Il licenziamento per recidiva necessita di un illecito attuale
6 Luglio 2026|La pronuncia in commento della Corte di Cassazione, ordinanza 13 maggio 2026, n. 14077, interviene su un tema centrale nella disciplina del potere disciplinare, ovvero la struttura della recidiva e il rapporto tra precedenti sanzioni conservative e nuova mancanza.
La Corte di Cassazione chiarisce che la recidiva, anche quando prevista dal contratto collettivo come causa di licenziamento, non può essere configurata come un mero automatismo fondato sul cumulo di precedenti sospensioni, ma richiede sempre la verifica della nuova condotta contestata, elemento imprescindibile della fattispecie.
Il caso riguardava un lavoratore licenziato ai sensi dell’art. 35, lett. I), CCNL lavoratori dei porti, che consente il recesso in presenza di tre sospensioni nell’arco di un anno.
La Corte d’Appello aveva ritenuto sufficiente tale presupposto, attribuendo rilievo esclusivo ai precedenti disciplinari e considerandoli idonei a integrare la recidiva, senza tuttavia tenere in considerazione la fondatezza dell’ultima contestazione relativa alla produzione di un certificato medico privo dell’indicazione del domicilio di reperibilità.
La Cassazione censura tale impostazione, valorizzando il dato letterale della clausola collettiva.
Come stabilito dall’art. 35, lett. I) del CCNL la “recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo precedente …” implica che la fattispecie richiede una nuova mancanza disciplinare, rispetto alla quale i precedenti assumono funzione aggravante e aggiuntiva.
La recidiva è dunque una fattispecie complessa, composta da due elementi, quali la commissione di un nuovo illecito rientrante nel catalogo dell’art. 34 CCNL e la presenza di almeno tre sospensioni nell’anno precedente.
L’omissione del primo elemento, come nel caso di specie valutato dalla Corte territoriale, comporta violazione della disciplina collettiva e del principio del ne bis in idem in materia disciplinare, poiché le condotte già sanzionate non possono essere utilizzate come autonome ragioni di recesso, ma solo come presupposto di una nuova infrazione ai fini del licenziamento. La Corte richiama afferma quindi come la recidiva non possa trasformarsi in uno strumento per “riattivare” condotte già punite, né per eludere il divieto di doppia sanzione.
La funzione della recidiva è quella di qualificare la gravità della nuova mancanza, non di sostituirla. In assenza di un illecito attuale, il potere disciplinare risulta consumato. Come affermato dal Giudice di legittimità, nel caso di specie la Corte territoriale ha “mancato di considerare che le tre precedenti condotte disciplinarmente rilevanti del lavoratore erano state già punite con sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione), sicché di per sé non potevano avere ulteriore rilevanza disciplinare, se non accompagnate ad una nuova condotta disciplinarmente rilevante, rispetto alla quale porsi in termini – appunto – di “recidiva”.”
Quanto alle sanzioni conservative pregresse, la Cassazione conferma la valutazione della Corte territoriale, ritenendo legittime le sospensioni relative alla produzione di certificazioni mediche cartacee rilasciate dalla guardia medica in giorni infrasettimanali.
Il regolamento aziendale che impone l’invio telematico della certificazione e limita l’intervento della continuità assistenziale ai giorni festivi e prefestivi è ritenuto conforme all’art. 25 L. 183/2010 e all’art. 55-septies d.lgs. 165/2001. Le censure del lavoratore sulla competenza della guardia medica sono dichiarate inammissibili.
La decisione assume un rilievo sistematico. Essa riafferma la natura non automatica della recidiva, la necessità di un accertamento puntuale dell’ultima condotta contestata e il ruolo del ne bis in idem come limite strutturale all’esercizio del potere disciplinare. La Corte ha quindi accolto esclusivamente il primo motivo alla base del ricorso, rinviando alla Corte d’Appello, in relazione a quest’ultimo, la decisione sul punto.
Rachele Moresco, avvocato in Milano
Marco Concina, praticante avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 13 maggio 2026, n. 14077
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