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In caso di tardiva denuncia della malattia professionale di un artigiano, l’unica conseguenza è la perdita del diritto all’indennità economica temporanea per il periodo di tempo che precede l’eventuale tardiva comunicazione

6 Luglio 2024|

A mente dell’art. 53, co. 5, del dpr n. 11244/1965 (il testo unico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel testo novellato dall’art. 21, co. 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 151/2015, La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Ai sensi del successivo comma 11, i contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.549,37 a euro 7.746,85, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

Con l’interessante ordinanza n. 7225 del 18 marzo 2024, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affrontato una fattispecie rientrante nella richiamata disposizione, accogliendo il relativo ricorso.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della impugnata sentenza di prime cure, aveva comunque rigettato il ricorso proposto (sia personalmente, sia quali soci e rappresentanti legali di una snc) avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Livorno-Pisa, con le quali era stata loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.290 ciascuno, quali trasgressori della violazione dell’art. 53, co. 5,del d.p.r. n. 1124/1965, per avere gli stessi effettuato la denuncia di malattia professionale di uno dei soci oltre il termine di cinque giorni previsto da detta disposizione.

A sostegno della propria decisone la Corte territoriale ha confermato l’applicabilità al caso di specie del richiamato art. 53 d.p.r. 1124/1965 in luogo del precedente art. 52 del TU che, a sua volta, prevede per il lavoratore che ritarda nella denuncia la sola perdita delle prestazioni maturate per i giorni precedenti senza assoggettamento a sanzioni.

Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione affidato  un motivo di ricorso, al quale ha resistito con controricorso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Livorno-Pisa.

Il motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 203, co. 2, del d.p.r. n. 1124/1965 (in combinato disposto con gli artt. 52, 53 e 131 del medesimo decreto), ex art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello sostenuto che la disciplina contenuta nell’art. 52 non trova applicazione alle malattie professionali ma solo agli infortuni sul lavoro.

L’impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze, se da un lato nulla aveva rilevato sotto il profilo soggettivo, dall’altro ha invece confermato che nei confronti del lavoratore artigiano esista nel d.p.r. n. 1124/65 una differenza di trattamento tra il ritardo della denuncia di un infortunio ed il ritardo di una denuncia per malattia.

Alla Corte regolatrice veniva quindi richiesto di dirimere la questione se al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) in caso di ritardo nella denuncia per malattia professionale si applicano le medesime regole stabilite dal d.p.r. n. 1124/65 in materia di ritardo per la denuncia di infortunio professionale occorso al titolare di azienda artigiana (o ai soci) ovvero le norme stabilite a carico dei datori di lavoro per gli infortuni e le malattie occorse ai dipendenti.

Nel primo caso al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) non si applicherebbe sanzione amministrativa alcuna, ma soltanto la decadenza dal trattamento per il periodo precedente alla denuncia; nel secondo si applicherebbe la sanzione amministrativa prevista a carico del datore di lavoro che denuncia in ritardo ovvero non denunci la malattia o l’infortunio del dipendente.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, nel rilevare come venga in rilievo anzitutto l’art. 203 del d.p.r. 1124/65 (che si occupa degli artigiani), richiamati nello specifico i contenuti sia dell’art. 52 (rivolto com’è noto all’assicurato), sia dell’art. 53 (che si rivolge invece al datore di lavoro), mette in evidenza che in tema l’Inail, fin dalla circolare n. 22/1998, è intervenuto con una interpretazione adeguatrice ed estensiva dell’impianto normativo indicato, chiarendo che anche la tardiva denuncia della malattia del socio titolare di impresa artigiana comporta soltanto la decurtazione o la perdita della indennità di temporanea assoluta, senza la possibilità di irrogare alcuna sanzione amministrativa.

Così intervenendo, l’istituto assicuratore ha risolto sia la questione della riferibilità al socio titolare di impresa artigiana della norma contenuta nell’art. 203, co. 2, del TU, sia la riferibilità della medesima alla tardività della denuncia della malattia professionale e non soltanto dell’infortunio sul lavoro.

I giudici della Corte territoriale, di diverso avviso, avevano ritenuto che applicando la tesi dell’Inail comporterebbe un’estensione indebita sul piano oggettivo in quanto il richiamato art. 203, co. 2, parla solamente di infortunio e non di malattia e anche perché la sottesa regola costituirebbe una eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma di detto articolo.

Il collegio di legittimità è stato invece di diverso avviso, nel momento in cui ritiene che nell’impianto normativo c’è uno ampio spazio interpretativo, anche di carattere letterale oltre che logico, per sostenere la tesi contraria.

L’ordinanza in commento, indicando una conclusione che pare più congrua e aderente al principio  di ragionevolezza, oltre che alle circolari dell’Inail (v. anche la n. 24/2021 che richiama la n. 22/1998), ritiene che occorra infatti affermare che la disciplina dell’omissione o del ritardo della denuncia da parte del lavoratore artigiano all’Istituto assicuratore debba trovare una medesima soluzione sia quando l’evento protetto integri un infortunio, sia quando esso integri una malattia.

Del resto, il 2° comma dell’art. 203 del TU rinvia all’art. 52 in toto e in tale rinvio abbraccia quindi anche la malattia regolata al secondo comma, esprimendosi al plurale: “si applicano le disposizioni di cui all’art. 52”.

Sul piano più squisitamente generale deve essere inoltre valorizzata soprattutto la norma estensiva dell’art. 131 del TU secondo cui “Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo”.

Da qui, pertanto, la considerazione che le particolari disposizioni stabilite nel d.p.r. n. 1124/1965 con riguardo agli infortuni sul lavoro devono essere applicate de plano anche per le malattie professionali e ciò senza necessità di una specifica regolamentazione ovvero di un espresso richiamo delle disposizioni dettate di volta in volta.

D’altra parte, non solo non esiste alcuna ragione logico giuridica per assoggettare a sanzione amministrativa l’artigiano ammalato che non denunci nei termini la propria malattia professionale, ma al contrario darebbe pure adito a sospetti di irrazionalità affermare che: a) se si infortuna l’artigiano non subisce alcuna sanzione, quale che sia la sua tipologia ed anche se si tratta di infortunio di lieve entità; b) se invece lo stesso si ammali di una patologia professionale, anche grave o gravissima, egli sarebbe nondimeno assoggettato a sanzione amministrativa in caso di tardiva denuncia, oltre che alla perdita del trattamento previdenziale.

Ad avviso dell’ordinanza in commento, “Muove verso una parificazione delle situazioni considerate anche la ratio della interpretazione, essendo essa da rinvenire nell’assenza di un’organizzazione articolata in capo al titolare artigiano che gli impedirebbe, sia che si tratti di infortunio sia che si tratti di malattia professionale, di procedere alla denuncia nei termini; non potendo il termine di poco più lungo previsto per la malattia professionale condurre a una disparità di trattamento in capo al medesimo soggetto.”

Come conferma appunto la disciplina amministrativa dettata dall’Inail che, nelle ipotesi di tardiva denuncia, ha previsto come unica conseguenza la perdita del diritto all’indennità economica temporanea per il solo periodo di tempo che precede l’eventuale tardiva comunicazione.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 18 marzo 2024, n. 7225

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