Per la Cassazione c’è incompatibilità tra assegno (o pensione) d’invalidità e indennità ASpI
10 Novembre 2024|Alla Sezione lavoro della Corte di cassazione era stato devoluta una fattispecie nella quale l’oggetto del giudizio era se l’eventuale opzione di un assicurato titolare di pensione o assegno di invalidità che maturi poi i requisiti per l’indennità ASpI potesse o meno essere soggetta a un termine di decadenza.
In altre parole, il “quesito” era se, in assenza di un termine di decadenza entro cui esercitare l’opzione per uno dei due trattamenti di che trattasi, il lavoratore titolare di assegno di invalidità poteva scegliere anche tardivamente di percepire l’ASpI per il periodo in cui ne aveva diritto, ferma ovviamente rimanendo la possibilità per l’Inps di ripetere le somme eventualmente erogate in modo indebito.
Il dubbio è stato appunto risolto dalla Suprema corte con la sentenza n. 23041 del 22.08.2024.
Nel sottostante giudizio di merito di seconde cure la Corte d’Appello di Torino, nel confermare la decisione del tribunale del medesimo capoluogo, in accoglimento del proposto ricorso, aveva condannato l’Inps a corrispondere l’ASpI nella misura e con la decorrenza prevista dalla legge, oltre agli accessori e detratto quanto già erogato a titolo di assegno ordinario di invalidità.
La Corte territoriale, nel richiamare un proprio precedente (tenuto anche conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/2011 in tema di opzione del titolare di assegno o pensione di invalidità per il trattamento di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione), è stata dell’avviso che, in assenza di un termine decadenziale entro il quale esercitare l’opzione tra detti trattamenti (con esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993), questa debba essere sempre consentita.
Tra l’altro, nella fattispecie scrutinata nel merito, le due prestazioni in esame non si erano mai cumulate e che, inoltre, l’interessato aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti per poter godere dell’ASpI, allo stato mai negati dall’Inps, nè in sede amministrativa (la domanda era stata infatti respinta per incompatibilità dell’ASPI con la prestazione assistenziale in godimento e per la tardività dell’opzione esercitata), né nel corso dell’introdotto giudizio.
Da qui il conseguente ricorso dell’Inps, affidato ad un unico motivo.
Evocando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148/1983 e dell’art. 2, co. 24-bis della legge n. 92/2012, ratione temporis vigente, in relazione all’art. 1287, co. 2, cod. cov. (con riguardo al diritto dell’assicurato, titolare di assegno di invalidità, ad ottenere l’ASpI ed al diritto di esercitare l’opzione tra le due prestazioni oltre il termine, fissato dall’ente debitore, di presentazione della domanda amministrativa per ottenere il trattamento di disoccupazione) l’Inps ha manifestato l’avviso che non è immaginabile che l’opzione per l’alternativo trattamento di disoccupazione, riconosciuta al titolare della prestazione di invalidità, possa essere esercitata sine die.
Conseguentemente, in assenza di un termine di legge, quest’ultimo ben può essere fissato dal debitore ai sensi dell’art. 1287 cod. civ. e che, quindi, per l’effetto, l’interessato che non lo rispetti perda la facoltà di scegliere.
Inoltre, l’Istituto previdenziale prova a rammentare che nel caso in cui il diritto all’assegno ordinario di invalidità sopravvenga al godimento del trattamento di disoccupazione, l’interessato che non eserciti l’opzione in favore di quest’ultima decade dalla facoltà di avvalersene, ai sensi dell’art. 2, co. 40-d) e 41, della legge n. 92/2012.
Da ciò deriva che, qualora in cui sia il diritto al trattamento di disoccupazione invece a sopravvenire al diritto all’assegno, l’opzione per la disoccupazione debba essere esercitata contestualmente alla domanda, come in tema previsto dalla circolare dell’Istituto n. 138/2011.
Riassunto adeguatamente il quadro normativo in cui si inserisce la controversia, la sentenza in esame ha rigettato il ricorso.
Nel suo percorso logico-motivazionale la Corte regolatrice pone in evidenzia che, a norma degli artt. art. 10, co. 14, della legge n. 887/1984 e dell’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148/1993, a decorrere dal 01.01.1985 i trattamenti di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ma l’assicurato ha il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione per il periodo di disoccupazione indennizzato, ferma rimanendo l’incumulabilità delle due prestazioni (in questo senso si è appunto espressa anche la circolare n. 138/2011 dell’Inps, emanata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 234/2011).
Secondo l’avviso della sentenza in commento, la soluzione del quesito posto va trovata alla luce del ricostruito quadro normativo e, quindi, le censure mosse nel ricorso non possono essere accolte.
Ancorché la percezione di un trattamento di invalidità già in godimento sia evidentemente incompatibile con l’erogazione dell’ASpI (che, com’è noto, è un’indennità erogata a domanda dell’interessato in occasione dell’intervenuto stato di disoccupazione), nondimeno deve essere comunque garantita la possibilità per l’assicurato di scegliere il trattamento a lui più favorevole.
L’art. 12, co. 2, del d.l. n. 299/1994 (convertito in legge n. 451/1994) che fissa un termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di opzione, è ad avviso del collegio di legittimità una norma finale di chiusura della disciplina che interviene per regolamentare il passaggio da un regime ad un altro con riguardo alle situazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge (con previsione della necessità di esercitare la scelta tra il trattamento di mobilità e le prestazioni previdenziali e assistenziali in godimento).
Nessun termine di decadenza è invece previsto, in via generale, neanche dalla disciplina che viene richiamata dall’art. 2, co. 24-bis, della legge n. 92/2012 che ha com’è noto introdotto l’ASpI.
Del resto, è principio consolidato di diritto che le norme che dettano una decadenza sono di stretta interpretazione e sono insuscettibili di applicazione analogica (v. , ex plurimis, Cass. n. 8964/2021, n. 26845/2020 e n. 3331/1979); né il termine di decadenza (di 30 o di 60 giorni che sia) può essere introdotto ex art. 1287, co. 2, cod. civ. per mezzo di una circolare (la n. 138/2011, citata), trattandosi di un semplice atto di interpretazione della normativa e neppure vincolante.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire da tempo che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148/1993, si estende anche all’assegno ordinario di invalidità, in ragione della sua natura di trattamento pensionistico (v. sul punto, Cass. n. 24751/2023, con le all’interno richiamate decisioni nn. 5544/2010, 8239/2010, 9808/2012 e 8634/2014), ha rammentato che il regime della non cumulabilità di tali trattamenti è stato temperato dalla facoltà di opzione introdotta dall’art. 2, co. 5, del d.l. n. 299/1994 alla luce del quale “all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità”.
La sentenza in commento fa rilevare questa (consolidata) giurisprudenza poneva in evidenza che la citata norma di legge non prevede espressamente quali siano le conseguenze del mancato esercizio dell’opzione nel termine previsto per l’iscrizione nelle liste, seppur si sia ritenuto di poterle ricavare dall’art. 1287, co. 2, cod. civ. il quale, com’è noto, stabilisce – in forma generale per tutte le obbligazioni alternative – le conseguenze del mancato esercizio della facoltà di scelta del creditore “nel termine stabilito”, prevedendo la decadenza dalla facoltà di scelta che passa al debitore.
“In quel contesto si è ritenuto che, sebbene non si possa avere nel caso dell’iscrizione alle liste di mobilità alcun passaggio della facoltà di scelta al debitore, trattandosi di obbligazioni pubbliche in cui il comportamento dell’ente previdenziale è interamente assoggettato alla volontà di legge, tuttavia l’opzione tra i due trattamenti non potrebbe essere esercitata in ogni tempo ma deve piuttosto intervenire all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza.”
Pur nell’evidenza del fatto che, nella fattispecie scrutinata la coeva coesistenza dei due trattamenti previdenziali (id est, ASpI e assegno ordinario di invalidità) non è consentita, tuttavia, quando ciò si verifichi in concreto, l’art. 2, co. 40, lett. d), della legge n. 92/2012 stabilisce che alla maturazione dei requisiti del diritto all’assegno ordinario si perde il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, a meno che il lavoratore avente diritto all’assegno ordinario di invalidità non scelga espressamente di mantenere il trattamento di disoccupazione.
Medesima previsione nel caso di preesistenza dell’assegno, per il quale l’art. 2, co. 24-bis, della legge n. 92/2012 e l’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148/1993 dispongono che il lavoratore espliciti la preferenza di ottenere il trattamento di disoccupazione.
Orbene, alla luce di quanto sopra, ad evviso della sentenza in commento emerge che il diritto all’indennità di disoccupazione -per sua natura più limitato rispetto all’assegno di invalidità- è rispetto a quest’ultimo recessivo, di tal che, nel caso in cui siano erogate entrambe le prestazioni, l’ASpI, in mancanza di specifica opzione, potrà essere legittimamente oggetto di ripetizione da parte dell’Inps.
In ogni caso, il lavoratore che ha presentato domanda di ASpI e si sia visto rigettare la pretesa in via amministrativa può –senza che con ciò possa ritenersi intervenuta una decadenza– già in sede di ricorso amministrativo esercitare la sua opzione per quel trattamento; diversamente, senza che risulti posto dal legislatore un limite in tal senso, verrebbe frustrata l’esigenza, perseguita dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 234/2011, di assicurare il libero esercizio dell’opzione da parte dell’assicurato in favore dell’una o dell’altra prestazione.
In più la Corte fa rileva come il legislatore, successivamente alle richiamate sentenze della Corte costituzionale, con la legge n. 92/2012 abbia inteso introdurre il nuovo istituto dell’ASpI e ben avrebbe potuto –se voluto- fissare un congruo termine entro il quale obbligatoriamente l’interessato fosse tenuto ad esercitare la sua opzione per l’una o l’altra prestazione.
Facoltà di opzione che, di regola, è accompagnata da un termine al quale è connessa la stabilizzazione di una certa situazione nel caso di mancato esercizio (a titolo esemplificativo la sentenza in commento richiama: l’art 39 della legge n. 359/1955; l’art. 6 del d.l. n. 791/1981 –convertito nella legge n. 54/1982; l’art. 6, co. 2, della legge n. 407/1990 -richiamato dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 503/1992; con richiamo anche a Cass. n. 352/2013, n. 28279/2008 e n. 8494/2000).
Pur tuttavia, quando, come nella fattispecie scrutinata, il legislatore non abbia ritenuto di definire l’arco temporale entro il quale deve essere esercitata, il rimedio deve essere rinvenuto nel sistema, con la conseguenza che “l’esercizio dell’opzione costituisce – in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell’ indennità rappresentato dalla titolarità dell’assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) – una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell’interessato. Il tardato esercizio dell’opzione, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.”
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., 22 agosto 2024, n. 23041
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