La Corte di giustizia sul diritto all’assistenza sociale a tutti i cittadini dei paesi aderenti all’Unione
5 Novembre 2025|1. La direttiva UE 2004/38 e la normativa nazionale tedesca
La direttiva UE 2004/38/CE disciplina il diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, consolidando e sostituendo la precedente frammentaria legislazione in materia e regolando l’ingresso, il soggiorno e l’uscita dai paesi UE per i cittadini e i loro familiari, comprese le formalità amministrative e regolando il diritto di soggiorno permanente (MARGIOTTA, Cittadinanza europea. Istruzioni per l’uso, Laterza, 2014).
In particolare, è qui opportuno, per meglio comprendere il ragionamento della Corte nella sentenza in commento, ricordare le norme che rilevano nella controversia principale (e che sono riportate nei punti da 3 a 9 della sentenza) in materia di soggiorno e della possibilità di usufruire dell’assistenza sociale.
La Direttiva, nei considerando, prevede che la cittadinanza dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che si rende necessario riordinare la normativa al fine di disciplinare il diritto di libera circolazione e soggiorno (cons. 3), che appare dunque opportuno definire una disciplina unitaria in merito (cons. 4) e che le legislazioni degli Stati membri sono tenuti a normare in materia di famiglia “nel senso più ampio” (…) “al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi” anche a soggetti che non rientrano nella definizione di familiari, “tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione”.
In particolare poi, l’art. 2, punto 2 della direttiva dispone che si intende per familiare: a) il coniuge, b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b), d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
L’art. 3 prevede la direttiva si applichi “a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo” e sia agevolato l’ingresso e il soggiorno dei seguenti soggetti: “b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno”.
L’art. 6 prevede la possibilità di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione per ogni cittadino dell’Unione negli Stati membri (salvo il possesso di documenti validi) e l’art. 14 (Mantenimento del diritto di soggiorno), il quale dispone che (par. 2) “I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi” e che (par. 4) “(…) un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari” qualora i cittadini dell’Unione possano dimostrare di essere entrati nel territorio dello Stato membro ospitante “per cercare un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo”.
Infine, l’art. 24 (Parità di trattamento), precisa che “1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato”. La norma (par. 2) che come vedremo sarà richiamata più oltre, abilita lo Stato membro, a non attribuire il diritto alle prestazioni di assistenza sociali nei primi tre mesi di soggiorno o nel periodo più ampio previsto dall’art. 14, par, 4, “né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari”.
La direttiva va inoltre integrata con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il quale prevede che “salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”.
2. Il caso sottoposto alla Corte
FL, cittadino polacco, entrava in Germania il 30 maggio 2020 dai Paesi bassi, ricongiungendosi con la sua compagna, anch’essa cittadina polacca, giunta in Germania nel 2015, con la quale aveva successivamente un figlio, nato il 27 novembre 2020.
Secondo il sistema giuridico tedesco, come regolato dall’art. 28 Reset über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione degli stranieri nel territorio federale), poi modificato nel 1015 (di seguito AufentkG), intitolato “ricongiungimento familiare con cittadini tedeschi”, è previsto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato (1) al coniuge straniero di cittadino tedesco, (2) al figlio minorenne straniero non coniugato di un cittadino tedesco, (3) al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenne non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale se il cittadino tedesco ha la propria residenza abituale sul territorio federale.
L’articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, in prosieguo: il “FreizügG/EU”), è così formulato: “L’[AufenthG] si applica anche se conferisce uno status giuridico più favorevole rispetto alla presente legge”.
La normativa nazionale sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione prevede, infine, che “L’[AufenthG] si applica anche se conferisce uno status giuridico più favorevole rispetto alla presente legge”.
FL e la sua compagna hanno chiesto al Jobcenter Bielefeld (centro per l’impiego tedesco) di concedere loro i benefici del Sozialgesetzbuch (codice della sicurezza sociale all’epoca in vigore: di seguito “SGB II”), art. 7 libro secondo che, secondo l’ordinamento tedesco, sono previsti per coloro che (1) siano di età superiore a 15 anni, (2) siano abili al lavoro, (3) siano indigenti e, infine, (4) che abbiano la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (beneficiari abili al lavoro). Sono ricompresi anche, ai sensi dell’art. 7 “i cittadini stranieri e i loro familiari beneficiano delle prestazioni del presente libro se hanno la propria residenza abituale nel territorio federale da almeno cinque anni (…)”.
Il Trattamento è invece escluso (tra gli altri e per quanto qui rileva) per i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno e coloro “il cui diritto di soggiorno discende unicamente dall’obiettivo della ricerca di posto di lavoro” e i loro familiari.
Il Job center Bielefeld ha riconosciuto i relativi trattamenti alla compagna di FL sin dal 30 maggio 2020 e al loro figlio dalla data di nascita. Li ha invece rifiutati a FL per il periodo dal 30 maggio 2020 al 28 febbraio 2021.
Il ricorso di FL al Job center avverso tale rifiuto veniva rigettato il 19 luglio 2021 in quanto egli risultava non disporre di alcun diritto di soggiorno nel territorio tedesco tale da consentirgli l’accesso alle prestazioni sociali di cui al SGB II, con la motivazione che quello in suo possesso era finalizzato solo al reperimento di un posto di lavoro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.
Il reclamo di FL presentato al Job center risultava altresì infondato poiché lo stesso non poteva, in applicazione della normativa nazionale, vantare alcun diritto in qualità di familiare o congiunto della sua compagna che era invece titolare di un diritto di soggiorno permanente.
Inoltre, veniva ancora osservato dal Job center, non poteva neppure avvalersi di un permesso di soggiorno per l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne, poiché tale ipotesi presupponeva che il figlio fosse, come abbiamo visto, cittadino tedesco (articolo 28, punto 3, dell’«AufenthG»).
Infine, non trovava applicazione neppure il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, né l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, come interpretati dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C181/19, EU:C:2020:794), poiché in quella decisione si trattava di figli minorenni che erano soggetti all’obbligo scolastico, circostanza che non riguardava il caso di FL.
Il 12 agosto 2021 FL ricorreva avverso la decisione del Jobcenter Bielefeld al Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold), sostenendo, in particolare, che doveva essergli riconosciuto un diritto di soggiorno ai sensi del combinato disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, dell’articolo 6 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), il quale dispone, in particolare, “la tutela della famiglia e l’uguaglianza tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare”.
Secondo tali norme la decisione del Job center viola il diritto dell’Unione limitando il ricongiungimento familiare ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale nelle ipotesi nelle quali tale esercizio riguardi unicamente un figlio di nazionalità tedesca. Tanto comportava sia un limite alla libera circolazione che una violazione del diritto alla parità di trattamento.
Il Tribunale di Deltmolt rilevava che ricorrono due orientamenti diversi, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa l’art. 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU, in combinato disposto con l’articolo 28, dell’AufenthG e con l’articolo 18, primo comma, TFUE.
Si discuteva infatti se dalla norma del TFUE (la quale prevede che “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”) possa o meno nascere un diritto di soggiorno per il genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, cittadino dell’Unione, il quale, pur non avendo la cittadinanza tedesca, gode quivi del diritto di soggiorno derivato da quello dell’altro genitore: ovvero esattamente la situazione di cui è causa. Pertanto, il Tribunale tedesco, con ordinanza pronunciata il 22 giugno 2023 e depositata il successivo 29 giugno 2023, riteneva opportuno interrogare in merito la Corte.
Se infatti a FL fosse riconosciuto un diritto di soggiorno in Germania per un motivo diverso da quello della ricerca di un posto di lavoro, lo stesso si sarebbe visto riconoscere il diritto alla fruizione delle prestazioni sociali del SGB II.
Formulava pertanto il seguente quesito: “Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito della potestà genitoriale su un minore, solo al genitore straniero di un figlio minore non coniugato, figlio che abbia la cittadinanza dello stesso Stato membro, deve essere concesso un permesso di soggiorno, sempreché quest’ultimo abbia la propria residenza abituale nel territorio nazionale, con la conseguenza che ai cittadini dell’Unione di uno Stato membro non spetta un siffatto diritto alla concessione di un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un minore, cittadino dell’Unione, che abbia invece la cittadinanza di un altro Stato membro”.
3. La decisione della Corte di giustizia, Sezione Quinta, 1° agosto 2025, C-397-23
In primo luogo, la Corte risponde alla Commissione europea la quale aveva rilevato che FL avrebbe potuto invocare un diritto di soggiorno in quanto partner della madre del loro figlio comune, ai sensi dell’art. 3, par. 2 lett. b) della Direttiva 2004/38: in tal caso sarebbe venuta meno la necessità di rispondere al quesito posto dal giudice tedesco (l’art. 3, par. 2 citato dispone che gli stati membri agevolano il soggiorno per: “… b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”).
La Corte ritiene infondato il rilievo della Commissione, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale la Corte può rifiutare di esaminare la domanda propostale dal giudice nazionale solo quando “risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, o quando il problema sia di natura ipotetica, oppure ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (si rinvia alla sentenza del 10 aprile 2025, Amilla, C723/23, punto 38 e alla giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in esame, nel procedimento principale FL non chiede un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva citata, bensì quello previsto dalla normativa nazionale finalizzata all’esercizio della potestà genitoriale e la risposta a tale domanda presuppone, secondo il giudice rimettente, un esame della normativa unionale circa la compatibilità di quella interna.
Che poi l’interessato possa appellarsi anche ad un’altra tipologia di permesso di soggiorno, non fa ritenere che la questione posta alla Corte non sia collegata alla realtà della controversia o che il quesito sia ipotetico.
Il giudice rimettente, infatti, interroga la Corte chiedendo se un cittadino polacco, che sia padre di un figlio della medesima cittadinanza avuto con concittadina residente in Germania con un permesso di lungo soggiorno non possa avvalersi di un permesso con le stesse caratteristiche di cui alla direttiva 2004/38, al fine di esercitare il suo diritto di potestà genitoriale, per il sol fatto che lo stesso risulta titolare di un permesso per la ricerca di un lavoro.
La questione è rilevante poiché, in caso di risposta positiva, ovvero la concessione di un permesso per l’esercizio della potestà genitoriale, l’interessato avrebbe diritto alle prestazioni sociali richieste, non concedibili sulla base del permesso per motivi di lavoro posseduto.
La questione è dunque esaminabile dalla Corte, la quale, peraltro, ribadisce la propria giurisprudenza sul suo compito di interpretare la domanda pregiudiziale del giudice nazionale.
Tale scelta della Corte pare pienamente condivisibile, sia perché risponde al quesito sottopostole dal giudice rimettente ma, anche, in quanto l’interpretazione che la Corte dà della norma servirà a chiarire, anche per altri casi, l’esatta interpretazione del diritto dell’Unione, venendo così a costituire un “acte claire”. Si tratta dunque di una apprezzabile scelta sostanziale che consolida il ruolo via via venutosi a creare di giudice costituzionale dell’UE da parte della Corte di giustizia (PETRALIA, Il ruolo dei giudici nazionali nel sistema di controllo della validità degli atti dell’Unione europea: una questione di architettura costituzionale europea?, in Eurojus, fasc. 3/2921, www.rivistaeurojus.it)
Nella specie, in particolare, dall’esame della questione proposta e dagli elementi di fatto forniti, nonostante il giudice rimettente nella sua ordinanza di rimessione citi diverse norme della legislazione europea, la Corte ritiene che sia in base all’art. 18 TFUE che la questione vada risolta. In particolare, il par. 1 di tale norma prevede che “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.
Dagli elementi del fascicolo emerge che il permesso di soggiorno richiesto da FL, con la conseguente possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali tedeschi, non può essergli rilasciato dalla normativa nazionale tedesca in base al fatto che il di lui figlio non ha la nazionalità tedesca, pur essendo cittadino dell’Unione europea.
Ora, rileva la Corte, secondo l’art. 20, primo comma, del TFUE, a tutti coloro che posseggono la cittadinanza di uno Stato membro viene riconosciuto lo status di cittadino europeo “e che tale status è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico”.
Da ciò deriva che ogni cittadino dell’Unione può far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità previsto dall’art. 18 TFUE, ivi compreso quello della libertà di circolare e soggiornare sul territorio di tutti gli Stati membri, ex art. 20, par. 2, primo comma, lett. a) (“I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) e 21 TFUE (“Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”).
Nel caso in esame il figlio di FL è un cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro diverso da quello cui possiede la cittadinanza e pertanto ha dunque la possibilità di far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità prescritto dall’art. 18 TFUE.
Ancor prima però, rileva la Corte (richiamando la sentenza 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20), il diritto di cui all’art. 18 TFUE è invocabile direttamente solo allorquando la situazione all’esame del giudice non sia tutelabile da altra disposizione dell’Unione.
In linea generale, il divieto di discriminazione trova già la sua tutela nell’art. 24 della direttiva 2004/38, dal cui art. 3, par. 1, si evince che i diritti riconosciuti dalla direttiva ai cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno stato diverso da quello nel quale hanno la cittadinanza, si estendono anche ai loro familiari (ex art. 2, punto 2) e ciò è quanto ricorre nel caso di specie, dove il figlio di FL è cittadino polacco e soggiorna in Germania quale figlio della compagna di FL, anch’essa polacca e portatrice di un diritto di soggiorno permanente sul territorio tedesco.
L’art. 24, viene precisato, prevede che ogni cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro gode dello stesso trattamento degli altri cittadini dello Stato ospitante in forza del ricordato Trattato FUE.
Il figlio di FL è un cittadino dell’Unione che soggiorna in Germania in forza dell’art. 24, par. 1 della direttiva 2004/38 e, secondo tale norma, la concessione di un diritto di soggiorno a un genitore il cui figlio eserciti tale diritto rientra nel campo di applicazione del Trattato, in quanto finalizzato a favorire “l’esercizio, da parte del figlio minorenne interessato, del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nello Stato membro ospitante”. La tutela della vita familiare di tali soggetti, attraverso “l’adozione di misure volte a favorire l’integrazione familiare”, è espressamente richiamata nei considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38, il cui scopo è quello di agevolare il diritto primario di libera circolazione di cui all’art. 21 TFUE.
Ne consegue che la concessione di un diritto di soggiorno al genitore di un minore che risiede abitualmente in uno Stato membro, risponde a tali obiettivi, nei limiti in cui il minore rimane destinatario della tutela genitoriale.
Ne deriva che il principio di parità di trattamento all’art. 24 deve applicarsi ad una situazione come quella di FL, mentre invece il permesso di soggiorno da questi richiesto gli è stato negato unicamente sulla base del fatto che il minore non ha cittadinanza tedesca.
E poiché per FL ricorrono tutte le altre condizioni previste dall’art. 28, par. 1, prima fase, punto 3 dell’AufentG, nella fattispecie è rinvenibile una discriminazione, in quanto non riconosce al minore, figlio di FL, di godere della assistenza genitoriale del padre, mentre un suo omologo, cittadino tedesco, potrà invece beneficiare della presenza del padre, cittadino di uno Stato membro diverso.
Tale conclusione non è inficiata dal rilievo del governo tedesco secondo cui il diritto di soggiorno, come disciplinato dall’art. 28 dell’AufentG, è in realtà finalizzato a tutelare il diritto costituzionale dei cittadini tedeschi a soggiornare e risiedere in Germania, finalità che sarebbe frustrata in quanto il minore tedesco sarebbe costretto a lasciare la Germania nel caso il suo genitore non il diritto di soggiorno, mentre nel caso specifico, il minore figlio di FL non si trova in questa situazione, non essendo obbligato a lasciare il paese.
E infatti, se è anche vero che un cittadino dell’Unione che non ha cittadinanza tedesca non può godere di tale diritto costituzionale, può però beneficiare di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38, rispettandone le condizioni di esercizio e, sino a che queste permangono, al pari di un cittadino dell’Unione di cittadinanza tedesca, può beneficiare del diritto di soggiornare liberamente in Germania. Le loro situazioni sono dunque comparabili, “fermo restando che, ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che esse siano simili [v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C451/16, EU:C:2018:492 punto 41]”
Ne consegue allora che, nonostante la normativa di cui all’art. 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, il genitore del minore che non abbia la cittadinanza tedesca, come FL, ha pieno diritto, ai sensi dell’art. 24, pr. 1, della direttiva 2004/38, ad ottenere un permesso di soggiorno ai fini della responsabilità genitoriale sul proprio figlio allo stesso modo in cui spetta ai genitori di un figlio di nazionalità tedesca.
Nel caso specifico FL rivendica il suo diritto ad ottenere la concessione di un permesso di soggiorno che gli consenta, quale cittadino europeo, ma non tedesco, di esercitare la sua potestà genitoriale in Germania sul figlio che ivi risiede abitualmente e, dunque, in ragione di tale stato, ad esercitare detta facoltà e, congruentemente quella di circolare e soggiornare nel territorio tedesco. Se tale facoltà non gli venisse concessa, ne deriva una discriminazione in danno del figlio in ragione del fatto che quest’ultimo non è cittadino tedesco ma di un altro paese dell’Unione (si cita la sentenza Chief Appeals Officer del 21.12.2023 (C-488/21).
Né osta, al riconoscimento di tale diritto, la deroga di cui all’art. 24, par. 2 della direttiva 2004/38 dove si prevede che: ” In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari”. Tale norma, infatti, è relativa a ipotesi diversa, che non riguarda FL.
Inoltre, l’art. 28 del dell’”AufenthG” (testualmente riportato al punto 10 e richiamato al punto 28 della sentenza), al par, 1, prima frase, punto 3, dispone che “Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato (…) 3. al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenne non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale” e tale tipologia di permesso permetterebbe a FL di ottenere la concessione delle prestazioni sociali.
E il fatto che egli attualmente si trovi in Germania in forza di un diritto di soggiorno per cercare un posto di lavoro, che consente la deroga prevista dall’art. 24, par. 2, della direttiva 2004/38, non impedisce che lo stesso possa vantare il diritto alle prestazioni sociali per altro titolo (si richiama la sentenza Jobcenter Krefeld del 6 ottobre 2020, C‑181/19, punto 70). La deroga di cui all’art. 24, infatti, si applica a coloro che permangono in forza di un permesso per la ricerca di un posto di lavoro.
Ma tale deroga non si applica a FL, in quanto il di lui figlio gode, come si è visto, di un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38. E che il diritto nazionale tedesco non preveda la concessione delle prestazioni sociali per il sol fatto che il figlio, pur essendo cittadino dell’Unione, non è cittadino tedesco costituisce una discriminazione nei suoi confronti in quanto non può godere della tutela genitoriale del padre, con conseguente contrasto della disciplina nazionale con quella europea.
Ne consegue la declaratoria di incompatibilità della norma interna con quella dell’Unione.
4. Conclusioni
Come si vede, la Corte di giustizia è particolarmente attenta alle questioni che riguardano l’assistenza sociale all’interno del territorio dell’Unione, anche con riferimento alle tutele spettanti ai cittadini extra UE (GIUBBONI, La Corte situazionista. Brevi note sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di accesso degli stranieri alla sicurezza sociale, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2/2022, 229-252).
Il caso esaminato dalla sentenza in commento, presenta la particolarità di una discriminazione operata tra cittadini dell’Unione e, dunque, di una situazione del tutto anomala, posto che il principio di parità all’interno del territorio dell’Unione europea pare ormai una realtà stabilita e acquisita da tempo (SCIORTINO, L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele, Rivista AIC, 4/2020, 4.9.2020), segnatamente in tema di prestazioni sociali (MARONGIU BUONAIUTI, La legge applicabile alle prestazioni di sicurezza sociale nel regolamento CE n. 883/2004, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2010, p. 537 ss; STRAZZARI, Legge vs. clausole di parità UE. Obbligatorio rivolgersi alla Consulta?, Giustizia insieme, 16.12.2024).
Ciò non di meno, la fantasia dei legislatori nazionali non conosce limiti. Nel caso specifico – che possiamo definire emblematico, la disparità di trattamento è scolpita nella disciplina nazionale sull’assistenza sociale, che vieta un permesso di soggiorno che darebbe diritto di accedere all’elargizione delle relative provvidenze ai familiari di un cittadino dell’Unione perché di nazionalità diversa, con l’aggravante di limitare, di fatto, l’esercizio della potestà genitoriale nonostante i componenti della stessa siano organicamente inseriti nel contesto sociale nazionale.
La sentenza in commento, peraltro, rileva l’esistenza della discriminazione anche in base al regolamento 883/2004 che, pur non avendo valore di trattato, è un atto giuridico dell’Unione Europea che ha un valore normativo superiore alle direttive. E regolamenti, a differenza delle direttive, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, creando un effetto vincolante e unificato senza la necessità di una legge di recepimento nazionale.
Anche per questo motivo la sentenza appare correttamente avere dato risposta al quesito del giudice tedesco.
Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma
Visualizza i documenti: Trib. Detmold (Germania), ordinanza interlocutoria, 29 giugno 2023; Avvocato generale, conclusioni 13 febbraio 2025, C-937/23; C. giust., sez. Vª, 1 agosto 2025, C-397/23
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