volta tenuto aggiornato con i dati in possesso dei sistemi informativi di INPS e INAIL.
Detta procedura attesta che l’azienda è in regola al fine del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Si è però visto come la responsabilità solidale del committente si estenda anche ai trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi.
La solidarietà tra committente e vettore e sub vettore non si estende alle sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue detta verifica, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada.
La norma prevede però un più breve termine di decadenza dell’azione (di un anno e non di due anni).
Su tale disciplina si veda S. M. CORSO “La solidarietà oltre l’appalto: la responsabilità tra committente e vettore per i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dei lavoratori nell’autotrasporto di cose” in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2018, fasc.2, 1, p. 319.
2. La nozione espansa di appalto a fini giuslavoristici nella giurisprudenza
Sulla tecnica di tutela della responsabilità solidale negli appalti, a partire dai primi anni del millennio, sono rinvenibili alcune pronunce di grande interesse.
Fin da allora si aveva ben presente che la segmentazione del ciclo produttivo può realizzarsi attraverso strumenti contrattuali diversi dall’appalto.
Si pensi al caso della somministrazione di beni o della locazione, con attività lavorative formalmente accessorie ma sostanzialmente prevalenti, alla subfornitura industriale, al rapporto di franchising, nel quale il prestito della manodopera viene a volte giustificato dall’interesse del franchisor a controllare le modalità di sviluppo dell’attività, nonché al merchandising nella grande distribuzione, nel quale peraltro difetta un rapporto contrattuale diretto tra la società di servizi e il grande magazzino, poiché sovente i lavoratori vengono inviati a svolgere la propria prestazione presso i negozi sulla base di accordi presi tra la società di merchandising e l’impresa che fornisce i prodotti.
Diverse sentenze avevano preso posizione su alcune tipologie contrattuali, tra l’altro dando importanza alla prevalenza del tipo di prestazione presente nel contratto e comunque sposando una nozione, per così dire giuslavoristica di appalto, incentrata sull’apporto lavorativo di chi vi è impiegato.
Per una retrospettiva di quell’esperienza giurisprudenziale mi sia consentito rinviare a “La responsabilità solidale nel decentramento produttivo: una tecnica di tutela per molti ma non per tutti”, in Labor, 25 gennaio 2024.
3. La pronuncia Cort Cost. 254/2017
Sulla scia di questi primi orientamenti, la pronuncia Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254 ha ulteriormente effettuato un salto in avanti nel percorso espansivo di questa tecnica di tutela.
La sentenza è partita dalla fattispecie della subfornitura industriale di cui alla L. 192/1998, e ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 – prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei dipendenti del sub fornitore – giacché si è reputata possibile l’applicazione in via analogica della norma a fattispecie contrattuali diverse da quelle espressamente previste “ma pur sempre nell’ambito di situazioni omogenee, rispetto all’appalto, di lavoro indiretto”.
La Consulta all’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore – ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento – ha replicato che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito – ove pur distinto ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto – dei rapporti di subfornitura.
La stessa ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – ossia evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost., atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
La Corte Costituzionale evidenzia che, anche nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del sub fornitore.
Il contratto di subfornitura realizza infatti – secondo l’approccio interpretativo che ne evidenzia l’autonomia dalla figura contrattuale dell’appalto – una forma “non paritetica” di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, è tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifiche di quest’ultimo. L’impianto è confermato in relazione alla subfornitura industriale da Cass. 05/03/2020 n. 6299 ord.
4. Il “contratto di logistica” e l’art. 1677 bis c.c.
Sempre più importanza ha assunto negli anni l’utilizzo di appalti nell’ambito della logistica.
In questo contesto è stato introdotto l’art. 1677 bis c.c., dall’art. 1 , comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), e successivamente sostituito dall’art. 37 bis DL 30/04/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29/06/2022, n. 79.
In base ad esso “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La disposizione – collocata nel Capo VII titolato “Dell’appalto” e rubricata come “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” – ha riguardo agli operatori della logistica, la cui tipica attività comprende appunto “congiuntamente” la prestazione dei servizi ivi menzionati.
Dal tenore della norma e dalla sua collocazione codicistica è chiara l’applicazione della disciplina dell’appalto e, solo per quanto riguarda le attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applica quella relativa al contratto di trasporto in quanto compatibile.
Il legislatore ha quindi riconosciuto – benché senza nominarlo – il contratto di logistica come sottotipo del contratto di appalto di servizi.
Vi è peraltro da dire che l’art. 1677 bis, nei fatti, rischia di diventare una disciplina residuale, giacché i contratti di logistica correnti, nella pratica regolano già e in modo estremamente dettagliato l’esecuzione delle prestazioni dei singoli servizi oggetto del contratto e le varie questioni che possano insorgere (ad es. il modello di contratto di fornitura di servizi di logistica integrata predisposto da Assologistica).
Benché la nuova norma disciplini il contratto di logistica come un sottotipo del contratto di appalto, al quale si applicano quindi le nome sull’appalto, si è visto che, parzialmente, si applicano le norme sul contratto di trasporto per le attività di trasferimento di cose. È dunque sorta la questione se operi o meno la responsabilità solidale per quanto riguarda il lavoro reso nelle attività di trasporto di cose.
Il Ministero del Lavoro (Interpello Min. Lav. 17/10/2022 n. 1 prot. 13858) ha affrontato la specifica questione, affermando che, in caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677 bis c.c., si applica comunque la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
Il Ministero ha osservato che il contratto di logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò l’applicazione “delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677- bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina”.
Il vaglio di compatibilità quindi “non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al[l’]articolo 29 (…) sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente”.
Nel formulare questa chiara presa di posizione il Ministero ha opportunamente richiamato dottrina, giurisprudenza e prassi avevano già individuato la possibilità del c.d. “appalto di servizi di trasporto” – della quale diremo tra poco – e dall’altro la pronuncia della Corte Costituzionale sopra citata.
Sul punto rinvio al mio “La tutela dei lavoratori negli appalti di logistica alla luce delle recenti modifiche normative” in HR online n. 20 anno 2022.
5. Il DL 19/2024
In un certo senso la tendenza espansiva della tecnica di tutela della responsabilità solidale è cavalcata anche dal DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha apportato significative modifiche nella materia del decentramento produttivo sia per le ipotesi lecite che per quelle che tali non sono.
Una delle novità di tale intervento sta nel fatto che la responsabilità solidale viene estesa anche alle ipotesi di appalti, somministrazione e di distacchi non genuini. Sicché essa coinvolge ora anche i soggetti interposti, ossia coloro che forniscono illegittimamente mera manodopera.
Certamente la norma sana – benché non sia certo con quali effettivi risultati pratici – l’illogicità per la quale risultavano di fatto meno tutelati i lavoratori occupati in appalti o distacchi illeciti rispetto a quelli impiegati in appalti e subappalti regolari, giacché solo nell’ambito di questi ultimi operava la solidarietà.
Rinvio sul punto al mio “Le recenti novità in materia di decentramento produttivo” in HR On Line, n. 10 anno 2024
6. Il contratto di trasporto e il contratto di “servizi di trasporto”
La sentenza del Trib. Milano 19/06/2024 n. 3143 est. Caroleo – appellata – si allinea con diversi precedenti sulla materia.
La pronuncia afferma che è configurabile un appalto di servizi di trasporto – e non un mero contratto di trasporto – ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.
Sta di fatto che il contratto di trasporto ha per oggetto il singolo trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro, che il trasportatore si impegna ad effettuare mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio dello specifico trasporto, nonché della direzione tecnica dello stesso.
Viceversa nell’appalto si configura un accordo di carattere unitario, mediante il quale le parti pianificano l’esecuzione di un servizio, costituito da una serie di trasporti da effettuarsi in via continuativa, da parte di oggetto dotato di idonea organizzazione imprenditoriale, con rischio E’ possibile nella qualificazione attribuire rilievo a una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
Nello stesso senso Trib. Bologna 11 dicembre 2023 n. 887 est. Bettini – anch’essa appellata – che ha ritenuto la sussistenza di un contratto di appalto, e non dei semplici contratti di trasporto di merci, in quanto veniva pianificato, con un’unica disciplina e un corrispettivo unitario per un tempo prolungato, una vera e propria esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente.
All’attenzione si era posta anche (ma non solo) la circostanza che al contratto di trasporto si accompagnavano un contratto di pubblicità per l’uso del marchio del committente e un contratto di appalto di servizio di magazzino, per il carico e scarico delle merci.
Ancor una volta viene ribadito che la ricorrenza, anziché di un semplice contratto di trasporto, di un appalto, postula la presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore.
La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni.
Oltre ai precedenti già menzionati si segnalano Cass. 19 luglio 2023 n. 21386 ord.; Cass. 31 marzo 2023 n. 9126 ord.; Cass. 6 marzo 2020 n. 6449 ord; Cass. 14 luglio 2015, n. 14670; Corte d’Appello di Brescia, 14 dicembre 2017.
Parla di unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto Cass. Sez III, 13 marzo 2009 n. 6160.
Esclude l’applicazione della solidarietà al contratto di trasporto puro Cass. 19 luglio 2023 n. 21386 ord.
Nella prassi amministrativa ricostruisce la fattispecie nei termini suesposti la Circolare del Ministero del Lavoro 11 luglio 2012 n. 17, come pure il sopra menzionato Interpello del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2022 n. 1.
È infine opportuno osservare che possono verificarsi – e la cronaca ce lo ricorda – ipotesi di contratti di appalto di trasporto o di logistica non genuini a cagione delle interferenze gestionali del committente. In tal caso si è in presenza di una somministrazione irregolare d manodopera.
7. Interruzione della decadenza biennale
La sentenza del tribunale di Milano afferma anche un altro principio di interesse, ossia che, ai fini dell’interruzione della decadenza biennale, è sufficiente la diffida stragiudiziale.
In motivazione viene ricucita la normativa precedente alla riforma del 2012 a quella successiva alla riforma del 2017 e attualmente vigente.
Viene infatti osservato che solo nel periodo intermedio, infatti, nella norma compariva l’inciso relativo all’azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell’appaltatore.
Interessante è anche il riferimento all’art. 2964 c.c. che non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedirebbe che esso possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale. A ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l’operatività della responsabilità del committente ben potrebbe ritenersi anch’essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta.
Non essendo precisato dall’art. 29 d.lgs. 276/2003 o da altra disposizione quale sia l’atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, viene escluso che la decadenza vada impedita dall’azione giudiziaria.
Come peraltro chiarito da Cass. 28 ottobre 2021 n. 30602 risulta maggiormente aderente al testo della norma, la conclusione per la quale la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest’ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell’appalto.
Nè potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.
La soluzione risulterebbe, dunque, coerente con la ratio dell’istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all’ esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell’appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell’appaltatore, non liberando cauzioni imposte all’appaltatore, ecc.
Filippo Capurro, avvocato in Milano
Visualizza i documenti: Trib. Bologna, 11 dicembre 2023, n. 887; Trib. Milano, 19 giugno 2024, n. 3143
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