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Il trasferimento per mobilità comporta il diritto alla conservazione dell’anzianità del dipendente

30 Ottobre 2025|

Prima di commentare il caso, di recente, affrontato dal Consiglio di Stato, in tema di mobilità, occorre premettere che, più volte, la Cassazione ha affermato che il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art.33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità (1 agosto 2022, n. 23884; 7 gennaio 2021, n. 86).

In tal senso non si è comportata l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel caso che ha dato origine al contenzioso approdato in Consiglio di Stato, che andiamo ad esaminare.

Degli impiegati pubblici passati all’ANAC, a seguito di mobilità, che si sono visti attribuire, dal nuovo datore di lavoro, il livello di inquadramento più basso all’interno della scala tabellare concernente la carriera operativa, hanno adito il giudice amministrativo, contestando il relativo inquadramento al livello retributivo 1 della “carriera operativa” di ANAC, ritenendo che la professionalità e l’anzianità medio tempore maturata nelle rispettive amministrazioni di appartenenza non sarebbe stata in alcun modo considerata dalla medesima autorità.

Il TAR Lazio rigettava i ricorsi ritenendo, tra l’altro,  che il regolamento di organizzazione e del personale di ANAC prevedeva che, per l’accesso alla carriera operativa a seguito di concorso, si applica di norma il livello retributivo 1; l’anzianità di servizio nonché la professionalità medio tempore maturata presso l’amministrazione di provenienza era stata adeguatamente valutata dall’ANAC, in sede di procedura concorsuale, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi; l’autorità godeva in ogni caso , laddove si tratti di provvedere al corretto inquadramento dei propri dipendenti, di ampia discrezionalità regolamentare ed organizzativa.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.

Si costituiva in giudizio l’ANAC che riproponeva l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza del gravame, poiché la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio costituirebbe sostanziale acquiescenza al livello 1 attribuito dall’ANAC.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la sentenza n. 6611 del 24 luglio 2025, che qui si segnala, ha annullato il provvedimento di inquadramento al livello retributivo 1 della carriera operativa-qualifica di impiegato, adottato dall’ANAC nei confronti di parte appellante, e ha dichiarato il diritto della stessa parte appellante ad ottenere il corretto inquadramento, nella carriera operativa (qualifica di impiegato), nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione sia del grado di professionalità acquisito, sia della pregressa anzianità maturata.

Per il Consiglio di Stato la congrua considerazione di anzianità maturata e professionale acquisita, ai fini del corretto inquadramento a seguito di procedura di mobilità da una pubblica amministrazione ad un’altra, rientra nel novero dei diritti non rinunziabili del lavoratore (parte debole contrattuale) e dei connessi doveri inderogabili del datore di lavoro pubblico.

Sempre per i giudici amministrativi di secondo grado, eventuali sottoscrizioni di contratti o di verbali di immissioni in servizio non sono idonee a configurare “l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza” ed il correlato “obbligo delle Amministrazioni di destinazione… di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche” (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777).

Alla luce di ciò, viene rigettata dal Consiglio di Stato la riproposta eccezione di inammissibilità della difesa di ANAC.

Quanto invece al merito della questione, la pronuncia de qua evidenzia che, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato:

  • La mobilità nel settore pubblico va considerata alla stregua di modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro illo tempore instaurato, con continuità del suo contenuto e quindi come cessione di contratto;
  • Tale mobilità comporta, in questo modo, il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro;
  • In siffatta direzione, il lavoratore trasferito in mobilità conserva tutti i diritti maturati prima della cessione del contratto e, in particolare: qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità;
  • In altre parole il trasferimento per mobilità comporta, tra l’altro, il diritto alla conservazione dell’anzianità del dipendente;
  • Tale principio (conservazione della anzianità maturata e della professionalità acquisita) va applicato proprio per le esperienze lavorative svolte presso altre pubbliche amministrazioni;
  • La ratio di un simile principio applicativo risiede nel fatto che, diversamente opinando(ossia ove non si tenesse conto della anzianità maturata e delle professionalità acquisite presso le amministrazioni di provenienza), la finalità che sta alla base della “mobilità pubblica”, ossia l’ottimale redistribuzione delle risorse umane e dunque il tentativo di riequilibrio tra uffici sovra dimensionati e uffici sottodimensionati, risulterebbe inevitabilmente frustata per effetto del sostanziale disincentivo al trasferimento presso altre amministrazioni.

Secondo la pronuncia annotata, la valorizzazione della anzianità e della professionalità acquisita nella sola sede concorsuale, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore dei candidati al processo di mobilità, si rivela insufficiente in considerazione del fatto che trattasi di due momenti ben distinti: l’uno riservato alla fase genetica del rapporto di lavoro (selezione pubblica onde scegliere i soggetti idonei al trasferimento presso ANAC) l’altro dedicato alla fase funzionale del rapporto di lavoro ossia alle modalità con cui i vari soggetti prescelti dovranno poi essere effettivamente inquadrati all’interno della medesima autorità di settore.

Pe il Consiglio di Stato non potrebbe invocarsi, infine, l’ampia discrezionalità regolamentare ed organizzativa di cui godrebbe ANAC in subiecta materia (inquadramento del personale), e ciò dal momento che tale ampia discrezionalità trova comunque un limite nella palese irragionevolezza rappresentata, nel caso di specie, dalla circostanza che al personale trasferito in questione è stato attribuito il livello retributivo 1 ossia l’inquadramento più basso all’interno della medesima carriera/qualifica operativa (impiegati), con sostanziale azzeramento delle pregresse esperienze professionali e senza tentare il benché minimo raffronto e comparazione, anche soltanto ai fini di una diversa modulazione e parametrazione dei rispettivi livelli di inquadramento, rispetto ai dipendenti ANAC già in servizio.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cons. Stato, sez. Vª, 24 luglio 2025, n. 6611

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