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La Corte costituzionale sul divieto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per il convivente con il proprio datore di lavoro

15 Settembre 2025|

Premessa

Su una questione riferita a un caso in cui una lavoratrice convivente more uxorio con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’assegno per il nucleo familiare per i figli comuni, la Corte d’appello di Venezia ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR n. 797/1955, che disciplina i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari.

Si tratta dell’ordinanza 20 settembre 2024, iscritta nel Registro delle Ordinanze con il n. 214 del 2024 (pubblicata nella G.U. n.48 del 27 novembre 2024).

Sul punto, l’Inps aveva sostenuto che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso, appunto, dall’art. 2 del citato decreto.

Ad avviso della corte di merito rimettente, l’attuale normativa determinava una ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli artt.  3 e 38 Cost. e, quindi, si chiedeva al giudice dele leggi di estendere, in via interpretativa ovvero additiva, il divieto di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.

Come certamente si ricorderà, il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del D.L. n. 69/1988 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988) e, per quanto non direttamente disciplinato, rimane applicabile il DPR n. 797/1955, il cui art. 2 prevede appunto che l’assegno di che trattasi non spetti, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado.

La ratio della disposizione di che trattasi è all’evidenza quella di evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.

Ad ogni buon conto, a suo tempo l’Inps, con diverse circolari, tra le quali la n. 84/2027, ha chiarito che il convivente “di fatto” non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76/2016; conseguentemente, se, da un lato, la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, dall’atro, ciò non accade per il convivente, che può esserne com’è noto incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.

Più nello specifico, la Corte d’appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 «nella parte in cui non prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato», in aggiunta alla condizione di coniugio in quanto emergerebbe una violazione, sia dell’art. 3 Cost., per l’«evidente trattamento differenziato che riceverebbero due situazioni aventi […] la medesima esigenza di tutela», sia dell’art. 38 Cost. perché «determinerebbe una deviazione dalla finalità istituzionale propria della prestazione in quanto destinata [a] beneficiare condizioni famigliar[i] nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione di bisogno che giustifica l’erogazione della provvidenza».

Con la sentenza n. 120 del 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha però dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale del DPR n. 797/1955, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., chiarendo che: a. la disposizione censurata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può pertanto essere estesa in via analogica; b. non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli assegni per il nucleo familiare anche ai conviventi del datore di lavoro.

Analizziamo il percorso motivazionale della decisione di che trattasi.

La posizione del giudice a quo

Nell’ordinanza di rimessione la Corte territoriale veneta osservava che l’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 non consentirebbe un’interpretazione estensiva, atteso il fatto che le cause di esclusione degli assegni familiari sarebbero tassative; purtuttavia, a suo avviso mancherebbe «la possibilità di raccordare il testo della disposizione, di contenuto derogatorio, quindi, di portata eccezionale, con la ratio antielusiva della stessa disposizione».

Sul punto viene richiamata l’ordinanza del 2024 della Corte di cassazione, a sezioni unite civili, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis, co. 1 e 3, Codice civile, decisa dalla Consulta cona la sentenza n. 148/2024, ritenendo non praticabile l’applicazione estensiva di tale disposizione al convivente more uxorio.

A fronte delle individuate violazioni, il collegio rimettente chiede quindi alla Corte di rimediare alla lacuna normativa «mediante la sola soluzione obbligata ossia il vincolante richiamo» all’inclusione del datore di lavoro convivente more uxorio.

Il decisum

Nel giudizio di costituzionalità si sono costituiti sia l’Inps, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’istituto previdenziale, nel condividere le considerazioni fatte dalla Corte d’appello di Venezia, rilevava che nell’ordinamento giuridico si assiste ormai da tempo «ad un progressivo riconoscimento della famiglia di fatto quale soggetto cui attribuire la titolarità di situazioni giuridiche soggettive di rilevante importanza» e, quindi, la posizione del convivente more uxorio sarebbe oramai largamente parificata a quella del coniuge legale (v. Corte cost., sent., n. 213/2016).

Ad avviso dell’Inps, la disposizione censurata mirerebbe non tanto ad escludere i soggetti ivi indicati dal beneficio, quanto «ad evitare gli abusi e/o l’inesistenza presunta di uno stato di bisogno in capo al nucleo famigliare, sia pure di fatto, del datore di lavoro», ove il lavoratore o la lavoratrice dipendente conviva con lo stesso e, di conseguenza, la medesima potrebbe essere interpretata nel senso di estendere l’esclusione dal beneficio al convivente del datore di lavoro; diversamente opinando, si finirebbe more uxorio per “favorire” il convivente more uxorio rispetto al coniuge legale, operando quindi una sorta di discriminazione “al contrario”.

A sua volta, la difesa erariale, pur dando atto della rilevanza della questione, seppur parziale stante la prescrizione (come in parte qua osservato dal giudice rimettente), chiedeva comunque che la medesima venisse dichiarata non fondata, in ragione del fatto che il convivente more uxorio non potrebbe essere equiparato al coniuge, in assenza di espressa previsione normativa (v. Corte cost., sent. n. 148/2024, che confermerebbe la permanente diversità della condizione del coniuge da quella del convivente).

La sentenza in commento, nell’evidenziare che la corte di merito rimettente mirerebbe a una parificazione “verso il basso”, che produca il risultato di negare l’assegno per il nucleo familiare al lavoratore o alla lavoratrice convivente di fatto del datore di lavoro, ripercorre brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce la norma censurata e, più nello specifico, la circostanza che all’assegno per il nucleo familiare risulta applicabile l’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955, in base al quale «[g]li assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi […]».

Ad avviso del giudice delle leggi, il presupposto interpretativo del rimettente (secondo il quale il divieto di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 non vale per la situazione di convivenza more uxorio) risulta corretto, analogamente al riferimento testuale al solo «coniuge» (v. sent. n. 182/2024), in ragione del fatto che fra convivente more uxorio e coniuge non sussiste quella somiglianza rilevante che potrebbe giustificare l’applicazione analogica della norma censurata, né è tantomeno possibile ritenere che la norma di che trattasi sia minus dixit quam voluit e che, quindi, vada interpretata in senso estensivo, comprendendo anche il convivente more uxorio.

A sostegno dell’infondatezza della sollevata questione con riguardo all’art. 3 Cost., la sentenza in commento rileva che in sede di costituzionalità è stata più volte ribadita la permanente diversità tra il rapporto coniugale e la convivenza di fatto, ritenendo però costituzionalmente illegittima, in casi particolari, la differenziazione tra le due situazioni, alla luce della ratio della norma censurata nella singola ipotesi (v. sent. n. 148/2024, n. 213/2016, n. 140/2009, n. 86/2009, n. 8/1996, n. 559/1989, n. 404/1988 e ord. n. 7/2010).

Se la ratio dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 può essere ravvisata nell’esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di “autofinanziamento”, la medesima non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’assegno per il nucleo familiare, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione del trattamento e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non anche il convivente di fatto.

Orbene, nella fase concessoria dell’assegno per il nucleo familiare la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, in chiara coerenza con la «scelta fatta dal legislatore del 2016 di rimettere all’autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza» (v. Cass., sez. un. civ., sent. n. 35385/2023) e in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, al di là delle specifiche norme della legge n. 76/2016 sul rapporto di convivenza, «restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione» (v. sent. n. 148/2024 e, da ultimo, anche Cass., sez. III civ., ord. n. 11337/2025 e sez. I civ., ord. n. 28/2025).

Secondo la sentenza in commento, la disciplina di detto assegno risulta armonica, attesa la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la mancata considerazione ai fini della sua esclusione e, quindi, la “manipolazione” dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 richiesta dal collegio a quo implicherebbe un’incongruenza nel sistema (v. sent. n. 182/2024, n. 8/1996 e n. 237/1986), in quanto “la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno ma non della sua concessione e quantificazione.”

Parimenti infondata è la questione promossa in riferimento all’art. 38 Cost. che, all’evidenza, ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all’art. 3 Cost.

La mancata esclusione dell’assegno per il nucleo familiare in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dello stesso, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza.

Conseguentemente, la norma censurata appare del tutto coerente con la disciplina generale dell’assegno per il nucleo familiare che, a sua volta, tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza e, quindi, l’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 non contrasta con la finalità dell’assegno medesimo.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza i documenti: App. Venezia, ordinanza 20 settembre 2024, n. 214; C. cost., 22 luglio 2025, n. 120

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