Il termine decadenziale ex art. 6, comma 1, della legge del 15 luglio 1966 n. 604 al vaglio di costituzionalità
28 Aprile 2026|1. La vicenda fattuale e processuale all’origine della questione di legittimità
La vicenda in oggetto trae origine dall’ordinanza n.23874 del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024 della Corte Costituzionale, con cui le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno sollevato questione di legittimità in merito all’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui fa decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento dalla mera ricezione della comunicazione, anche qualora il lavoratore versi in stato di incapacità naturale incolpevole.
Si anteporrà, dapprima, una ricostruzione fattuale dei trascorsi processuali all’excursus esplicativo che segue, seppur senza velleità alcuna d’essere esaustivo. Nel caso di specie, una lavoratrice veniva licenziata per ingiustificata assenza dal posto di lavoro. Pur avendo ricevuto la comunicazione scritta del recesso, la stessa impugnava il licenziamento oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 l. 604/1966, sostenendo di non aver potuto avere effettiva cognizione del contenuto della missiva a causa di uno stato di incapacità naturale.
La lavoratrice rappresentava di essere stata affetta, nel periodo compreso tra l’estate 2015 e il maggio 2016, da una grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà, determinata da delicate vicende familiari. Tale condizione, secondo quanto dedotto, le avrebbe impedito di comprendere il significato della comunicazione ricevuta e di autodeterminarsi consapevolmente in ordine alla necessità di impugnare il recesso. La piena capacità cognitiva e volitiva sarebbe stata riacquistata solo all’esito di un trattamento sanitario obbligatorio disposto su sollecitazione del centro di salute mentale dell’ospedale di riferimento.
Occorre rilevare che la lavoratrice assumeva che la propria incapacità naturale fosse stata all’origine della condotta poi sanzionata con il licenziamento e che la medesima condizione avesse, al contempo, impedito l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare. Pertanto, lo stato di alterazione psichica avrebbe reso impossibile la tempestiva formulazione delle giustificazioni nel termine previsto dall’art. 7, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Infatti, decorso inutilmente il termine assegnato per la formulazione delle giustificazioni, il datore di lavoro procedeva all’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi degli artt. 46 e 48 del CCNL di settore, mediante comunicazione scritta ricevuta dalla lavoratrice.
I giudici di merito, ritenendo maturata la decadenza dall’impugnazione del licenziamento, non si sarebbero pronunciati sulla legittimità della sanzione espulsiva. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale sanzione, tuttavia, avrebbe dovuto essere esclusa, poiché il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, pur prevedendo che l’assenza debba essere giustificata dal lavoratore entro i due giorni successivi, fa espressamente salvi i casi di comprovato impedimento, tra i quali rientrerebbe anche lo stato di incapacità naturale.
Urge sottolineare, del resto, che la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la rilevanza di tale situazione. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il lavoratore che deduca di essere stato impossibilitato a esercitare il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, a causa di una minorazione della capacità di intendere e di volere, possa ancora far valere tale impedimento in sede giudiziale, dimostrando di essersi trovato, durante il decorso del termine per presentare le giustificazioni, in stato di incapacità naturale (Cass., 30 maggio 2001, n. 7374).
In altra sede, la condizione di incapacità naturale aveva, quindi, già assunto rilievo come elemento idoneo a incidere sulla stessa possibilità di attivare tempestivamente le garanzie difensive previste dall’ordinamento.
Nei giudizi di merito (tanto in primo grado quanto in sede di gravame) pur essendo stata disposta consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato patologico dedotto, la domanda veniva respinta. I giudici della Corte di Appello di Palermo ritenevano irrilevante l’incapacità naturale ai fini della decorrenza del termine decadenziale, facendo applicazione del principio secondo cui la dichiarazione recettizia si considera conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., indipendentemente dalla comprensione tangibile.
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 6 l. 604/1966. Specificatamente, sosteneva che lo stato di incapacità naturale fosse idoneo a superare la presunzione di conoscenza legale e che, pertanto, la dichiarazione di recesso dovesse considerarsi conosciuta solo dal momento della cessazione dell’incapacità, con conseguente decorrenza da tale data del termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento.
La Corte di legittimità, con l’ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023 (cfr. la nota di Della Rocca, Le Sezioni Unite rinviano alla Corte costituzionale la questione dell’incapacità naturale e incolpevole decadenza dall’impugnazione del licenziamento, su www.rivistalabor.it, 17 ottobre 2024), interrogatasi sulla possibilità di superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. mediante l’invocazione dello stato di incapacità naturale del destinatario della dichiarazione, riteneva la questione di particolare rilevanza e rimetteva gli atti al Primo Presidente affinché valutasse l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite. Queste, come accennato in apertura, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, l. 604/1966.
Esenti da richieste di scrutinio, gli artt. 428 c.c. (atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere), 1335 c.c. (presunzione di conoscenza), 2964 c.c. (inapplicabilità di regole della prescrizione) non sono suscettibili di alcuna rimeditazione dell’interpretazione nomofilattica, ad avviso sia dei giudici di legittimità sia della Corte Costituzionale medesima secondo cui «tali disposizioni oppongono una assoluta resistenza a una revisione ermeneutica che scongiuri i vulnera costituzionali prospettati dall’ordinanza interlocutoria». Per tali motivi, pur assicurando un accenno alle previsioni giustappunto menzionate, si discuterà preminentemente (anche in questa sede) della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, l. 604/1966.
Sul primo versante, la Corte ha escluso la possibilità di una lettura dell’art. 1335 c.c. che tenga conto delle condizioni soggettive del destinatario. La disciplina degli atti recettizi si fonda sulla presunzione di conoscenza legale una volta che l’atto sia giunto all’indirizzo del destinatario. Una siffatta regola generale posta a tutela della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento deve, per non rivelarsi incoerente, prescindere dalla concreta capacità del destinatario di comprenderne il contenuto. Alterarne il funzionamento avrebbe significato incidere su un equilibrio normativo di carattere sistematico.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento all’art. 428 c.c. La norma tutela l’incapace naturale rispetto agli atti da lui compiuti, prevedendone l’annullabilità a determinate condizioni. Nella fattispecie in oggetto, cionondimeno, il problema riguarda un’inerzia esplicitata nella mancata impugnazione del licenziamento entro un termine perentorio. L’art. 428 c.c. non disciplina le omissioni né prevede la sospensione di termini decadenziali. Anche sotto questo profilo, la via interpretativa è risultata impraticabile.
In riferimento all’art. 2964 c.c., giova ricordare come la dottrina (Putaturo Donati, Decadenza e posizione del lavoratore, in Quaderni de “Il diritto del mercato del lavoro”, E.S.I., Napoli, 2018; Vianello, Impugnazione del licenziamento e decadenza, CEDAM, Padova, 2018, 232) già abbia, in via prioritaria, chiarito la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 6 l. 604/1966, con le conseguenze che ne derivano in ordine alla sua insensibilità alle condizioni soggettive del titolare del diritto.
Il perno del suesposto ragionamento, di fatti, differisce da una ricerca spasmodica della (non) validità del licenziamento: si tratta di stabilire, piuttosto, se la lavoratrice sia stata posta nella condizione effettiva di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si giunga, allora, alla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, l. 604/1966, che secondo il giudizio delle SS.UU. rinvierebbe agli artt. 3, 4, comma 1, 24, comma 1, 32, comma 1 e 35, comma 1, della Costituzione nonché agli artt. 11 (si rammenti C. giust., sez. III, 1° dicembre 2016, causa C-395/15, Daouidi, con richiamo al caso in cui la menomazione, malgrado non permanente, sia, in ogni caso, duratura) e 117, comma 1, quest’ultimo quale parametro interposto in relazione agli obblighi internazionali ed eurounitari, con specifico riguardo all’art. 27, par. 1, lett. c.
Parimenti, si riferirebbe alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, oltre che alla Dir. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000.
Ed è proprio con riferimento alla Dir. 2000/78/CE in materia di parità di trattamento in ambito occupazionale, nonché alla sua attuazione nell’ordinamento interno mediante il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (ove, al suo art. 2, si evince la nozione di discriminazione), che assume rilievo il dubbio di legittimità costituzionale insorto in seno alla Suprema Corte. Il meccanismo decadenziale, applicato indistintamente anche al lavoratore che versi in stato di incapacità naturale derivante da disabilità, finisce per produrre un effetto differenziato in danno di quest’ultimo, traducendo una regola formalmente eguale in un ostacolo sostanziale all’esercizio del diritto di difesa e alla tutela del lavoro.
Per altro verso, non può essere obliterata la posizione di affidamento del datore di lavoro in ordine alla definitiva stabilizzazione del recesso, affidamento che costituisce il fondamento teleologico della disciplina decadenziale in materia di impugnazione del licenziamento, giacché il termine breve di cui all’art. 6 l. 604/1966 è preordinato a garantire certezza dei rapporti giuridici e prevedibilità degli effetti dell’atto espulsivo, evitando che la contestazione del recesso possa protrarsi sine die.
In ogni caso, ciò non dovrebbe sorprendere essendo la decadenza preposta a operare quale strumento di bilanciamento tra l’interesse del lavoratore all’effettività della tutela e quello (altrettanto costituzionalmente rilevante) del datore alla stabilità delle proprie determinazioni organizzative.
È in tale direzione che la Corte Costituzionale è stata chiamata a individuare la soluzione manipolativa più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata alla puntuale formulazione del petitum contenuta nell’ordinanza di rimessione, la quale assolve unicamente alla funzione di delimitare l’oggetto e il verso delle censure senza circoscrivere la gamma delle tecniche decisorie esperibili ai fini del ripristino della conformità costituzionale della norma.
Nel giudizio interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, istando per una dichiarazione di inammissibilità o di non fondatezza delle questioni sollevate.
In via preliminare, la difesa statale osservava che dall’ordinanza di rimessione emergesse come la ricorrente, con lettera del 19 maggio 2016, avesse contattato la società datrice di lavoro per giustificare la protratta assenza dal servizio. Tale circostanza dimostrerebbe, ad avviso dell’interveniente, che la lavoratrice fosse già consapevole della sanzione espulsiva irrogatale e che la missiva potesse quindi valere quale impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Assunta tale data quale dies a quo del termine previsto dall’art. 6 l. 604/1966, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 18 luglio 2016.
L’Avvocatura rilevava inoltre che l’ordinanza di rimessione non indicasse la data di deposito del ricorso, ma soltanto quella della sua notificazione, avvenuta il 9 dicembre 2016, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. In via subordinata, si osservava che, anche ove non si attribuisse alla lettera del 19 maggio 2016 valore di impugnazione stragiudiziale, la questione sarebbe comunque irrilevante, poiché la ricorrente, recuperata la piena capacità almeno da quella data, avrebbe dovuto manifestare la volontà di impugnare il licenziamento entro il 18 luglio 2016.
Nel merito, la difesa statale osservava che la disposizione censurata si fondasse sul principio della conoscenza legale degli atti recettizi sancito dall’art. 1335 c.c., realizzando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra certezza dei rapporti giuridici e tutela del lavoratore.
Tali doglianze sono state disattese dalla Corte Costituzionale.
È altresì intervenuta, quale amicus curiae ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, l’Associazione Comma2 – Lavoro è dignità, ammessa con decreto presidenziale del 7 aprile 2025, depositando una memoria a sostegno delle censure del giudice a quo.
L’associazione affermava che la Corte rimettente avesse opportunamente limitato la questione di legittimità costituzionale all’art. 6 l. 604/1966, senza estenderla all’art. 1335 c.c., il quale, secondo l’interpretazione del diritto vivente, attribuisce rilievo alla sola conoscenza legale dell’atto recettizio, esulando dalle condizioni soggettive del destinatario.
L’amicus curiae prospettava l’accoglimento della questione, salvo ritenere praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 428 c.c. che estendesse la tutela anche alla condotta omissiva consistente nella mancata tempestiva impugnazione del licenziamento.
Per le ragioni che si verranno di seguito a illustrare, con la sentenza 111 del 18 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità per violazione degli artt. 3, 4, comma 1, 24, comma 1, e 35, comma 1, Cost. e ha conseguentemente stabilito che l’art. 6, comma 1, l. 604/1966 debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, «nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato».
Ebbene, la Corte Costituzionale ha deciso come detto secondo un itinerario argomentativo che si snoda lungo tre direttrici fondamentali: (i) la qualificazione del meccanismo decadenziale, applicato indiscriminatamente anche al lavoratore incapace, quale fattore di irragionevole compressione del diritto di difesa; (ii) il riconoscimento della rilevanza costituzionale della condizione di vulnerabilità, che impone correttivi proporzionati ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost.; (iii) infine, il necessario bilanciamento tra effettività della tutela del lavoratore e tutela dell’affidamento del datore di lavoro, assicurato attraverso la conservazione del termine massimo di duecentoquaranta giorni quale limite finale invalicabile.
Si configura nello scenario esaminato una situazione di quadrupla vulnerabilità: il lavoratore è doppiamente debole e subisce simultaneamente una duplice lesione.
Egli è, al contempo, lavoratore subordinato, dunque parte strutturalmente svantaggiata del rapporto, e soggetto affetto da una menomazione della propria capacità di intendere o di volere (Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria del potere
contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, 788): alla asimmetria tipica del rapporto di lavoro si somma l’impossibilità, di fatto, di autodeterminarsi e di attivarsi tempestivamente a tutela dei propri diritti.
La fragilità soggettiva si converte, peraltro, in una doppia compromissione: perdita del lavoro e preclusione della possibilità di riacquisirlo mediante l’esercizio tempestivo dell’azione. È esattamente questa sovrapposizione tra vulnerabilità sostanziale e impedimento processuale a rendere la disciplina particolarmente critica sul piano della ragionevolezza alla luce della Costituzione.
2. L’impossibilità di ricorrere ai presidi civilistici: i limiti degli artt. 428, 1335 e 2964 c.c.
La fermezza con cui la Corte di Cassazione si esime dal flettere i dettami di cui agli articoli 428, 1335 e 2964 c.c., non deve esser interpretata come l’esito di apodittica applicazione delle norme citate o di assenza di dibattito. La dottrina, infatti, ha a lungo discusso quale sia il principio effettivamente sotteso a tali previsioni.
Ci si soffermerà, in prim’ordine, sull’articolo 428 c.c.
L’incapacità di intendere e di volere rileva, anzitutto, nel diritto civile quale causa di annullamento degli atti negoziali posti in essere dal soggetto incapace. Tale effetto è espressamente previsto dall’art. 428 c.c. con riferimento agli atti unilaterali e ai contratti, nonché da ulteriori disposizioni relative a specifici atti giuridici, e.g. il matrimonio (art. 120 c.c.), il testamento (art. 591, comma 2, n. 3, c.c.) e la donazione (art. 775 c.c.). La Corte Costituzionale ha evidenziato come la nozione di incapacità naturale presenti una latitudine applicativa particolarmente ampia, potendo riferirsi a condizioni transitorie incidenti sulla capacità di autodeterminazione al momento dell’atto ovvero a situazioni patologiche più stabili e suscettibili di giustificare l’attivazione di misure di protezione quali interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (C. cost., 27 luglio 2023, n. 168).
Orbene, l’ordinamento appronta diversi strumenti volti a impedire che lo stato di incapacità naturale si tramuti automaticamente in una compromissione della capacità processuale dell’interessato. In tal senso, operano, tra le altre, le disposizioni contenute negli artt. 70, comma 3, 71 e 473-bis 14 c.p.c., nonché nell’art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, finalizzate a garantire all’incapace una adeguata protezione processuale e l’effettività del diritto al giusto processo.
Solo in ipotesi eccezionali la Corte Costituzionale ha ammesso tecniche decisorie idonee a incidere sulla decorrenza del termine decadenziale, come avvenuto in materia di diritti personalissimi, quali l’azione di disconoscimento di paternità o l’impugnazione del riconoscimento del figlio, nei quali la particolare natura dell’interesse tutelato ha consentito di differire la decorrenza del termine anche sine die (C. cost., 25 giugno 2021, n. 133; C. cost., 25 novembre 2011, n. 322; C. cost., 14 maggio 1999, n. 170; C. cost., 6 maggio 1985, n. 134).
In tale panorama, l’art. 428 c.c. impersona un significativo elemento di innovazione rispetto al Codice civile del 1865, il quale non contemplava una disciplina specifica degli atti compiuti dal soggetto che, pur non essendo interdetto o inabilitato, si trovasse in una condizione di inettitudine psichica tale da incidere sulla validità dell’atto.
Il legislatore del 1942 ha colmato tale lacuna introducendo una tutela fondata sulla rilevanza dell’incapacità di fatto, oggi comunemente qualificata come incapacità naturale, quale causa di annullamento degli atti unilaterali e dei contratti, purché ricorrano i presupposti della sussistenza dell’incapacità al momento dell’atto e del grave pregiudizio o della mala fede dell’altro contraente.
Con la riforma del 2004, nell’ambito della disciplina dell’amministrazione di sostegno, è stato inserito nella rubrica del Capo II il riferimento all’“incapacità naturale”, espressione di matrice dottrinale che, cionondimeno, non coincide con il lessico tradizionale del legislatore codicistico, il quale continua a fare riferimento alla formula tecnica dell’“incapacità di intendere o di volere”. Nello specifico, tale ultima locuzione individua in termini funzionali la compromissione della capacità di autodeterminazione del soggetto, come evidenziato in dottrina (Ferrando, in Ferrando, Lenti, a cura di, Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, Giappichelli, Torino, 2006, 6).
Dunque, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 428 c.c. è la sussistenza di uno stato di incapacità di intendere o di volere al momento del compimento dell’atto. L’impiego della congiunzione disgiuntiva evidenzia che è sufficiente l’alterazione di una sola delle due sfere (quella cognitiva ovvero quella volitiva) perché possa operare la tutela predisposta dalla norma, non essendo richiesto un deficit contestuale di entrambe le capacità (Maurini, L’incapacità naturale, CEDAM, Padova, 2002, 1).
Si sono individuate, nel corso del tempo, quali condizioni psichiche rilevanti ai fini dell’art. 428 c.c. quelle idonee a compromettere in modo concreto la formazione di una volontà cosciente e libera. Sono stati ritenuti integranti lo stato di incapacità naturale la circonvenzione operata da un sedicente mago capace di determinare un’alterazione suggestiva della sfera psichica, un lucido delirio di gelosia nonché uno stato morboso riconducibile a una gelosia patologica, ove tali condizioni incidano effettivamente sulla capacità di autodeterminazione del soggetto.
Di contro, non è stato considerato sufficiente lo stato di impellente urgenza di procurarsi denaro, neppure quando collegato al bisogno derivante da astinenza da sostanze stupefacenti, qualora non sia dimostrata una compromissione delle facoltà intellettive o volitive tale da impedire la consapevole formazione della volontà.
Il discrimine risiede nell’effettiva alterazione delle condizioni psichiche, tale da incidere strutturalmente sul processo deliberativo e rendere l’atto espressione non di una volontà patologicamente condizionata, ad esempio nella fattispecie di un lavoratore versante in stato di incapacità naturale che abbia presentato le dimissioni (Gragnoli, L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, CEDAM, Padova, 2017).
Ciononostante, l’art. 428 c.c. non sarà utilmente invocabile nel caso di specie, poiché l’azione di annullamento ivi disciplinata concerne esclusivamente gli atti unilaterali e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale presupponendo un atto dispositivo o negoziale suscettibile di essere rimosso dall’ordinamento per vizio della capacità e, in senso contrario, non si estende ai comportamenti meramente omissivi, vale a dire all’ipotesi in cui l’incapace non abbia posto in essere alcuna attività negoziale ma sia rimasto inerte nell’esercizio dei propri diritti.
La disposizione distingue nettamente tra atti unilaterali e contratti, delineando presupposti differenziati di annullabilità. Con riferimento agli atti unilaterali, l’annullamento è subordinato alla prova che dal loro compimento sia derivato un grave pregiudizio per l’incapace. La nozione di “grave pregiudizio”, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, purché connotato da apprezzabile rilevanza, ricomprende anche il danno non patrimoniale.
Venendo, adesso, al perfezionamento dell’atto recettizio stricto sensu, il dibattito dottrinale relativo all’art. 1335 c.c. e al regime delle dichiarazioni recettizie si concentra sulla determinazione del momento di efficacia della dichiarazione e sul ruolo attribuito alla conoscenza del destinatario, questione che assume particolare rilievo nell’ipotesi in cui quest’ultimo versi in stato di incapacità naturale. Si sono progressivamente delineate tre principali ricostruzioni interpretative (Sartor, Capacità – La presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia giunta all’indirizzo dell’incapace naturale, in NGCC, 2024, n. 1, 5, cui si rimanda in quanto declina il coacervo di interpretazioni riguardanti l’art. 1335 c.c. in virtù dell’ordinanza di rimessione di nostro interesse, Cass., 27 settembre 2023, n. 27483).
Eppure, di scarsa utilità si rivela anche l’art. 1335 c.c.
Secondo un primo orientamento, l’art. 1335 c.c., atteso che introduce una presunzione iuris tantum, deve essere letto in stretta connessione con l’art. 1334 c.c., nel senso che entrambe le disposizioni esprimerebbero l’adesione del legislatore al cosiddetto principio della conoscenza. In tale contesto, la dichiarazione produce effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, mentre la regola contenuta nell’art. 1335 c.c. introduce un correttivo di natura probatoria: l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario fa presumere che questi ne abbia avuto conoscenza, ma configura una presunzione semplice, suscettibile di prova contraria mediante la dimostrazione che, senza colpa, la conoscenza non sia stata possibile. Pertanto, la dichiarazione completerebbe l’iter formativo solo quando determini un evento psichico nella sfera cognitiva del destinatario; qualora la dichiarazione sia indirizzata a un soggetto in stato di incapacità naturale, questi potrebbe superare la presunzione dimostrando che, per le proprie condizioni e senza colpa, gli è stato impossibile maturarne la consapevolezza (Scognamiglio, Dei contratti in generale, Art. 1321-1352, Commentario del Codice Civile Scialoja Branca, Zanichelli – Il Foro italiano, Roma, 1970, 179).
Una parte significativa della dottrina ha tuttavia sottoposto tale ricostruzione a critica, sostenendo che l’ultimo inciso dell’art. 1335 c.c., «se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia» condizioni la struttura della norma. Secondo questa impostazione, il legislatore avrebbe inteso privilegiare l’esigenza di tutela dell’autore della dichiarazione. Ne discende che la dichiarazione sia efficace quando entra nella sfera di controllo del destinatario. A ben considerare, quest’ultimo può vincere la presunzione soltanto dimostrando che la dichiarazione non sia mai giunta nella sua sfera di disponibilità oggettiva per causa a lui non imputabile, ma non può invocare la propria ignoranza soggettiva o le proprie condizioni personali (Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Giuffrè, Milano, 1959, 270; Carraro, voce Dichiarazione recettizia, in Novissimo Digesto italiano, Utet, Torino, 1975, 597). Su questa linea si colloca anche una tesi più radicale, secondo cui la disciplina dell’art. 1335 c.c. integra una bivalente presunzione: una semplice di conoscibilità derivante dall’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario e una assoluta per cui la conoscibilità equivale a conoscenza (Ravazzoni, La formazione del contratto. I. Le fasi del procedimento, Giuffrè, Milano, 1973, 336).
Una terza ricostruzione, di segno intermedio, si dipana dalla disciplina dell’adempimento al creditore incapace prevista dall’art. 1190 c.c. (ai sensi di cui siffatto adempimento non libera il debitore, «se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace»). Tale impostazione suggerisce che la dichiarazione recettizia indirizzata a un incapace naturale dovrebbe considerarsi efficace soltanto quando tale condizione non sia conosciuta dall’autore della dichiarazione; qualora, invece, l’incapacità sia nota al dichiarante, dovrebbe prevalere l’esigenza di tutela del destinatario (Mirabelli, Dei contratti in generale, Utet, Torino, 1980, 101). Questa ricostruzione è stata criticata sia per la debolezza dell’analogia con la disciplina dell’adempimento sia perché appare fondata prevalentemente su considerazioni di equità (Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, E.S.I., Napoli, 1950, 38).
Per riavvolgere il nastro, si ribadisce che, nonostante le obiezioni autorevoli, l’orientamento oggi prevalente qualifica l’art. 1335 c.c. come espressione del principio della ricezione, con la conseguenza che l’efficacia della dichiarazione non è subordinata alla produzione di un evento psichico nella mente del destinatario, bensì al suo ingresso nella sfera di disponibilità di quest’ultimo (Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Giuffrè, Milano, 1984, 218; Gazzoni, Manuale di diritto privato, E.S.I., Napoli, 2024).
Anche nel caso dell’incapace naturale, la dichiarazione giunta all’indirizzo è pienamente efficace, restando salva, semmai, la successiva tutela invalidatoria prevista dall’art. 428 c.c. per gli atti posti in essere dall’incapace (Sacco, in Sacco, De Nova, Il contratto, Utet, Torino, 1993, 181; Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, Milano, 2001, 99).
Per quanto afferisce all’art. 2964 c.c., è stato accertato che il termine previsto dall’art. 6 l. 604/1966 per l’impugnazione del licenziamento, anche in via stragiudiziale, ha natura decadenziale e, in quanto tale, non è suscettibile né di interruzione né di sospensione, salvo espressa previsione normativa contraria. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, esso produce il proprio effetto preclusivo in conseguenza della mera inerzia del titolare del diritto, senza che possano assumere rilievo la capacità di intendere e di volere del lavoratore (Cass., 15 giugno 1985, n. 3612, in GC, 1985, I, 3077, con nota di Ghinoy, Sul termine per l’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità naturale del destinatario della comunicazione; Cass., 2 marzo 1987, n. 2197) né le condizioni soggettive del medesimo.
La Corte di Cassazione rimettente osserva, però, che l’eventuale introduzione di un correttivo normativo volto a tener conto dello stato di incapacità del lavoratore non risulterebbe in contrasto con la disciplina generale della decadenza dettata dall’art. 2964 c.c. Tale disposizione, pur escludendo l’operatività delle cause di sospensione previste per la prescrizione, fa infatti salva la possibilità che il legislatore preveda regole speciali per singole azioni, in ragione della particolare natura del diritto tutelato. In tal senso depongono alcune disposizioni del Codice civile, come gli artt. 245 e 489 c.c., nelle quali lo stato di incapacità del titolare del diritto assume rilievo ai fini del decorso del termine.
Analoghe considerazioni potrebbero trovare applicazione anche con riferimento all’impugnazione del licenziamento, trattandosi di un atto che incide direttamente sulla persona del lavoratore e coinvolge interessi che trascendono la dimensione patrimoniale tipica dei rapporti contrattuali di durata. In tale ambito, pertanto, la rigidità del meccanismo decadenziale potrebbe risultare inadeguata se fosse in gioco la concreta possibilità per il lavoratore di esercitare il proprio diritto di tutela.
La Corte Costituzionale osserva, però, che, diversamente dalla prescrizione, per la quale gli artt. 2941 e ss. c.c. ammettono, sia pure attraverso previsioni di carattere eccezionale, la sospensione del decorso del termine in presenza di circostanze che rendono particolarmente difficoltoso l’esercizio del diritto, la disciplina della decadenza risponde a una logica differente, fondata sull’esigenza di assicurare la tempestiva attivazione del titolare del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici.
Dunque, sottolinea che l’individuazione delle ipotesi, eccezionali e tassative, nelle quali l’ordinamento consente di tener conto di circostanze idonee a rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto sottoposto a decadenza implica un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti. Sebbene vi sia un interesse, individuale e superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla stabilizzazione delle situazioni soggettive, sopravvive l’interesse del titolare del diritto a non vedere irragionevolmente compromessa la possibilità di esercitare la propria difesa.
Ma a tutela di ciò verranno in soccorso i baluardi giuslavoristici di cui è maturo, ormai, il tempo di scrivere.
3. Il sistema decadenziale di cui all’art. 6 l. 604/1966 tra certezza dei rapporti ed effettività della tutela
Muovendo da tali premesse, la Corte evidenzia come la soluzione prospettata dal giudice rimettente, consistente nel differimento del termine decadenziale in presenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore, rischierebbe di introdurre un elemento di aleatorietà in un regime che il legislatore ha strutturato proprio in funzione di esigenze di celerità e di sicurezza dei rapporti giuridici. Un simile differimento potrebbe infatti determinare una dilatazione potenzialmente indefinita del termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, conseguentemente, anche di quello per l’impugnazione giudiziale, con effetti incompatibili con la finalità, propria della disciplina in esame, di tutelare l’affidamento del datore di lavoro nella definitiva stabilizzazione del recesso.
Coerentemente, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 l. 604/1966 per l’impugnazione del recesso ha natura decadenziale e, in quanto tale, non è suscettibile di sospensione o interruzione ai sensi dell’art. 2964 c.c., salvo espressa previsione normativa, neppure in presenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore (Vallebona, Franza, voce «L’ impugnazione giudiziale stragiudiziale», in Licenziamento individuale, in Il Dir. Encl. Giur., Milano, 2007, 167; Ruggiero, La decadenza dall’ impugnazione del licenziamento tra vecchie norme e nuove riforme, in LG, 2009, 140).
Stante l’evidente impossibilità di avvalersi di presidi squisitamente civilistici per dissolvere i dubbi donde scaturisce la controversia in esame, si devono scandagliare i plurimi ragionamenti sull’art. 6, comma 1, l. 604/1966 operati dalla Consulta.
Si è costantemente affermato che il licenziamento integra un atto unilaterale recettizio (ex aliis, Cass., 29 marzo 2017, n. 8136), il quale produce effetti nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del lavoratore (Scognamiglio, op. cit.), ai sensi dell’art. 1335 c.c. Sposando la teoria della conoscibilità, l’efficacia dell’atto unilaterale recettizio da parte del datore di lavoro, inerisce al dato oggettivo della ricezione, essendo scardinata da prove della conoscenza effettiva.
L’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha riformulato il primo comma dell’art. 6 l. 604/1966 per deflazionare il contenzioso e garantire la certezza dei costi delle vertenze quiescenti. In effetti, nella disciplina originaria, tale finalità risultava solo parzialmente realizzata. Pur essendo previsto il termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale, mancava un termine decadenziale per l’instaurazione del giudizio di merito. Ne scaturiva che, una volta effettuata l’impugnazione, il lavoratore fosse capace di promuovere l’azione giudiziaria entro il termine prescrizionale ordinario, con il rischio di una protrazione nel tempo dell’incertezza che la decadenza breve avrebbe dovuto scongiurare.
Alla luce di quanto premesso, l’art. 32 ha affiancato al preesistente onere della previa impugnazione stragiudiziale quello di promuovere tempestivamente il giudizio, inizialmente entro il termine di duecentosettanta giorni, successivamente ridotto a centottanta dall’art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Tatarelli, Il licenziamento individuale e collettivo, CEDAM, Padova, 2015). Si deroga al precetto sancito dall’art. 2967 c.c., secondo cui, una volta che la decadenza sia stata impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione, nonché diviene lex specialis rispetto al regime generale delle impugnative negoziali e delle azioni risarcitorie corrispettive.
Resta quindi fermo che il lavoratore licenziato debba impugnare l’atto espulsivo necessariamente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del recesso o, se i motivi non sono stati contestualmente indicati, dalla ricezione della loro comunicazione su richiesta. L’impugnazione non richiede formule sacramentali: può consistere in qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale o proveniente da un’organizzazione sindacale, purché idoneo a manifestare in modo chiaro la volontà di contestare il licenziamento e sia inequivocabilmente riferibile al lavoratore.
Ai fini della tempestività, rileva la data di spedizione dell’atto di impugnazione e non quella della sua ricezione da parte del datore di lavoro. Il sistema è dunque costruito in modo da richiedere un’attivazione documentabile entro un termine breve e perentorio.
La previsione del termine decadenziale risponde a tale finalità poc’anzi illustrata di garantire la certezza dei traffici giuridici ossia di evitare che la legittimità del licenziamento possa essere rimessa in discussione sine die. Il legislatore ha inteso eliminare uno stato di incertezza potenzialmente prolungato, che avrebbe potuto incidere negativamente sull’organizzazione aziendale e sulla stabilità dei rapporti. Si può asserire, senza scandalo, che sia stato privilegiato l’interesse datoriale alla certezza degli effetti del licenziamento rispetto all’interesse del lavoratore alla rimozione dell’atto illegittimo.
Invero, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8830 del 2010, hanno qualificato tale disciplina come espressione di un bilanciamento tra l’interesse del lavoratore alla rimozione delle conseguenze di un recesso illegittimo e l’interesse del datore di lavoro alla stabilizzazione degli effetti del licenziamento. Il diritto del lavoratore è riconosciuto, ma la sua tutela è subordinata alla tempestiva attivazione degli strumenti predisposti dall’ordinamento. In mancanza di iniziativa entro i termini stabiliti, l’inerzia determina la definitiva consumazione del diritto di impugnazione, in coerenza con la funzione propria dell’istituto in esame (Nicolini, L’impugnazione giudiziale dei licenziamenti, in Cinelli – Ferraro (a cura di), Il contenzioso del lavoro nella Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), Giappichelli, Torino, 2011, 241).
Conclusa la disamina inerente al quadro normativo di riferimento, l’analisi può ora volgere al versante giurisprudenziale.
Il giudice a quo richiama, anzitutto, alcune pronunce della Corte Costituzionale dalle quali emerge che l’effetto decadenziale costituisce l’esito di un giudizio negativo sulla concreta meritevolezza dell’interesse del lavoratore che non abbia tempestivamente attivato gli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento.
Il rimettente insiste, inoltre, sulla peculiare natura degli interessi coinvolti nell’impugnazione del recesso, che trascendono la fisiologia del diritto dei contratti, giacché il licenziamento incide su diritti fondamentali della persona. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato il lavoro come bene di rilievo costituzionale, sottolineando come l’esercizio arbitrario del potere di recesso comporti una lesione dell’interesse del lavoratore alla continuità del rapporto, interesse cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto specifica rilevanza con la sentenza n. 59 del 2021, nel solco di quanto già statuito nella decisione n. 194 del 2018.
Viene, altresì, evocato il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, pur spettando al legislatore un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e pur essendo il sindacato di costituzionalità limitato alla verifica del superamento della soglia della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, permane in capo al Giudice delle leggi il compito di accertare che il bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti non sia realizzato con modalità tali da determinare una compressione sproporzionata di uno di essi, fino a comprometterne il perno essenziale, come chiarito dalla pronuncia n. 212 del 2020.
L’ordinanza di rimessione evidenzia, d’altronde, che in diversi ambiti dell’ordinamento il legislatore ha attribuito specifico rilievo allo stato di incapacità legale, riconoscendone l’incidenza sul decorso dei termini decadenziali: assume significato la summenzionata sentenza n. 322 del 2011 della Corte Costituzionale, con la quale la tutela è stata estesa anche all’incapacità naturale derivante da grave infermità mentale, equiparata, finché perdura, all’incapacità legale. Si tratta di un approdo interpretativo che conferma come la rigidità del meccanismo decadenziale non possa prevalere quando sia in gioco la concreta possibilità di esercizio del diritto.
La pronuncia della Corte individua il nucleo dell’illegittimità nella sua applicazione indifferenziata anche a fronte di una condizione di assoluta e incolpevole incapacità naturale del lavoratore (Cairoli, Decadenza e impugnazione del licenziamento, in Preteroti (a cura di), La disciplina della decadenza nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2019, 19). Qualora l’effetto estintivo personificasse una negazione sostanziale del diritto di difesa, il problema, dunque, risiederebbe nell’assenza di qualunque modulazione della disciplina che smussasse la barriera insormontabile erta avverso l’esercizio del diritto stesso.
Si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza. Altro non può dirsi se non che risulti irragionevole una disciplina che non operi alcun bilanciamento tra interessi contrapposti quando l’inerzia del lavoratore è conseguenza diretta di una condizione patologica non imputabile. Al tempo stesso, si determina una lesione del principio di uguaglianza sostanziale, poiché vengono trattate in modo identico situazioni profondamente diverse: quella del lavoratore pienamente capace e quella di chi, al momento rilevante, è oggettivamente impossibilitato ad attivarsi.
Si configura, inoltre, una compressione del diritto di azione tutelato dall’art. 24 Cost. La decadenza, nel caso di specie, finisce per operare come un ostacolo assoluto all’accesso alla tutela giurisdizionale, poiché il lavoratore incapace non è posto nelle condizioni minime per esercitare il proprio diritto. Il richiamo agli artt. 4 e 35 Cost. rafforza il quadro, evidenziando come la perdita della possibilità di impugnare il licenziamento incida direttamente sul diritto al lavoro e sulla sua protezione.
Peraltro, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disciplina censurata potesse porsi in contrasto con la tutela costituzionale della salute di cui all’art. 32 Cost. oltre che con gli artt. 11 e 117 Cost., in quanto idonea a determinare una forma di discriminazione indiretta ai danni della persona con disabilità, in violazione degli obblighi assunti dallo Stato nell’ambito dell’ordinamento eurounitario e internazionale, segnatamente alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della normativa europea in materia di parità di trattamento.
Si individua come prioritario l’approdo che consenta di rimuovere il profilo di irragionevolezza senza sacrificare l’esigenza di certezza che informa la disciplina dell’art. 6 l. 604/1966.
Esclusa la via del differimento del dies a quo e della sospensione indefinita del termine, la soluzione si incentra sulla illegittimità dell’art. 6, comma 1, l. 604/1966 nella parte in cui non prevede che, qualora il lavoratore versi in stato di incapacità di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o durante il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione, non operi l’onere della previa impugnazione stragiudiziale.
La tecnica adottata non incide sulla decorrenza del termine in senso stretto, né introduce una sospensione collegata alla durata dell’incapacità, tutte soluzioni impraticabili senza sacrificare o, almeno, debilitare la certezza dei rapporti giuridici. La Corte elimina, in tali specifiche condizioni, l’obbligo di attivazione stragiudiziale entro sessanta giorni, consentendo al lavoratore di accedere direttamente alla tutela giudiziale entro il limite massimo complessivo già previsto dal sistema.
D’altronde, perdura il termine finale di duecentoquaranta giorni dalla ricezione del licenziamento, risultante dalla combinazione del termine di sessanta giorni per l’impugnazione e di quello di centottanta giorni per la proposizione del ricorso o l’attivazione delle procedure alternative. Entro tale arco temporale, fisso e predeterminato, il lavoratore potrà proporre direttamente l’azione giudiziaria, senza che l’omessa impugnazione stragiudiziale costituisca causa di decadenza.
La soluzione evita di destrutturare il sistema della decadenza, ma realizza un equilibrio tra esigenze contrapposte, invero assicura tutela al lavoratore che, per una condizione patologica incolpevole, non sia stato in grado di reagire tempestivamente all’atto espulsivo senza compromissione della funzione stabilizzatrice del regime decadenziale, poiché la contestazione del licenziamento resta comunque soggetta a un termine massimo certo ed equivalente a quello precedente la sentenza in esame.
Sebbene la Corte fondi la declaratoria di illegittimità su parametri costituzionali interni, la decisione si presta a essere letta anche alla luce del diritto eurounitario. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. L’effettività della tutela implica che le condizioni di accesso alla giurisdizione non siano tali da rendere il diritto meramente teorico o illusorio.
Conformemente, la Dir. 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia, impongono agli Stati membri di assicurare che le persone con disabilità non siano poste in una posizione di particolare svantaggio nell’accesso ai diritti riconosciuti. Una disciplina apparentemente neutra, che operi in modo uniforme ma produca effetti pregiudizievoli per chi versa in condizioni di vulnerabilità, può integrare una forma di discriminazione indiretta.
La sentenza, pur non fondando espressamente la decisione su tali parametri, è intellegibile in un contesto normativo polimorfo all’interno del quale sono l’accesso effettivo alla giustizia e la protezione delle persone fragili ad assumere, in definitiva, rilievo crescente. La dimensione europea ha il pregio di rinvigorire l’argomentazione interna, confermando che la tutela dei diritti fondamentali non può essere sacrificata sull’altare di una concezione meramente formalistica della certezza dei rapporti.
Ad ogni modo, il dictum della Consulta appare destinato a collidere con molteplici ambiti del diritto del lavoro in materia di decadenze, tanto sotto il profilo del possibile effetto espansivo quanto con riguardo al regime dell’onere della prova gravante sul lavoratore; il principio secondo cui il termine decadenziale non può operare quando il titolare del diritto sia, senza colpa, nell’impossibilità di esercitarlo è suscettibile di proiettarsi oltre la fattispecie dell’impugnazione del licenziamento, incidendo sull’ampio novero di decadenze introdotte, in particolare, dall’art. 32 l.183/2010.
Al contempo, la necessità di accertare in concreto la sussistenza e la durata dello stato di incapacità comporta un aggravamento significativo dell’onere probatorio in capo al lavoratore, con un inevitabile spostamento del baricentro del giudizio sul terreno tecnico-medico e un incremento della discrezionalità giudiziale.
Per superare la presunzione, il destinatario dovrà dimostrare che l’atto recettizio non è mai pervenuto nella propria sfera di controllo, provando l’esistenza di circostanze oggettive idonee a escluderne la conoscibilità (Santoro, Incapacità naturale e decadenza dall’impugnativa del licenziamento: necessario l’intervento della Consulta, in LG, 1/2025).
Presagendo le implicazioni afferenti al profilo processuale, si ipotizza come l’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità imponga il riesame delle controversie ancora pendenti e determini la possibile riapertura del contenzioso, con il prevedibile aumento del carico giudiziario e conseguenti ricadute sulla complessiva funzionalità del sistema (Rocchini, Il tempo sospeso del lavoratore incapace, in MGL, n. 3, 2025, 617).
4. Riflessioni conclusive in merito alla imputabilità dell’inerzia e ragionevolezza costituzionale della decadenza
Conclusivamente, la decisione in esame rappresenta un intervento correttivo mirato e non demolitorio sull’impianto dell’art. 6 l. 604/1966, volto a ricondurre la disciplina entro i limiti della ragionevolezza costituzionale. Attesa la prerogativa del legislatore di esercizio di un’ampia discrezionalità nella conformazione dei termini processuali e sostanziali e stante la fisiologica matrice della decadenza di regolazione dei rapporti giuridici, la Corte Costituzionale, mai piegata a una logica esclusivamente economicistica, censura l’automatismo, ossia l’assenza di qualsiasi considerazione per una situazione oggettivamente impeditiva dell’esercizio del diritto.
In tale gracile equilibrio, di cui si è detto, tra certezza ed effettività si misura la tenuta costituzionale della disciplina.
La certezza dei rapporti giuridici non può essere edificata sull’impossibilità oggettiva di esercitare un diritto, poiché un ordinamento che pretendesse l’adempimento dell’impraticabile comprometterebbe la propria coerenza convertendo la tecnica di stabilizzazione in strumento di esclusione.
Si desume come l’automatismo normativo sia sì compatibile con il parametro di ragionevolezza ma solo se non snaturato in un meccanismo cieco, indifferente alle condizioni che incidono sulla concreta possibilità di agire.
La legittimità costituzionale della decadenza, dunque, presuppone necessariamente una capacità effettiva di autodeterminazione del titolare della posizione soggettiva. Peraltro, i termini perentori potranno operare come strumenti di certezza soltanto quando l’inerzia sia giuridicamente imputabile ed espressione di una scelta consapevole o quantomeno evitabile: il diritto di azione postula una possibilità reale e non fittizia di accesso alla tutela giurisdizionale e non tollera condizioni meramente teoriche di esercizio.
Se tale possibilità difettasse in radice, la pretesa di applicare rigidamente il termine decadenziale rivelerebbe il limite della certezza dei rapporti giuridici, perché la stabilità degli stessi mal potrebbe esser perseguita al prezzo della negazione dell’effettività della tutela.
Onde, la vulnerabilità rischia di tramutarsi nella sanzione processuale par excellence. Se così fosse, il diritto processuale cesserebbe di essere strumento di garanzia e diverrebbe meccanismo selettivo, capace di colpire proprio chi versa in una situazione di maggiore fragilità. Bisogna distinguere, ad ogni modo, con nettezza tra inerzia giuridicamente imputabile e inerzia patologica: la prima può legittimare conseguenze estintive, perché espressione di una scelta o di una negligenza; la seconda, invece, non integra una condotta rilevante sul piano dell’imputazione normativa.
In questo snodo si è esplicitato manifestamente il limite costituzionale della tecnica decadenziale, in quanto essa è legittima solo finché resta ancorata all’imputabilità dell’inerzia e alla praticabilità dell’onere imposto.
Non stupisce che la ragionevolezza costituzionale si misuri nei casi limite, poiché è proprio nelle situazioni estreme che emerge la reale tenuta del bilanciamento legislativo. Finché la disciplina opera in condizioni ordinarie, l’assetto normativo può apparire coerente e funzionale, sebbene, quando si confronta con ipotesi di radicale vulnerabilità, si disvela l’artificiosità oppure la genuinità dell’eguaglianza proclamata.
In un ordinamento fondato sull’eguaglianza sostanziale, la fragilità non può essere ignorata in nome di una neutralità astratta, essendo priorità della stessa Costituzione la cura delle situazioni di svantaggio che alterano in concreto la parità delle posizioni giuridiche. Il bilanciamento, malinteso quale operazione aritmetica, si deve, difformemente, sostanziare in un’architettura normativa complessa e deve a qualunque costo scongiurare che la forma prevalga abiettamente sulla sostanza.
Chiara Toscano, dottoranda ne La Sapienza Università di Roma
Visualizza i documenti: C. cost., 18 luglio 2025, n. 111; Cass., sez. un., ordinanza interlocutoria 5 settembre 2024, n. 23874
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L'articolo Il termine decadenziale ex art. 6, comma 1, della legge del 15 luglio 1966 n. 604 al vaglio di costituzionalità sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
