Gli effetti dell’abrogazione del c.d. Rito Fornero
13 Agosto 2025|Con la sentenza n. 11344 del 30 aprile 2025, qui commentata, la Suprema Corte ha, per la prima volta, sancito che i procedimenti giudiziali introdotti con il c.d. rito Fornero in data antecedente al 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della riforma “Cartabia” che ha abrogato il rito Fornero) continuano ad essere disciplinati, anche nelle fasi di impugnazione, dalle disposizioni dettate dal medesimo rito, in forza dell’applicazione del principio della c.d. perpetuatio jurisdictionis.
Per comprendere al meglio la portata dalla pronuncia della Corte occorre preliminarmente soffermarsi sul contesto normativo di riferimento. Il rito Fornero, introdotto dalla L. n. 92/2012 (art. 1 commi 47 e ss.) e rimasto in vigore finno alla riforma “Cartabia” D. Lgs. n. 149 del 2022, era una procedura peculiare sia per ambito di applicazione, sia per le diverse fasi di svolgimento.
Con riferimento al campo applicativo, il rito Fornero comprendeva tutte quelle controversie che avevano ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti regolate dall’art.18 dello Statuto del Lavoratori, nonché tutte le questioni inerenti alla qualificazione del rapporto di lavoro. La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento veniva proposta con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 1 co. 48 L. 92/2012).
Quanto al funzionamento del rito esso era strutturato come un procedimento di primo grado “bifasico – monoprocessuale” (sul punto v. Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 19674), caratterizzato, cioè, da una prima fase a cognizione semplificata (o sommaria), deformalizzata e con istruttoria alleggerita, culminante con l’emissione di un provvedimento dotato di una certa stabilità ed emesso dal giudice. A tale fase sommaria – concettualmente differente da quella di un giudizio cautelare – poteva seguire, su impulso di parte, una seconda fase, definita di opposizione, a cognizione piena e nello stesso grado (per approfondimenti v. Sent. Corte Costituzionale, Sent. n.78 del 13 maggio 2015).
Al termine del primo grado di giudizio (rectius al termine della seconda fase del giudizio bifasico – monoprocessuale) la parte soccombente, ex art. 1 co. 58 L. 92/2012, poteva agire contro la sentenza a sé sfavorevole con reclamo davanti alla Corte di appello. Il reclamo, da proporsi con le forme del ricorso doveva essere depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) del pronunciamento di primo grado.
La riforma “Cartabia”, intervenuta in materia di diritto processuale, con gli artt. 35 e 37 D. Lgs. n. 149 del 2022, ha posto fine al cd. “rito Fornero” ed ha contestualmente regolato la disciplina transitoria valida per tutte le controversie introdotte dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, appare ora opportuno soffermarsi sulle peculiarità del caso di specie, per poi passare al vaglio critico della statuizione.
La vicenda in esame prende le mosse dall’impugnazione di un licenziamento da parte di un lavoratore assunto prima del marzo del 2015, e pertanto sottoposto alle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il licenziamento veniva impugnato con ricorso nelle forme previste dal rito “Fornero“.
Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, rigettava il ricorso con ordinanza. Il dipendente, allora, proseguiva il giudizio di primo grado presentando opposizione, anch’ essa rigettata dal giudice di prime cure con sentenza del 6 giugno 2023. Terminava così il giudizio di primo grado.
Circa 6 mesi dopo l’emissione della sentenza di prime cure, il lavoratore ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, proponendo ricorso in appello alla Corte territoriale competente.
La difesa del ricorrente optava dunque per un mezzo di impugnazione, il ricorso in appello, differente rispetto a quello previsto dal rito “Fornero” (reclamo) i cui termini di proposizione erano già inesorabilmente decorsi.
La Corte d’Appello giudicava inammissibile l’impugnazione perché tardiva, in quanto avanzata dal ricorrente nel termine ordinario di sei mesi anziché nel più breve termine di trenta giorni stabilito dal rito “Fornero”.
In particolare, il Giudice d’Appello interpretava le già citate norme di diritto intertemporale previste dalla riforma “Cartabia” in materia (artt. 35 e 37 D. Lgs. n. 149 del 2022) nel senso che l’abrogazione del rito “Fornero” trovasse applicazione solo per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 e non per quelli di epoca anteriore.
La Corte di Appello completava il proprio ragionamento asserendo che i procedimenti avviati in tempo antecedente alla data di entrata in vigore della riforma “Cartabia” dovessero essere regolati dalle disposizioni processuali anteriormente vigenti, e quindi dall’art. 1, commi 47 e ss. della abrogata legge 92 del 2012, eccezionalmente dotate di ultrattività per quanto concerne i procedimenti ancora pendenti. Avverso siffatta pronuncia il dipendente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo, nel suo unico motivo di ricorso, l’impossibilità di poter azionare il reclamo previsto dal rito “Fornero” stante l’intervenuta abrogazione dell’intera disciplina operata dalla riforma “Cartabia”.
A sostegno delle sue argomentazioni, il ricorrente proponeva una interpretazione letterale ed armoniosa dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 149/2022, che regolano la disciplina di diritto intertemporale e dello ius superveniens. In forza del comma 1, le nuove disposizioni sono applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, “salvo che non sia diversamente disposto”; espressione di tale clausola di riserva è la disposizione di cui al successivo comma 4, secondo cui le nuove disposizioni “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
La Corte di Cassazione rigettava siffatta interpretazione e, con essa, il ricorso avanzato dal dipendente, accertando la bontà dell’operato dei giudici delle corti territoriali.
Partendo proprio dal tenore letterale delle disposizioni menzionate dal ricorrente, gli Ermellini chiariscono il perimetro attuativo della disciplina transitoria, adoperando, a sostegno delle proprie argomentazioni, il principio della perpetuatio jurisdictionis.
I Giudici di piazza Cavour, in primo luogo, chiariscono come l’art. 35 citato, nel dettare la disciplina transitoria rispetto alle modifiche del codice di rito, ha stabilito al primo comma, in via generale che: “le disposizioni al presente decreto [ci si riferisce al D. Lgs. 149/2022], salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Vi è dunque secondo la Corte, una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà da parte del Legislatore sul criterio di indirizzo dell’attività degli operatori del diritto.
Ove ciò non fosse sufficiente, i Giudici precisano come il successivo quarto comma abbia specificamente previsto che esclusivamente le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile come modificati dal decreto si applichino alle impugnazioni proposte in data successiva al 23 febbraio 2023.
Da ciò discende che l’applicazione delle nuove disposizioni relative alle impugnazioni è limitata esclusivamente a quelle regolate dal rito ordinario civile (di cui ai “capi I e II del titolo III del libro secondo”) oltre che a quelle relative alle cause di lavoro sottoposte al rito (ordinario) del lavoro (artt. 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.), non trovando peraltro applicazione a quel particolare mezzo di impugnazione rappresentato dal reclamo previsto dal rito “Fornero”.
Logica ed ulteriore conseguenza di quanto affermato è inoltre quella secondo cui i procedimenti sottoposti al rito “Fornero” pendenti alla data di ingresso della nuova normativa processuale siano ancora disciplinati, anche per ciò che concerne il momento dell’impugnazione, dalle disposizioni del rito abrogato.
Nello strutturare la propria decisione, la Suprema Corte afferma come il principio elaborato nel caso di specie sia espressione del più generale criterio della pepetuatio jurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda (cfr. sul punto Corte di Cassazione, Sezione 1, Ordinanza del 6 giugno 2025, n. 15189; Corte di Cassazione, Sezione 1, Ordinanza del 21 maggio 2024, n. 14104; Corte di Cassazione, Sezione 1, Ordinanza del13 dicembre 2024, n. 32365).
Il principio della perpetuatio jurisdictionis trova fondamento normativo nella disposizione di cui all’art. 5 del c.p.c., in forza del quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Viene così scartata la differente opzione ermeneutica, radicata sul diverso principio, pur vigente nel nostro ordinamento processuale, rappresentato dal criterio del tempus regit actum, in virtù del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale.
La motivazione della scelta sostenuta dai magistrati riposa anche su altre considerazioni, di carattere ermeneutico – teleologico: a partire da una lettura critica dell’art. 35 co. 1 D. Lgs n. 149/2022 i giudici ritengono applicabile il principio della perpetuatio jurisdictionis in quanto esso si presta meglio a regolare quei mutamenti del processo civile nella sua interezza, vale a dire quelle modificazioni che coinvolgono una serie di atti e termini concatenati tra loro.
Al contrario, il principio del tempus regit actum, corollario del canone dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle Preleggi, si riferisce a quelle modificazioni normative di stampo processuale aventi ad oggetto singoli atti da compiere, isolatamente considerati; di certo non a regole sistematicamente organizzate e destinate alla definizione di un procedimento.
Del resto, una soluzione interpretativa differente, chiosano gli Ermellini, condurrebbe – paradossalmente – ad una violazione dello stesso principio sancito dall’art.11 delle Preleggi, poiché una norma sopravvenuta andrebbe ad incidere su una sequenza di atti già in corso di svolgimento e su cui le parti facevano affidamento.
Il ragionamento della Corte, benché apparentemente sviluppato su basi ermeneutiche e teleologiche apparentemente solide e ragionevoli, si espone a considerazioni critiche, fondate in primo luogo, sulla scorta dagli stessi criteri interpretativi utilizzati per radicare la perpetuatio jurisdictionis.
A ben guardare, infatti, l’oggetto del sindacato di legittimità sul quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, non coinvolge un mutamento di giurisdizione o competenza, ma gli esiti della soppressione di un mezzo di impugnazione proprio di uno specifico rito, interno ad una giurisdizione e con una competenza già chiaramente incardinate.
Col venir meno lo strumento eccezionale del reclamo, sostituito dal tradizionale mezzo di impugnazione del ricorso, sono infatti rimaste ben radicate presso il giudice ordinario tanto la giurisdizione del giudice civile quanto la competenza funzionale del giudice del lavoro per i casi di impugnazione del licenziamento.
In altri termini, ciò che è effettivamente mutato – per quanto qui di interesse – in conseguenza della novella è il mezzo di impugnazione (che torna ad essere il ricorso, in luogo del reclamo) ed i relativi termini.
Tra l’altro, come accennato, la distinzione reclamo e ricorso appare questione di scarso rilievo pratico, atteso che tra i due atti le differenze sono pressoché nulle. Il reclamo ex Lege Fornero, infatti, veniva strutturato nella forma del ricorso.
Ci si chiede dunque se a stretto rigore, tali mutamenti normativi possano essere equiparati, dal punto di vista puramente ermeneutico, alle questioni inerenti alla giurisdizione o a quelle relative alla competenza, campi di applicazione dell’art. 5 c.p.c.
Esercitando in maniera rigorosa lo strumento interpretativo della lettera della legge (criterio privilegiato ex art. 12 Preleggi) la perpetuatio jurisdictionis dovrebbe trovare applicazione esclusivamente in caso di problematiche concernenti: l’individuazione del potere dello Stato chiamato dalla Legge ad occuparsi dell’applicazione obiettiva del diritto sostanziale per il tramite di un procedimento o di un processo (giurisdizione); ovvero nei casi in cui l’oggetto della controversia pertenga quella singola porzione di giurisdizione spettante al singolo giudice (competenza). Verrebbe pertanto esclusa ab origine la possibilità di estendere il campo di applicazione dell’art. 5 c.p.c. alle questioni di mero riparto interno agli affari civili, come accade nella scelta del rito da seguire in caso di sopravvenienze normative, qualora entrambi i riti restino comunque attribuiti alla competenza del medesimo giudice.
Corrobora ulteriormente quanto sin qui affermato una seconda considerazione, sempre di carattere interpretativo.
Il principio di cui all’art 5 cpc rappresenta una deroga al principio generale del tempus regit actum. Proprio in ragione del suo status di norma eccezionale esso deve essere interpretato in maniera stringente e non estensiva, dovendo pertanto trovare applicazione esclusivamente nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.
Come già supra evidenziato, a rigore, la soppressione del rito “Fornero” operata dalla Cartabia non ha generato né una questione di competenza, né una questione di giurisdizione, intervenendo solamente sul mezzo di impugnazione (mutati almeno nominalmente) e – soprattutto – sui tempi di proposizione del mezzo di gravame e del successivo processo instaurato.
Da siffatta impostazione se ne ricava che l’estensione del regime della perpetuatio jurisdictionis al caso di specie operata dalla Corte, non sembra trovare puntuale riscontro nella specificità della fattispecie considerata.
Difatti, da una analisi della riforma Cartabia, ci si accorge come la competenza stricto sensu intesa in realtà non sia mutata, permanendo sotto l’egida dello stesso giudice anche a seguito della riforma Cartabia. In particolare, l’oggetto del cambiamento apportato dalla novella e relativo alla controversia in esame coinvolge esclusivamente tre elementi: a) il mezzo di impugnazione (abrogazione del reclamo, in luogo del ricorso); b) i termini per la proposizione dell’appello; c) i tempi dell’appello.
A ben guardare, ciò che è effettivamente mutato, dunque, è solamente il rito attivabile dalla parte, restando ferme invece tanto la competenza (giudice civile) quanto la funzione (giudice del lavoro).
Il rito si differenzia dalla competenza in quanto riguarda le modalità procedurali attraverso cui si svolge il processo, mentre la competenza individua il giudice specificamente abilitato a conoscere della causa; si distingue inoltre dalla funzione, perché quest’ultima riguarda la diversa natura o finalità dell’attività giurisdizionale richiesta.
In conclusione, potrebbe accostarsi il caso di specie alla disciplina di cui all’art. 5 c.p.c. e di conseguenza applicarsi la pepetuatio jurisdictionis, unicamente interpretando la questione di legittimità sollevata dal dipendente in Cassazione come questione afferente alla competenza c.d. interna del giudice dell’appello, laddove per competenza interna, come si vedrà, deve intendersi quella problematica attinente alla ripartizione degli affari interni al singolo ufficio.
La giurisprudenza in materia di riparto interno al singolo Tribunale della competenza, peraltro rara, non si è sempre espressa in maniera univoca (per approfondimenti, consulta l’articolo di Riccardo Fratini, Ancora conflitti tra competenza interna civile e penale: il conflitto tra prevenzione penale e competenza funzionale del giudice del lavoro, in ww.judicium.it, 22 novembre 2023, https://www.judicium.it/ancora-conflitti-tra-competenza-interna-civile-e-penale-il-conflitto-tra-prevenzione-penale-e-competenza-funzionale-del-giudice-del-lavoro/ fondamentale per la redazione di questo contributo).
Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere una questione di riparto interno tra la sezione specializzata agraria e quella ordinaria competente, hanno riconosciuto come astrattamente corretto l’inquadramento del riparto interno tra sezioni di un singolo Tribunale come questione di competenza (e non di giurisdizione), e tuttavia, hanno concluso per l’inammissibilità in concreto della proposizione del regolamento di competenza in caso di conflitto tra due sezioni del medesimo tribunale, posto che: “Il regolamento di competenza, infatti, non proponibile in via preventiva, presuppone una pronuncia di natura decisoria sulla competenza e tali non sono (secondo quanto questa Corte ha già statuito con le ordinanze 14 luglio 2005, n. 14933 e 21 maggio 2004, n. 9782) le ordinanze con le quali il tribunale ritenendo che una causa dinanzi a sè pendente non abbia natura agraria la rimetta al Presidente per l’assegnazione alla sezione agraria. L’articolo 42 c.p.c. richiede, infatti, perché possa essere proposto regolamento di competenza, l’impugnazione di una sentenza che abbia deciso sulla competenza, ovvero di un’ordinanza avente contenuto sostanziale di sentenza la quale abbia pronunciato sulla competenza, mentre dette ordinanze non hanno natura decisoria, costituendo provvedimenti ordinatori, di carattere interno e valenza meramente amministrativa, diretti a promuovere, sulla base dell’esercizio di poteri di ripartizione degli “affari” all’interno dell’ufficio, una diversa assegnazione della causa. Ne deriva che, essendo stata impugnata nel caso di specie un’ordinanza di mera trasmissione degli atti al Presidente del tribunale per l’assegnazione alla sezione agraria del tribunale medesimo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza del 16 luglio 2008 n. 19512).
Successivamente la Suprema Corte, sempre in materia di contratti agrari, ha ribadito che: ”La questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario.” (Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza del 21 maggio 2015, n. 10508).
Questo primo indirizzo, apparentemente consolidato, è stato messo in crisi dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 6 dicembre 2021 n. 38596 (v. anche Corte di Cassazione, Sezione 6 – 2, Ordinanza del 18 luglio 2022, n. 22522), allorquando gli Ermellini, chiamati ad esprimersi sul rapporto tra sezioni civili e penali di un medesimo ufficio, hanno negato l’esistenza di questioni di competenza con riferimento a problematiche di riparto degli affari giudiziari all’interno di una singola Sezione, coniando in relazione a siffatte problematiche la nozione di “competenza in senso lato” oppure di “competenza interna” per indicare l’assegnazione concreta della causa ad una sezione, nell’ipotesi di uffici giudiziari complessi suddivisi in varie sezioni tra cui si distribuiscono gli affari.
La tesi negativa è stata sostenuta sulla scorta di un’attenta lettura dell’art. 46 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (legge che regola l’ordinamento giudiziario), disposizione che stabilisce che «Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni”, cui sono devoluti “promiscuamente o separatamente” gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello».
Il successivo art. 47, inoltre, attribuisce al medesimo Presidente la funzione di provvedere alla direzione dell’ufficio nel suo complesso ed egli «nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni».
In definitiva, attraverso una puntuale esegesi normativa di numerose disposizioni del codice di procedura civile, le Sezioni Unite, pur escludendo l’ammissibilità del regolamento di competenza nelle controversie relative al riparto degli affari interni di un medesimo Tribunale, ammettono tuttavia una residua ipotesi in cui tale regolamento può essere proposto, ossia quando venga in rilievo il principio dell’apparenza e dell’affidamento processuale, a fronte di una pronuncia in cui il giudice abbia erroneamente qualificato la propria decisione come decisione di competenza, «espressamente o comunque in modo inequivoco», «creando le condizioni per una tutela dell’affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall’esito positivo di tale accertamento l’ammissibilità del proposto regolamento (Cass., ord. 24 giugno 2021, n. 18182; e già Cass., ord. 1° marzo 2019, n. 6179; Cass., ord. 29 marzo 2018, n. 7882, non mass.; Cass., ord. 23 ottobre 2017, n. 25059; Cass., ord. 6 marzo 2014, n. 5313; Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390)» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 6 dicembre 2021, n. 38596).
Il passaggio finale della pronuncia dell’ultima pronuncia delle Sezioni Unite consente di soffermarsi su quelle che in realtà, paiono, a parere di chi scrive, le linee di indirizzo teleologiche che hanno informato il pronunciarsi dei giudici di legittimità anche nella sentenza in commento.
In particolare, una grande attenzione è data al tema della certezza del diritto, declinato come affidamento delle parti nella preservazione di regole processuali certe e prevedibili durante l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato.
Il reale ostacolo interpretativo all’utilizzo del criterio del tempus regit actum all’abrogazione del rito Fornero appare così dettato non dalla lettera della Legge, ma da ragioni legate all’esigenza di assicurare il principio costituzionale del giusto processo, qui incarnato nel diritto delle parti alla prevedibilità ed alla conoscibilità delle regole e dei tempi propri dell’apparato normativo, che devono essere ben predeterminati, in quanto meccanismi finalizzati ad emettere in tempi ragionevoli una decisione sulla questione controversa (per approfondimenti v. Massimo Cirulli, Sull’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali civili, sempre in www.judicium.it,16 settembre 2024: Sull’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali civili – Judicium).
Del resto, l’esigenza di assicurare un equilibrio alle posizioni delle parti nel contenzioso ha portato tanto la giurisprudenza nazionale, quanto quella euro-unitaria, a dare una visione olistica della disciplina processuale. Secondo questo orientamento, è proprio grazie a una visione globale dell’intero impianto processuale ordito dal Legislatore che si possono individuare con maggiore efficacia eventuali squilibri a favore di una parte, così come indebite posizioni prevaricatorie dell’altra.
Già in passato, la Suprema Corte, chiamata nel suo massimo consesso a pronunciarsi su una spinosa questione inerente ai compensi legali, ha ricordato come l’obiettivo principale cui l’interpretazione delle norme di rito deve tendere sia quello: “dell’armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 12609 del 2012; v. anche Corte di Cassazione, Sezione 6 – 2, Ordinanza del 2 maggio 2018, n. 10410).
In quest’ottica, arguta dottrina puntualizza che: “Si è soliti distinguere la giurisprudenza sulle questioni processuali, rispetto alle quali prevale l’esigenza della certezza, da quella sulle questioni sostanziali, che implica un continuo adeguamento alla realtà sociale ed economica: mentre sul piano sostanziale è fisiologica e doverosa l’evoluzione giurisprudenziale e l’adeguamento ai valori sociali ed economici, sul piano processuale i valori prevalenti consistono della certezza e della uniformità della interpretazione.” (Giorgio Costantino, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, in Riv. dir. proc., 2018, 1443).
Le circostanze testé rappresentate, ancorché non impediscano agli Ermellini di estendere l’ambito del loro sindacato includendo anche ragioni di opportunità, finiscono tuttavia in definitiva per depotenziare l’architettura giuridica di un ragionamento maturato sulla base di una norma che si riferisce esclusivamente alla trattazione delle questioni di competenza e di giurisdizione.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, dunque, appare forse non così pregnante dal punto di vista puramente esegetico il richiamo operato dalla Corte alla perpetuatio jurisdictionis, pur comprendendosi le necessità – legate principalmente alla esigenza di garantire una coerenza intrinseca al sistema – retrostanti l’adozione di tale impostazione da parte dei Giudici di piazza Cavour.
Da un punto di vista meramente interpretativo depongono a favore di una lettura unitaria del processo civile più una serie di ragioni riconducibili ai principi generali della prevedibilità del giudizio e del legittimo affidamento operato dalle parti che richiedono una pronuncia del giudice di merito, anziché ragioni strettamente legate alla lettera della norma.
Il rispetto dei canoni e dei termini processuali (e le rispettive conseguenze in caso di mancata tempestiva attivazione da parte dell’onerato) rappresentano difatti un elemento cardine del giudizio civile, che la Corte di Cassazione ha deciso di salvaguardare anche a costo di effettuare una lettura che potremmo definire poco ortodossa della perpetuatio jurisdictionis.
Chiarito il senso di fondo tanto dei due principi sottesi alla pronuncia in esame quanto delle ragioni sistemiche che hanno spinto i giudici verso una decisione che apparentemente privilegia un criterio letterale, ma che in realtà non pare esattamente rispondente né alla mutazione di natura sostanziale introdotta dalla novella Cartabia, né al criterio della perpetuatio jurisdictionis per come inteso originariamente dal Legislatore, occorre chiedersi se effettivamente tale forzatura, dettata da ragioni di salvaguardia del sistema, abbia effettivamente colto nel segno, e cioè se essa sia effettivamente in grado di tutelare le parti dal punto di vista processuale.
Ci si propone allora, in quest’ultima parte del contributo, di provare a dare una lettura alternativa della questione di diritto intertemporale esaminata dalla Suprema Corte, partendo dalla valorizzazione di un elemento giuridico differente da quelli valorizzati dagli Ermellini.
Come già supra accennato, il vero effetto conseguente l’abrogazione del “c.d. rito Fornero” è dato dal mutamento del rito speciale azionabile dalla parte: i riti precedentemente sottoposti al giudice civile del lavoro sub “rito Fornero”, in virtù dell’intervenuto mutamento normativo, torneranno ad essere normali controversie soggiogate al rito lavoro.
Trovandosi innanzi ad una questione giuridica tutta interna alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, lo strumento da privilegiarsi per la risoluzione del contrasto normativo derivante dalla successione di leggi nel tempo dovrebbe pertanto essere quello del tempus regit actum e non quello della perpetuatio jurisdictionis.
Si è già dato conto delle criticità che emergono da un’interpretazione meramente letterale della normativa di riferimento; appare pertanto opportuno soffermarsi ora sulle prospettive offerte da un diverso approccio, orientato secondo una lettura di tipo teleologico finalizzata ad esaltare il processo come momento di accertamento della verità (giuridica) del fatto.
Sotto questo profilo si sottolinea, con la giurisprudenza, la funzione servente delle norme processuali rispetto all’accertamento della vicenda sussunta in giudizio: “le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.” (Corte di Cassazione, Sezione 6 – 3, Ordinanza del 30 maggio 2018, n. 13535, la quale a sua volta rimanda a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 12 dicembre 2014, n. 26242).
La pronuncia da ultimo citata chiarisce come anche il diritto processuale non possa non essere interpretato anche alla luce dei principi dell’ordinamento euro-unitario, tra i quali figura l’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea: “il quale stabilisce che ‘i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali’. Per effetto di tale norma, dunque, i principi della Cedu sono stati ‘comunitarizzati’, e sono divenuti ‘principi fondanti dell’Unione Europea’. Tra i principi sanciti dalla Cedu vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 6 Cedu. Nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (Cedu) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.”
E proprio in materia di giurisprudenza sovranazionale non può non richiamarsi anche quell’orientamento che facendo leva sul principio generale di cui all’art. 6 CEDU ha più volte evidenziato come l’interpretazione delle norme processuali debba essere: “la più chiara, lineare e semplice possibile” (cfr., Cedu, Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07)”.
Nonostante il nuovo inquadramento della vicenda, ricondotta ora al rapporto successorio tra riti, lo scrivente riconosce e condivide l’importanza del contemperamento degli interessi operato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
Nel tentativo di preservare il bilanciamento tra l’esigenza di garantire giustizia nel merito ed al contempo salvaguardare un regime processuale efficiente, certo e prevedibile, nuovi sviluppi interpretativi in materia potrebbero essere elaborati a partire da una recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, nel rigettare una questione di corretta interpretazione di norme avanzata dal giudice rimettente, si è comunque orientata verso l’adozione di un criterio guida utile anche per il conflitto di riti conseguente l’abrogazione del c.d. rito Fornero.
Ci si riferisce a quanto emerso dal Decreto emesso della Corte di Cassazione, Sezione 1, del 15 aprile 2024 n. 10141 in merito al mutamento del rito qualora il processo sia stato originariamente introdotto secondo un rito non più esistente perché abrogato.
In questa occasione, il Giudice di Pace di Barra ha chiesto alla Suprema Corte di chiarire se fosse possibile procedersi al mutamento del rito allorquando un giudizio sia stato presentato innanzi al Giudice di Pace secondo le forme (atto di citazione) del rito ordinario, non più in vigore a seguito dell’introduzione della riforma Cartabia, che invece ha previsto l’utilizzo dello strumento del ricorso.
Le elaborazioni teoriche rappresentate dal giudice rimettente e dalla Corte si prestano anche ad essere utilizzate nel caso di specie. Il giudice rimettente, sulla scorta della giurisprudenza, individua tre soluzioni interpretative ben distinte tra loro.
Una prima soluzione interpretativa, ricavabile dal principio di conservazione degli atti processuali, consentirebbe di riconoscere nell’atto introduttivo erroneamente predisposto dalle parti i presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito mutato. Le decadenze e le preclusioni, invece, dovrebbero maturare secondo i termini previsti dal rito erroneamente adottato.
Una seconda opzione, facendo leva sul principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti, l’errata individuazione del modello processuale introduttivo del giudizio imporrebbe la declaratoria di inammissibilità della domanda introdotta col mezzo errato, stante l’inesistenza, per intervenuta abrogazione, del rito alternativo.
Una terza soluzione, radicata sul principio finalistico dell’atto introducente il giudizio nelle forme del rito erroneamente adottato, considera possibile disporre il mutamento del rito solamente se l’atto introduttivo adottato, ma non più esistente, abbia comunque raggiunto il suo scopo; in caso contrario dovendosi dichiarare l’inammissibilità del procedimento azionato.
La Suprema Corte, pur non sbilanciandosi su una delle tre ipotesi risolutive individuate dal magistrato rimettente, individua però quale principio cardine d’ausilio al magistrato rimettente, proprio quello della preservazione del giudizio inteso come luogo di accertamento privilegiato dei fatti.
Di seguito le parole della Cassazione, che meritano di essere riportate integralmente: ”Peraltro, occorrono ad integrare il quadro giurisprudenziale tratteggiato dal rimettente, e ad arricchire i contenuti delle opzioni interpretative di cui può disporre il medesimo giudice, ulteriori precedenti, i quali consentono di collocare utilmente la questione anche in un più ampio e sedimentato contesto valoriale, assegnando specifica rilevanza al principio secondo il quale “l’erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, sicché dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (così, più di recente nell’ambito dell’abrogato “rito societario. (Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448 e Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8422)”.
In conclusione, una soluzione differente, orientata alla valorizzazione del principio del tempus regit actum, e contemporaneamente attenta a salvaguardare la centralità dell’accertamento dei fatti nel giudizio, oltre ad essere astrattamente possibile, potrebbe anche essere una chiave di lettura importante per dare una risposta convincente anche sotto il profilo dell’interpretazione letterale della norma al problema della successione di leggi nel tempo in conseguenza della abrogazione del c.d. rito Fornero.
Tale soluzione, aperta alla possibilità di rimettere in termini la parte ricorrente, avrebbe – secondo lo scrivente – l’indubbio pregio di favorire il recupero di una pronuncia di merito sul licenziamento, al contempo non ledendo il principio di certezza e prevedibilità delle regole processuali utilizzate per accertare il diritto controverso.
In concreto, infatti, i tempi del giudizio di appello e quelli utili per l’impugnazione degli atti, più lunghi nel rito lavoro rispetto a quelli del soppresso rito Fornero, lungi dal recare un vulnus alle parti, avrebbero concesso loro un lasso di tempo maggiore per esercitare in modo più completo il proprio diritto di difesa, mediante una attività istruttoria maggiormente elaborata (nei limiti dell’appello). In questa prospettiva anche la chiusura di una fase o di un grado del giudizio può generare uno “spazio sicuro” in presenza del quale è consentito al ricorrente operare il mutamento del rito in maniera indolore per la controparte, che avrebbe così il tempo necessario e ragionevole per poter approntare la propria tesi difensiva.
Renato Primerano Rianò, avvocato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass., 30 aprile 2025, n. 11344
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