Sul dies a quo della prescrizione contributiva in caso di ritardato pagamento del premio di produzione
7 Agosto 2025|La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15054 del 5 giugno 2025, affronta una delicata e rilevante questione in materia di prescrizione dei contributi previdenziali riferiti a premi di produzione pagati in ritardo, chiarendo in modo definitivo l’applicazione del principio di competenza retributiva ai fini della determinazione del dies a quo per la prescrizione contributiva.
1. I fatti di causa
Il lavoratore aveva agito in giudizio contro la società datrice di lavoro, per ottenere il risarcimento del danno – anche pensionistico – derivante dall’omissione contributiva sull’emolumento a titolo di premio di produzione per l’anno 2004. Tale premio era stato interamente versato solo nel 2013, a seguito di un contenzioso giudiziario che aveva accertato il diritto del lavoratore. Il versamento contributivo era avvenuto nel 2015, ma l’INPS lo aveva rifiutato, ritenendo prescritto il relativo obbligo.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello di Torino aveva successivamente riformato la decisione, affermando che il versamento del 2015 fosse idoneo a sanare la posizione contributiva, poiché – a suo dire – il dies a quo della prescrizione sarebbe dovuto coincidere con la data effettiva della corresponsione del premio (criterio di cassa) e non con il momento in cui esso era esigibile (criterio di competenza). Sulla base di tale impostazione, la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso sia l’INPS (principale), sia il lavoratore (incidentale).
2. Le argomentazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi – principale e incidentale – ribadendo in modo chiaro e inequivocabile il principio secondo cui, ai fini contributivi, il sistema fa perno sulla nozione di “retribuzione dovuta” e non su quella di “retribuzione corrisposta”. La Corte ha richiamato un’ampia serie di disposizioni legislative e precedenti giurisprudenziali che sanciscono l’applicazione del criterio di competenza, tra cui:
- l’art. 12 della legge n. 153/1969;
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997;
- l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995;
- Cass. n. 12601/2000, richiamata sin da epoca risalente: (“Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, i contributi versati tardivamente, a fine rapporto, dal datore di lavoro sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute devono essere imputati a ciascun anno di riferimento delle ferie spettanti al lavoratore e non cumulativamente sull’ultimo periodo di contribuzione, poichè il tempo della prestazione dovuta – che riguardo alle ferie coincide, ex art. 36 cost. e 2109 c.c., con l’anno in cui esse devono essere fruite – costituisce elemento essenziale dell’obbligazione retributiva, e quindi il concetto di retribuzione dovuta prevale e comprende anche la retribuzione non corrisposta o tardivamente corrisposta”).
In particolare, la Corte ha precisato che la previsione contenuta nell’art. 12 L. 153/1969, secondo cui “le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”, non introduce un criterio di cassa, bensì conferma l’applicazione del criterio di competenza, inteso come il momento in cui l’obbligazione retributiva è esigibile secondo legge o contratto collettivo, a prescindere dal pagamento effettivo.
Conseguentemente, nel caso di specie, il premio di produzione relativo all’anno 2004 era dovuto (e dunque esigibile) nel maggio 2005. Pertanto, da tale data decorreva il termine quinquennale di prescrizione dell’obbligo contributivo, indipendentemente dalla successiva erogazione avvenuta tra il 2013 e il 2015.
3. Gli effetti giuridici della decisione
La pronuncia assume particolare rilievo per diverse ragioni:
- Sul piano previdenziale, ribadisce che l’omissione contributiva, anche se sanata in ritardo, non può esimere dal verificare la tempestività del versamento secondo la data di esigibilità del credito retributivo.
- Sul piano risarcitorio, la Cassazione sottolinea come la tardività del versamento incida sulla posizione assicurativa del lavoratore e possa legittimare richieste di risarcimento danni, purché il danno venga dimostrato in giudizio. In questo caso, non essendo stata effettuata la verifica concreta della prescrizione (rispetto al 2005), la Corte ha rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
- Sul piano della certezza giuridica, la sentenza contribuisce a chiarire definitivamente che il “criterio di cassa” non ha dignità autonoma in materia contributiva, salvo eccezioni espresse e tassative.
4. Osservazioni conclusive
Il caso esaminato si colloca in un ambito frequentemente controverso tra giuslavoristi e previdenzialisti: quello delle conseguenze civilistiche e previdenziali dei ritardi retributivi. L’ordinanza n. 15054/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza costante e rigorosa che pone al centro l’effettività del diritto del lavoratore alla retribuzione, e la correlata obbligazione contributiva, come elemento immanente al rapporto di lavoro e non subordinato a dinamiche meramente fattuali o dilatorie.
Si conferma, in tal modo, che il datore di lavoro, anche quando corrisponda tardivamente quanto dovuto, non può eludere gli obblighi previdenziali facendo leva su versamenti tardivi. La decisione valorizza la tutela sostanziale del diritto alla previdenza e all’assicurazione sociale del lavoratore, sancito a livello costituzionale (art. 38 Cost.), e rappresenta un ulteriore monito al rispetto puntuale degli obblighi contributivi da parte datoriale.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 giugno 2025, n. 15054
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