La partita IVA dormiente non spegne la NASpI: decadenza, reddito annuo e divieto di retroattività previdenziale
28 Agosto 2026|1. Il caso: una NASpI legittima, poi contestata a ritroso
La sentenza 12 giugno 2026, n. 2023 del Tribunale di Milano affronta una questione pratica di notevole rilievo: se l’INPS possa recuperare la NASpI corrisposta nei mesi precedenti l’avvio effettivo di un’attività autonoma, valorizzando il reddito prodotto nell’intero anno solare e la preesistenza di una partita IVA.
La ricorrente, licenziata con effetto dal 31 gennaio 2020, aveva presentato domanda di NASpI il 1° febbraio 2020. La prestazione era stata erogata anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, durante il quale la lavoratrice versava pacificamente in stato di disoccupazione. Successivamente, in data 24 marzo 2021, ella stipulava un contratto di prestazione di servizi, con decorrenza dal 6 aprile 2021 e attività di fatto iniziata il 12 aprile 2021. In pari data comunicava all’INPS, tramite NASpI-Com, l’avvio dell’attività autonoma e il reddito presunto.
A seguito della comunicazione, l’Istituto interrompeva la prestazione dal mese di aprile 2021. Tuttavia, con provvedimento notificato nel novembre 2024, richiedeva la restituzione di euro 2.263,02, riferiti alle mensilità NASpI corrisposte tra gennaio e marzo 2021. La ragione della pretesa era duplice: da un lato, la ricorrente risultava titolare di partita IVA sin dal 2017 e iscritta alla Gestione separata; dall’altro, il reddito professionale prodotto nel 2021 superava i limiti di legge. Secondo l’INPS, ciò avrebbe comportato la decadenza dalla prestazione con decorrenza dal 1° gennaio 2021, avuto riguardo all’intero anno solare.
Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste in restituzione.
2. La questione centrale: quando decorre la perdita della NASpI?
Il punto decisivo non riguarda la compatibilità della NASpI con il successivo svolgimento dell’attività autonoma. La ricorrente non contestava che, a decorrere dall’avvio dell’attività, la prestazione non fosse più dovuta. La controversia si concentrava, invece, sulla pretesa dell’INPS di far retroagire la decadenza al 1° gennaio 2021, recuperando somme percepite in un periodo anteriore all’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
Il Tribunale individua con chiarezza il nodo interpretativo: l’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività autonoma entro determinati limiti reddituali e la correlata riduzione della prestazione, ma non autorizza la retroattività della decadenza.
Il riferimento al reddito annuo non serve a spostare all’inizio dell’anno solare gli effetti dell’attività autonoma successivamente avviata. Serve, piuttosto, a calcolare la riduzione della prestazione in rapporto al periodo che va dall’inizio dell’attività alla cessazione della NASpI o, se anteriore, alla fine dell’anno. Il reddito annuo è quindi un parametro di quantificazione, non un meccanismo di retrodatazione.
Questa distinzione è il cuore della decisione. Una cosa è verificare, su base annua, il reddito prodotto dall’attività autonoma ai fini della compatibilità o riduzione del trattamento; altra cosa è sostenere che la successiva produzione di reddito renda indebite le mensilità percepite quando il beneficiario era ancora disoccupato.
3. La partita IVA non equivale allo svolgimento di attività lavorativa
Un ulteriore profilo riguarda la titolarità della partita IVA.
L’INPS valorizzava il fatto che la ricorrente fosse titolare di partita IVA sin dal 2017 e iscritta alla Gestione separata. Il Tribunale esclude che tale circostanza sia, da sola, decisiva. La mera apertura di una posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito e di effettivo svolgimento di attività autonoma, non comporta la decadenza dalla NASpI.
La soluzione è condivisibile. La NASpI tutela lo stato di disoccupazione involontaria e la sua compatibilità con attività autonome deve essere valutata rispetto a un’attività effettivamente esercitata, non alla mera esistenza formale di uno strumento fiscale astrattamente utilizzabile. Diversamente, la partita IVA dormiente diverrebbe una presunzione assoluta di attività, in contrasto con la realtà economica e con la funzione della prestazione.
La decisione, pur nella sua sinteticità, coglie un dato importante: nel mercato del lavoro attuale, non è raro che un lavoratore conservi una partita IVA inattiva o priva di redditività. Attribuire a tale dato formale un effetto decadenziale automatico significherebbe confondere la posizione fiscale con lo svolgimento effettivo di attività lavorativa.
4. L’art. 10 d.lgs. n. 22/2015: compatibilità, riduzione e limiti dell’obbligo restitutorio
Il Tribunale fonda la propria decisione anche su un argomento testuale.
L’art. 10, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 22/2015, nel prevedere l’obbligo restitutorio in caso di mancata autodichiarazione del reddito, lo limita alla NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma. La norma, dunque, individua proprio nell’avvio dell’attività il momento dal quale può operare l’eventuale recupero.
Questo passaggio esclude la tesi dell’INPS. Se persino nel caso di mancata comunicazione il legislatore limita l’obbligo restitutorio alle somme percepite dalla data di inizio dell’attività, a maggior ragione non può operare un recupero per il periodo anteriore quando, come nel caso esaminato, la comunicazione sia stata tempestivamente effettuata.
La disciplina non contiene, dunque, alcuna previsione che consenta di anticipare gli effetti della decadenza al primo giorno dell’anno solare. L’eventuale riduzione o cessazione della prestazione opera dal momento in cui viene meno il presupposto dello stato di disoccupazione o si verifica l’evento normativamente rilevante.
In questa direzione viene richiamata anche la disciplina dell’ASpI, applicabile nei limiti di compatibilità ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/2015, nella parte in cui stabilisce che la decadenza si produce dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente percepite successivamente.
5. Nessuna decadenza ex tunc dallo stato di disoccupazione
La sentenza si colloca in continuità con un orientamento di merito già formatosi nel foro milanese.
Il Tribunale richiama Trib. Milano, sent. n. 2303/2022, est. Martini, e App. Milano, sent. n. 233/2023, rel. Cuomo, secondo cui non esiste una norma che preveda la decadenza con effetto ex tunc dallo stato di disoccupazione. L’unica ipotesi di decadenza richiamata opera dal momento in cui viene meno il diritto all’indennità, non retroattivamente.
Il principio ha una chiara funzione di garanzia. La NASpI non può essere trasformata in una prestazione “provvisoria” esposta, per l’intero anno solare, a un recupero retroattivo in ragione di eventi successivi. Il beneficiario deve poter confidare nella legittimità delle mensilità percepite quando i presupposti della prestazione erano effettivamente esistenti.
Nel caso concreto, tra gennaio e marzo 2021 la ricorrente era disoccupata; l’attività autonoma era iniziata solo ad aprile; la comunicazione all’INPS era stata tempestiva. Mancava, dunque, il fatto generatore della decadenza nel periodo oggetto di recupero.
6. La prospettiva costituzionale: non penalizzare chi cerca lavoro
La parte più interessante della motivazione è forse quella sistematica.
Il Tribunale osserva che l’interpretazione sostenuta dall’INPS finirebbe per disincentivare la ricerca di nuova occupazione. Se il percettore di NASpI, avviando un’attività autonoma nel corso dell’anno, rischiasse di dover restituire anche le mensilità percepite prima dell’inizio dell’attività, sarebbe indotto a rinviare l’occasione lavorativa all’anno successivo o, peggio, a non dichiararla.
La conseguenza sarebbe paradossale: una regola pensata per evitare indebite percezioni finirebbe per scoraggiare l’emersione e aggravare i costi per l’ente previdenziale. In questa prospettiva, il giudice richiama alcuni passaggi argomentativi di Corte cost. n. 90/2024, pur resa in fattispecie diversa, valorizzando la necessità di interpretare la disciplina degli ammortizzatori in modo coerente con la funzione di accompagnamento alla ricollocazione.
La NASpI non è un ostacolo alla ripresa lavorativa. È, al contrario, uno strumento di sostegno nella transizione tra disoccupazione e nuova occupazione. La disciplina della compatibilità con attività autonome deve essere letta in modo da favorire, non scoraggiare, l’iniziativa lavorativa del beneficiario.
Sull’argomento della NASpI, al di là della fattispecie particolare qui esaminata, possono richiamarsi i contributi di: M. Miscione, Indennità di disoccupazione da non restituire in caso di ripristino del rapporto, in LG, 2026,1, 37 (commento a Cass. SS. UU., 18 agosto 2025, n. 23476 e 26 agosto 2026, n. 23876, su questioni di diritto intertemporale); A. Olivieri, Il significato unitario del precedente requisito di prestazione effettiva per la NASpI: in obscuris non fit interprtatio?, ivi, 2025, 3, 275 (commento a Cass. 19 agosto 2024, n. 22922); A. M. Battisti, Il diritto alla NASpI nel prisma delle recenti decisioni della Corte di Cassazione, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 21 giugno 2026, con una rassegna di decisioni della S.C.; S. Iacobacci, Obbligo di restituire il percepito: incentivo all’autoimprenditorialità e lavoro subordinato non sono compatibili, ivi, Aggiornamenti, 29 giugno 2025 (commento a Corte cost. 20 maggio 2024, n.90 e Corte cost. 14 ottobre 2021, n. 194.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Trib. Milano, 12 giugno 2026, n. 2023
Scarica il commento in PDF
L'articolo La partita IVA dormiente non spegne la NASpI: decadenza, reddito annuo e divieto di retroattività previdenziale sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
