Per il calcolo della pensione di vecchiaia degli avvocati rilevano i redditi con contributi effettivamente versati, anche se parziali
17 Marzo 2026|In tema di contribuzione e prestazioni riferiti a Cassa Forense, su www.rivistalabor.it sono stati pubblicati diversi interventi (L. Pelliccia “I redditi per il calcolo della pensione forense di vecchiaia sono quelli coperti dalla contribuzione effettivamente versata”, 20 ottobre 2025; L. Pelliccia “La pensione di vecchiaia di Cassa Forense si calcola prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato “, 17 novembre 2025; L. Pelliccia “Per la Cassazione Cassa Forense non deve restituire la contribuzione integrativa all’avvocato cancellato per accertata incompatibilità”, 4 gennaio 2026).
In questa sede, quasi a voler completare una più completa disamina del “sistema” contributivo-previdenziale degli avvocati, vorremmo commentare la sentenza n. 24639 del 5 settembre 2025, anch’essa della sezione lavoro della Corte di cassazione.
I fatti
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda tesa alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo dell’indice medio annuo Istat dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuo Istat dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come invece fatto invece da Cassa Forense.
A sostegno di una tale lettura, il collegio di seconde cure, richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che l’art. 27, ult. co., della legge n. 576/1980 trovasse applicazione anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.
Secondo detto ragionamento, il Regolamento della Cassa (che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva) non risulterebbe applicabile retroattivamente, siccome approvato nel 2006.
Avverso la sentenza, Cassa Forense ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il decisum
Ritenuti rispettivamente infondato il primo motivo e inammissibile il quarto, la sentenza in commento ha invece accolto gli altri due e, cassando in parte qua la decisione gravata, ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo scrutinio.
Per economia redazionale verranno analizzati solamente i passaggi di legittimità sui due accolti motivi.
La Corte di legittimità, affrontando preliminarmente il tema dell’omissione contributiva (id est, l’inadempimento della obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta e la rivalutazione invece applicata dalla Cassa), ritiene non condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire “neutra”, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la medesima natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo (così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo), è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo (nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo), ad avviso della Corte emerge chiaramente dall’impianto della legge n. 576, ai sensi del cui art. 16, co. 4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art. 10, co. 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice Istat. Per il contributo soggettivo di cui all’art. 10, co. 1, della legge n. 576/1980, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito (rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo).
Orbene, essendo stati nella fattispecie scrutinata versati contributi ex art. 10, co. 1, lett. a) inferiori a quelli dovuti -in quanto parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%)-, si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva, aspetto questo che rileva non ai fini del profilo sanzionatorio (art. 18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art. 2) e misura della pensione.
Inoltre, l’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi versati i contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b), nonché il contributo integrativo previsto dell’art. 11, posto che, nel caso di specie, rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell’art. 10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.
Una volta affermato l’inadempimento all’obbligazione contributiva, ad avviso del collegio di legittimità è necessario stabilire se un tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione, atteso che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, della legge n. 576/1980, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all’1,75 % della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
In tema, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 5672/2012; Cass. n. 7621/2015; Cass. 15643/2018; Cass. n. 30421/2019; Cass. n. 694/2021) ha avuto modo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione” dell’art. 2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva, aggiungendo inoltre che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.
In particolare, nella sentenza n. 5672/2012, è stato specificato che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).”
Ancora, la sentenza n. 15643/2018 (relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art. 2 della legge n. 773/1982, che ha un testo identico a quello dell’art. 2 della legge n. 576/1980, per quanto di rilievo (id est, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione “effettivamente” versata».
Da detto orientamento emerge quindi il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione -e dichiarato ai fini IRPEF-, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi.
A ben vedere, una tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica – la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.
E, dunque, se, come nella fattispecie scrutinata, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici e né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione – pensione di vecchiaia – (sul punto v. Corte cost. n. 67/2018).
Del resto, è appunto in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata.
Inoltre, sempre ad avviso della sentenza in commento, proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che Cassa Forense abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116 c.c., una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
Da qui, pertanto, la cassazione dell’impugnata sentenza di merito, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di diritto: “ In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia , ai sensi dell’art. 2 l. n. 576/80 , sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co. 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., 5 settembre 2025, n. 24639
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