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Spetta l’indennità di accompagnamento in caso di incapacità dell’invalido di deambulare senza assistenza

9 Aprile 2026|

A mente dell’art. unico della legge n. 18/1980, “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” (Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state poi abrogate dall’art. 30 della legge n. 328/2000).

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 508/1988, invece, “1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

L’indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.L’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Resta salva per l’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.”

Parliamo dell’indennità di accompagnamento, introdotta a favore delle persone con invalidità civile totale che necessitano di assistenza permanente.

A ben vedere, parliamo di una tutela economica fondamentale per garantire dignità e sostegno ai disabili più gravi, permettendo loro una vita il più possibile autonoma nonostante le limitazioni.

Nel tempo la giurisprudenza ha progressivamente interpretato i requisiti per l’erogazione di detta indennità, in particolare estendendo il concetto di assistenza continua, sebbene alle ipotesi di sorveglianza assidua e non solo di aiuto materiale (nel passato, un approccio più formalistico tendeva a negare il beneficio ai soggetti che, pur materialmente capaci di compiere taluni atti quotidiani o di muovere passi, riuscivano a farlo solo se costantemente controllati da un accompagnatore).

Con la recente ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, la sezione lavoro della Corte di cassazione, chiamata ad interpretare nuovamente la richiamata normativa, ha chiarito che, in tema di indennità di accompagnamento, appunto, il requisito dell’impossibilità di deambulare senza “aiuto permanente” sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l’invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una “supervisione continua”.

Nel giudizio di merito alla base dello scrutinio di legittimità che ci occupa, la domanda di accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento proposta dagli eredi del soggetto medio tempore deceduto, era stata respinta e da qui, pertanto, un (primo)n ricorso per cassazione, accolto con l’ordinanza n. 16611/2018, con rinviava ad altro giudice del Tribunale di Macerata, ritenendo viziata la motivazione per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Il Tribunale del rinvio definiva il giudizio di rinvio dichiarando il diritto del de cujus alla indennità di accompagnamento, fino alla data del suo decesso, condannando l’Inps al pagamento della prestazione a beneficio degli eredi, i quali ricorrevano nuovamente in cassazione con un unico motivo, riferito alla violazione dello articolo unico della legge n. 18/1980 e dell’art. 1 della legge n. 508/1988, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc.

A sostegno di detto motivo i ricorrenti adducevano che il giudice del rescissorio avesse errato nel ritenere che la deambulazione del de cujus “con appoggio e supervisione continua” non fosse qualificabile quale “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, come invece previsto dall’art. 1 della legge n. 18/1980 e che la possibilità di deambulare in modo autonomo non fosse desumibile dalla valutazione della residua autonomia dello stesso secondo la c.d. scala di Barthel, siccome afferente al requisito concorrente della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il giudice del rinvio, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ha ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito previsto dall’art. 1 della legge n. 18/1980 per la mancanza del “requisito essenziale della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”.

Ad avviso dell’ordinanza in commento, il Tribunale di Macerata ha errato nell’applicazione del richiamato articolo, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di “supervisione continua” non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell’ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Da qui, la nuova cassazione della sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Macerata che, in persona di giudice diverso.

In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha di fatto stabilito che l’indennità di accompagnamento spetta anche a quei soggetti che necessitino, nella deambulazione, di una costante “supervisione” da parte di un terzo, ponendosi così in (palese) contrasto con tutta quella giurisprudenza di merito che, partendo da un’interpretazione eccessivamente letterale e restrittiva dell’art. 1 della legge n. 18/1980, aveva fino ad oggi negato l’assegno a chi, tecnicamente, riusciva ancora a muovere qualche passo.

Si tratta, all’evidenza, di una svolta che impone un cambio di rotta immediato da parte dell’Inps e dei tribunali.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28212

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