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Sono fiscalmente deducibili tutte le spese necessarie per assistere l’invalido

2 Marzo 2025|

A mente, dell’art. 10, co. 1, lett. b), del TUIR, sono tra le altre deducibili dal reddito complessivo (se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104/1992 (che individua la persona con disabilità avente diritto ai sostegni). Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Si considerano rimaste a carico del contribuente sia le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, sia le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.

Ma qual è il perimetro e il corretto campo di applicazione della richiamata norma fiscale?

Rientrano tra queste anche quelle sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione (e rilevante ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104) e necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine?

E ancora, la deducibilità e il regime di favore previsto dalla richiamata norma possono essere eventualmente delimitate la natura specialistica della assistenza ovvero dalla particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza?

La risposta a detti quesiti ce la dà la sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 449 depositata il 9 gennaio 2025.

L’Agenzia delle entrate riteneva indeducibili le spese sostenute da un contribuente per la cura personale prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, invalida al 100% in ragione di un grave incidente stradale che l’aveva resa priva dell’utilizzo dei quattro arti.

L’interessato impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, ritenendo deducibili le spese di assistenza in questione.

Eccependo l’inammissibilità del ricorso, l’Agenzia si costituiva nel giudizio, ribadendo, nel merito, la legittimità della condotta impositiva e affermando che alle spese per prestazioni assistenziali fornite da personale non in possesso di specifica qualifica professionale si applicherebbe l’art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR e non l’art. 10, co. 1, lett. b.

La Commissione tributaria provinciale di Torino dichiarava inammissibile il ricorso. ritenendo non impugnabile la comunicazione bonaria e, quindi, l’Agenzia emetteva cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600/1973 per il recupero delle spese ritenute indeducibili.

L’atto impositivo veniva impugnato sempre innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva, annullando così la cartella esattoriale impugnata.

Nel conseguente giudizio di seconde cure la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva  l’appello  del  contribuente,  dichiarando l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario, e rigettava l’appello dell’Agenzia confermando  l’annullamento della cartella.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

Ad avviso dell’Ente la corte territoriale tributaria avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 10, co. 1, lett. b), del TUIR (con il relativo regime di deducibilità delle spese prestate per assistenza specifica), piuttosto che l’art. 15, co. 1, lett. c), con il relativo regime di detraibilità delle spese sanitarie non specifiche, ovverosia non specialistiche in quanto sostenute per l’opera di personale non specializzato.

In altre parole, la sentenza impugnata avrebbe errato: a) nel ritenere che la fattispecie potesse essere riportata nella prima delle due ipotesi sebbene le spese in questione fossero state sostenute per prestazioni di assistenza non specialistiche; b) nel considerare che il termine “assistenza specifica” utilizzato dalla norma di riferimento riguardasse le specifiche esigenze della persona invalida piuttosto che la natura necessariamente specializzata del personale utilizzato.

Ad avviso dell’Agenzia, le spese come quelle sostenute per l’assistenza della coniuge, disabile al 100% con handicap grave e perdita di funzionalità di tutti e quattro gli arti a seguito di un incidente stradale, sarebbero al più da ascriversi. all’art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR (che, com’è noto, prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ove il reddito complessivo non superi la somma di 40.000,00 euro annui).

Diversamente, l’art. 10, co. 1, lett. b) sarebbe invece applicabile esclusivamente alle spese sostenute per assistenza specifica prestata ai soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione e cioè per assistenza infermieristica, riabilitativa e comunque prestata da personale in possesso di specialistiche abilitazioni professionali.

Con l’ordinanza in commento la Suprema corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo  infondato in quanto la tesi prospettata dall’Agenzia è stata ritenuta supportata dal tenore delle disposizioni di legge di riferimento.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la dizione «assistenza specifica» non  vale a distinguere l’ambito di applicazione dell’art. 10, co. 1, b), da quello dell’art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR.

A ben vedere, infatti, sebbene la dizione si ripeta in modo identico in entrambe le disposizioni, non indica però una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale, ma indica invece una assistenza specificamente diretta alla tutela  della persona bisognosa.

Secondo la Corte regolatrice, la distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell’assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza: nel caso dell’art.  10, co. 1, lett. b), destinatario dell’assistenza “è un soggetto afflitto da grave e permanente  invalidità  o  menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell’art. 15, comma 1, t.u.i.r. lettere c) e i-septies) l’assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell’art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104.”

Inoltre, che le spese previste dall’art. 15, co. 1, lett. c) non siano di natura differente (perché relative ad assistenza generica) rispetto a quelle previste dall’altra richiamata disposizione (perché relative ad assistenza specialistica), ma che distinguono i divergenti regimi giuridici in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza, si trae anche dalla espressione che utilizza l’art. 15, co. 1, lett. c) quando afferma al secondo periodo «dette spese sono costituite esclusiva mente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), lasciando così intendere che si tratta sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli previsti quali destinatari dall’art. 10, co. 1, lett. b) e cioè a soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992.

Da qui, il conseguentemente enunciato principio di diritto, secondo il quale: «le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza».

Volendo riassumere, quindi: in ipotesi di soggetti con una grave e permanente invalidità o menomazione (ex art. 3 della legge n. 104/1992) non è possibile circoscrivere o comprimere la deducibilità dal reddito complessivo Irpef delle spese specificamente rivolte all’assistenza; il regime di favore disciplinato dalla legge (art. 10, co. 1, lett. b, del TUIR) va applicato al di là della natura specialistica dell’assistenza o dalla specifica qualificazione professionale di chi viene utilizzato, in concreto, per accudire la persona disabile al 100%.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, per poter fruire dei conseguenti sgravi fiscali non è quindi necessario che il collaboratore domestico abbia conseguito una qualifica professionale ad hoc per l’assistenza a persone con grave e permanente disabilità acclarata e, quindi, il principio di diritto offerto dall’ordinanza n. 449/2025 formerà la bussola per tutti i casi simili nei quali l’Agenzia delle entrate ha assunto la diversa e censurata posizione.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., sez. trib., ordinanza 9 gennaio 2025, n. 449

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