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La decadenza alla fruizione della Naspi al momento della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione

19 Giugno 2026|

Breve premessa

Al momento in cui vengono a maturazione i requisiti per la pensione, in caso di ancora mancata percezione del relativo trattamento economico, deve intendersi maturata scatta la decadenza dal diritto a fruire della NASpI, con conseguente necessità di restituire quanto ricevuto come indebito?

Il dubbio in esame è stato recentemente sciolto con l’ordinanza n. 8479 del 4 aprile 2026 con la quale la sezione lavoro della Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso a suo tempo proposto dall’Inps, ha stabilito che le somme percepite in queste ipotesi a titolo di NASpI integrano un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. e, in linea di principio, sono soggette a restituzione.

Pur tuttavia, la relativa ripetizione non è automatica, né necessariamente integrale, dovendo il giudice del merito valutare l’affidamento incolpevole del percettore alla luce di elementi quali l’entità delle somme, le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato e il comportamento dell’Inps, anche con riguardo alla possibilità di accertare tempestivamente la situazione previdenziale dell’assicurato.

Ma vediamo più nel dettaglio i contenuti di detta decisione.

I fatti

Il Tribunale di Pavia accertava la decadenza dalla NASpI al momento in cui il ricorrente aveva maturato

i requisiti per il pensionamento e, conseguentemente, la sussistenza dell’indebito per le somme medio tempore così erogate.

In sede di gravame, l’adita Corte d’appello di Milano, nel rigettare l’appello incidentale proposto dall’Inps, accoglieva il gravame principale, recendo il principio secondo cui la perdita del diritto all’indennità contro la disoccupazione consegue solo al momento della concreta percezione della pensione, a seguito della presentazione della domanda amministrativa, pur in presenza della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi sin da epoca precedente.

Più nello specifico, il collegio di seconde cure precisava, tra le altre, che l’art. 2, co. 40 e 41, della legge n. 92/2012 sancisce l’incompatibilità della “percezione” dei due trattamenti (NASpI e pensione) e che la decadenza dal diritto alla NASpI si verifica con il pensionamento dell’assicurato, al fine di evitare la duplicazione di prestazioni previdenziali (alla luce della ratio desumibile dall’art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015.

Avverso detta pronuncia, l’Inps ha quindi proposto ricorso, affidandolo ad un unico motivo.

Il decisum

Con detto motivo di ricorso l’istituto previdenziale lamentava la violazione dell’art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015 (anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 2033 di quest’ultimo), per avere la Corte distrettuale ritenuto irripetibile l’indebito nonostante l’assicurato avesse percepito la NASpI e, al contempo, avesse maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione c.d. “anticipata”.

Ad avviso dell’Inps, infatti, l’interpretazione dell’art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015 accolta dalla Corte territoriale appariva in contrasto con il tenore letterale della disposizione, la quale pone come limite per la fruizione della NASpI il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non la decorrenza in concreto del diritto a pensione.

Tra l’altro, detta interpretazione sarebbe anche incompatibile con la ratio della disposizione, tesa all’evidenza a evitare l’erogazione di un sostegno al reddito al soggetto che abbia già maturato il diritto alla pensione.

Come detto, l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso.

Sul tema in discussione (se la decadenza dalla fruizione della NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015 operi in via automatica, nel momento in cui il percettore raggiunga i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato -come sostenuto dall’Inps- o se tale decadenza debba essere ancorata al momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico -come affermato dalla Corte d’appello di Milano-), il collegio di legittimità evidenzia che l’art. 11 del richiamato d.lgs. n. 22/2015 disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennità NASpI, disponendo, ad litteram che ”Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’art. 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.

A ben vedere, nella fattispecie oggetto di scrutinio viene in particolar modo in rilievo la previsione contenuta nella lett. d) di detto art. 11 appena riportato, secondo cui si ha decadenza dal diritto in presenza del “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Orbene, sulla scorta del tenore letterale della norma, ad avviso dell’ordinanza in commento deve essere privilegiata l’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Una tale conclusione è stata peraltro già affermata in numerosi precedenti, anche in tema di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nei quali è stato valorizzato il dato testuale dell’art. 2, co. 40, lett. c), della legge n. 92/2012, facendo inoltre rilevare l’impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell’assicurato (in alcun modo prevista dalla legge) la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito.

Da qui, pertanto, la ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo la maturazione dei citati requisiti (v. Cass. n. 11965/2024).

Tra l’altro, sempre nell’avviso della Corte regolatrice, è importante evidenziare che la formulazione testuale dell’art. 2, co. 40, della legge n. 92/2012 (per la parte che interessa) è sovrapponibile a quella dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/2015, atteso che il primo prevede infatti che “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: … c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”; le ragioni poste a fondamento dell’orientamento formatosi in tema di ASpI possono quindi essere ribadite anche con riferimento alla NASpI (v., in questo senso, Cass. n. 21275/2025).

Favorevolmente alla tesi della spettanza della NASpI sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento depone l’inequivoco tenore testuale della norma sopra riportata che pone come limite per la fruizione di detto ammortizzatore non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, senza peraltro sottacere il fatto che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha subordinato l’indennità contro la disoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno, il quale è ricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all’assicurato, del diritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazioni pensionistiche.

La conseguenza di ciò è quindi che l’indennità di che trattasi può essere erogata soltanto fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, avendo sostanzialmente il legislatore in tal senso previsto un limite temporale preciso alla fruizione del beneficio, che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell’assicurato (non prevista dalla legge), né quanto all’opzione per la NASpI anziché per la pensione di anzianità, né quanto alla determinazione del relativo periodo di godimento.

Del resto, è innegabile che non è possibile contravvenire alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 2697/2018).

Ad avviso dell’ordinanza in commento, inoltre, l’interpretazione letterale e logico-sistematica è indubbiamente coerente con l’art. 38 Cost., alla luce della lettura offertane dalla Corte costituzionale, la quale (v. sentenza n. 426/2006) ha com’è noto affermato che “… l’art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie.”

Del resto, detto articolo, immediatamente operante nell’ordinamento giuridico (oltre che rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie), attribuisce valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”, imponendo così che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull’attività lavorativa, ai lavoratori siano assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (v. Corte cost. n. 22/1969).

Indipendentemente da ciò, detta disposizione non va però intesa in senso letterale e con valore assoluto, posto che è il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso che è infatti chiamato a far fronte ai sottesi bisogni, obbedendo alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (v. Corte cost. n. 80/1971).

Ad avviso del collegio di legittimità, detto profilo non risulta violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto di scrutinio, siano poste in maniera specifica regole con le quali, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio (v. Corte Cost., n. 215/2014, al punto 4.2 del “Considerato in diritto”).

Ebene, alla luce di tali considerazioni è da ritenersi errata l’esclusione, operata dalla Corte d’appello di Milano della sussistenza dell’indebito oggetto di causa, atteso il fatto che l’assicurato era già incorso nella decadenza dal diritto alla percezione della NASpI dalla data di maturazione dei requisiti di legge per l’accesso alla pensione di anzianità.

In quanto qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica, per detta prestazione a sostegno del reddito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. n. 11659/2024) che non trovano applicazione le regole di settore dettate dalla legge per l’indebito previdenziale pensionistico (di cui all’art. 52, co. 2, della legge n. 88/1989, come novellato dall’art. 13 della legge n. 412/1991), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile quindi di applicazione analogica oltre il perimetro individuato dal legislatore (sul punto, v. Cass. n. 10274/2021).

Inoltre, non sono applicabili neanche i principi vigenti nel sottosistema dell’indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto di cui al citato art. 38 Cost., escludono l’incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l’affidamento del percettore, ove a quest’ultimo non possa essere imputata l’erogazione indebita (v. Cass. n. 24617/2022, allineata all’ordinanza n. 264/2004 della Corte costituzionale) e, quindi, la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ.

In conclusione, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, alla luce dei principi sopra esposti, provvederà all’esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e valuterà la ripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. tenuto conto anche della tutela dell’affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita.

In sede di riassunzione il collegio di merito sarà pertanto chiamato a scrutinare tutti gli elementi rilevanti, ricavabili dagli atti e puntualmente dedotti e allegati dalle parti, tra cui: l’importo delle somme richieste; le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato; la possibilità per l’Inps, già a fronte della prima domanda di pensione, di approfondire la situazione pensionistica dell’assicurato, tutti elementi questi che assumo rilievo ai fini della modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria e della tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall’art. 3 Cost. – e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato -, nonché al nesso inscindibile che lega diritti e doveri di cui all’art. 2 Cost.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 aprile 2026, n. 8479

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