La retribuzione di posizione del dirigente medico e l’azione di ingiustificato arricchimento
27 Dicembre 2024|La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30627 del 28 novembre 2024, ha affermato che la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.
Nel caso di specie sia il giudice di primo grado, cioè il Tribunale di Campobasso, sia quello di secondo grado cioè la Corte d’appello di Campobasso, avevano respinto la domanda di un dirigente medico, specializzato in geriatria, volta ad ottenere, a titolo contrattuale, il pagamento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento di funzioni dirigenziali di direzione del Centro per Alzheimer e Centro Diurno Alzheimer, struttura che aveva assunto, secondo il dirigente medico, le caratteristiche di una UOS a valenza dipartimentale; e la medesima Corte d’appello aveva accolto solo la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, con condanna dell’azienda a pagare la somma di euro 20,000.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, evidenzia che l’azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 2042 c.c., allorché il danneggiato, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 28 novembre 2024, n. 30627; Cass. civ., Sez. Un., 25/11/2008, n. 280452; Cass. civ., 16/12/2010,n. 25461; Cass. civ., 20/11/2018, n. 19988).
In secondo luogo, il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico è normativamente previsto dall’art. 24 del D.lgs. n.165/2001, secondo cui “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
La Cassazione, inoltre, ha ribadito, con la suindicata decisione che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (Cass. civ., Sez. Un., n. 33954 del 4/12/2023).
Non è possibile, pertanto, per il dipendente agire per conseguire, ai sensi dell’art. 2041 c.c., un bene della vita che già gli è stato negato con il rigetto, nel merito, delle azioni tipiche da lui esercitate in via preliminare in quanto non è riuscito a dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti.
Inoltre, afferma la medesima Corte di Cassazione che, non esistendo l’unità organizzativa con riferimento alla quale il lavoratore ha agito e non essendovi un diritto economico previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale sul quale fondare la pretesa de qua, trova applicazione, nel caso in esame, il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti medici.
La Suprema Corte ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva (Cass. civ., Sez. lav., n. 32617 del 4/11/2022).
Ciò, perché, nel pubblico impiego privatizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Pertanto, il comma 3 del medesimo art. 24 sancisce il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, che remunera tutte le funzioni e i compiti, nonché qualsiasi incarico ad esse attribuiti dall’amministrazione. Detta disposizione ha il fine di razionalizzare e semplificare gli elementi retributivi ed ha lo scopo di limitare la dilagante discrezionalità delle amministrazioni, diretta ad ampliare le diverse voci retributive. Alla medesima ratio semplificatrice risponde il principio di assorbimento, inserito nel comma 7 dell’articolo in commento, così come modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, che si sostituisce ai precedenti automatismi retributivi. Secondo tale principio i compensi spettanti in base a norme speciali vengono assorbiti nel trattamento economico stabilito ai sensi dei commi precedenti.
Dunque, il citato trattamento economico corrisposto al dirigente remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto; ne consegue, si legge sempre nella medesima ordinanza della Corte di Cassazione in commento, che per il lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali “intramoenia “ ex art. 15-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992, secondo quanto ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lav., n. 32264 del 10/12/2019.
Inoltre, la medesima Corte di Cassazione ha affermato che dalla lettura della sentenza della Corte d’appello impugnata, che aveva accolto la domanda subordinata del dirigente medico di ingiustificato arricchimento, non emerge, come evidenziato dall’Azienda Sanitaria con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, alcun riferimento alla dimostrazione, ad opera del dipendente, sul quale grava il relativo onere, del suo depauperamento e del correlato arricchimento dell’ente (Cass. civ., Sez. III, n. 11209 del 24/4/2019; Cass. civ., Sez. I, n. 20933 del 27/10/2005).
Nicola Niglio, consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 28 novembre 2024, n. 30627
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