La Suprema Corte applica la fattispecie criminosa di cui all’art. 603 bis c.p. a un caso di concreto di “caporalato” di notevole interesse
23 Luglio 2025|La pronuncia in commento della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale,1° luglio 2025, n.24298, consente di tracciare una panoramica generale con riferimento a uno dei reati più interessanti previsti dal codice penale in materia lavoristica: il “caporalato”.
L’art. 603 bis c.p., come modificato con legge 29 ottobre 2016, n. 199, punisce il delitto di c.d. caporalato, tecnicamente di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
Il delitto in esame è stato introdotto con il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, con la finalità di contrastare il fenomeno del c.d. caporalato.
Si tratta dei fenomeni criminosi che ruotano intorno al mondo del lavoro e al libero mercato, spesso in stretto legame con il crimine organizzato, particolarmente presente nei settori dell’edilizia e dell’agroindustria, che coinvolge un numero elevato di operai e braccianti, italiani e soprattutto stranieri, sottoposti allo sfruttamento e ai ricatti dei caporali e ridotti in condizione di vera e propria schiavitù (F. Caringella – A. Salerno, Manuale ragionato di diritto penale, ed. 2021, pp. 300-301).
La fattispecie è stata modificata con legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio, ridefinendo altresì l’ambito di applicabilità della norma, ampliandolo.
Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 21 aprile 2016, n. 16737), la norma in esame è diretta a sanzionare tutti quei comportamenti che non arrivano ad integrare lo sfruttamento “estremo” tipico della riduzione in schiavitù ma che, d’altro canto, per le modalità con cui sono posti in essere appaiono più gravi della mera violazione della normativa sulla somministrazione del lavoro punita a titolo contravvenzionale dall’art. 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è da rinvenirsi nello status libertatis del lavoratore, leso dallo sfruttamento nelle prestazioni lavorative e considerato quale forma di grave compromissione della personalità individuale.
Il soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, trattandosi di un reato comune.
La condotta criminosa consiste, in via alternativa, nello svolgere attività di intermediazione di manodopera ovvero nell’assumere, impiegare e utilizzare manodopera, quando avvenga approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.
Al fine di chiarire il significato e l’estensione del concetto di sfruttamento, anche nell’ottica di una maggiore semplificazione dell’accertamento giudiziale, il legislatore ha elencato al comma secondo dell’art. 603 bis c.p., gli indici dai quali è possibile desumerne la sussistenza.
Si tratta delle violazioni delle più basilari norme che regolano il mondo del lavoro, quali la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Il giudice sarà dunque chiamato a valutare se si configuri un’ipotesi di mera violazione, finanche plurima, delle norme predette, rilevante a titolo di contravvenzione ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, ovvero se le predette violazioni, complessivamente valutate, insieme agli elementi di fatto relativi alle condizioni del lavoratore, al rapporto con il datore di lavoro, alle modalità di costituzione del relativo rapporto di lavoro e ai margini di scelta che lo status giuridico e le condizioni personali del lavoratore gli lascino in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, denotino un’effettiva situazione di sfruttamento, prossima alla più grave fattispecie di servitù ex art. 600 c.p.
Il soggetto passivo del reato è il lavoratore, ossia chiunque svolga una prestazione lavorativa alle dipendenze del soggetto agente, anche e di norma senza un formale rapporto di lavoro. Di recente, la giurisprudenza ha statuito che è proprio il dettato normativo del 603 bis c.p. a negare l’applicazione della norma incriminatrice a “categorie di lavoro che, avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali”. Difatti, con il termine “manodopera” la norma intende ricollegarsi non solo a concetto di sfruttamento e illecita intermediazione, ma anche – e soprattutto – ad un termine connesso fisiologicamente alla manualità della prestazione lavorativa. Infatti, il termine manodopera descriverebbe, difatti, un’attività collettiva all’interno della quale “l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere” (Cass. pen., 28 novembre 2024, n. 43662, con commento di S. Maglione, La possibile estensione applicativa del caporalato alle prestazioni intellettuali: la prima (netta) posizione della Cassazione, in www.rivistalabor.it, 31 gennaio 2025).
L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, rispetto al quale non assume rilevanza la finalità in concreto perseguita dall’agente. L’oggetto del dolo ricomprende tutti gli elementi della fattispecie, essendo pertanto necessario che l’agente, oltre a volere il comportamento tipico e le sue particolari connotazioni modali, si rappresenti lo stato di bisogno o di necessità in cui versa il lavoratore sfruttato, con l’intenzione di approfittarne. Non può pertanto punirsi la condotta in esame a titolo di dolo eventuale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato i presupposti della misura cautelare personale della detenzione per l’imputato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori. Il ricorrente era accusato di sfruttare stranieri indiani privi del permesso di soggiorno, sottopagati, impiegati ben oltre il normale orario di lavoro per gli agricoli, privati dei dovuti riposi e permessi, non formati e lasciati esposti a ogni pericolo vista l’assenza di qualsiasi requisito in ambito di sicurezza lavoro.
La pronuncia si sofferma su alcuni dettagli: la paga veniva corrisposta in misura di 5,50 euro all’ora, mentre gli importi minimi previsti per gli operai agricoli nella provincia era superiore a 7 euro per contratti a tempo indeterminato e di 10, 25 euro nel caso di tempo determinato. Inoltre, non venivano pagate le ore di straordinario, i giorni festivi così come le domeniche lavorate in particolare nei periodi di maggiore lavoro (dalla primavera sino all’autunno).
Mancava, poi, il rispetto dei tempi di pausa oltre alla sostanziale violazione della normativa sull’orario di lavoro, considerato che i braccianti lavoravano otto ore al giorno per sei giorni, quindi per 48 ore settimanali, a fronte delle 39 previste per la categoria.
Ulteriori illegalità dimostravano la sottomissione dei braccianti oggetto dei rapporti di caporalato, dalla quale deriva il rischio di inquinamento probatorio per la prevedibile ipotesi in cui il capo avrebbe potuto sottoporre a indebite pressioni i lavoratori, che ormai avevano assunto il ruolo di testimoni nella vicenda. E a tal proposito i giudici rilevano – come indice di attualità del pericolo – la circostanza che uno degli stranieri irregolari avesse già se non ritrattato, ammorbidito, le accuse verso il ricorrente. In effetti, i prestatori d’opera – oltre al ricatto economico – erano stati privati anche delle condizioni minime di salubrità del luogo di lavoro: l’assenza di bagni e di luoghi per il cambio di vestiti e di docce o rubinetti per lavarsi.
Con riguardo allo sfruttamento della situazione di bisogno dei lavoratori, si è attribuito rilievo al fatto che si trattava di indiani senza permesso di soggiorno bisognosi di lavorare, che erano stati assunti a seguito di un colloquio, senza che nulla fosse precisato con riferimento alle modalità di lavoro, agli orari e alla paga, ritenuto ulteriore indice della condotta di approfittamento.
Ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 1° luglio 2025, n. 24298
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