La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento
31 Luglio 2026|Con l’ordinanza 18 aprile2026, n. 10035, che qui si segnala, la sezione lavoro della Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato nei confronti dell’Inps, è intervenuta in tema di decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla sua Gestione separata, chiarendo che questa decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sede di gravame di merito, la Corte d’Appello di Messina aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo che aveva rigettato un’opposizione proposta avverso un avviso di addebito notificato dall’Inps e relativo all’omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione Separata dei Liberi Professionisti per l’anno 2009.
In particolare, la Corte distrettuale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ritenendo non decorso il termine quinquennale stabilito dall’art. 3 della legge n. 335/1995.
Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato interessato, articolato in due motivi.
Più nel dettaglio, il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2009 doveva essere correttamente individuato non nella data differita del 6 luglio 2010, ma nella data del 16 giugno 2010, termine di scadenza stabilito nei confronti dei contribuenti (com’era il ricorrente) aderenti al ‘Regime dei Minimi’ per il versamento del saldo Irpef relativo all’anno precedente.
Questo motivo è stato però ritenuto infondato, essendo decisione impugnata conforme al diritto.
A ben vedere, infatti, l’orientamento di legittimità è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non dispiega alcun rilievo ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo (v., ex plurimis, Cass., n. 27950/2018); ai fini della decorrenza della prescrizione assume altresì rilievo anche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi, come quello previsto per chi eserciti attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore (v. Cass., n. 10273/2021).
Più nello specifico, deve conseguentemente tenersi conto del differimento al 6 luglio 2010, disposto per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del DPCM 10 giugno del 2010, essendo sul punto ininfluente la circostanza che il contribuente si annoveri tra i contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei “minimi”.
Alla luce del tenore testuale di detta disposizione (“il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (sul punto, v. Cassa. n. 10273/2021, cit.), come già affermato (v. Cass. n. 10892/2025), ai fini di detto differimento, ciò che rileva è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (v. Cass. n. 32683/2022, punto 3.4).
L’ordinanza accoglie invece il secondo motivo di ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni civili relative alla iscrizione alla Gestione Separata per l’anno 2009.
Con detto motivo il ricorrente riteneva non dovute le sanzioni irrogate dall’Inps nel sottostante avviso di addebito in considerazione degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale disposta con la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, a suo avviso erroneamente non considerata dalla corte di merito.
Com’è noto, con detta sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011), nella parte in cui non prevede(va) che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari (di cui all’art. 22 della legge n. 576/1980 -di riforma del sistema previdenziale forense-, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, la disciplina delle sanzioni cessa quindi di applicarsi al caso di specie, nel quale è in discussione un’annualità (il 2009) antecedente alla legge d’interpretazione autentica del 2011.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza il documento: Cass.,18 aprile 2026, n. 10035
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