La responsabilità del datore di lavoro a fronte di infortuni occorsi ai dipendenti in caso di delega inefficace
3 Novembre 2025|La sentenza in esame (Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2025, n. 32030, pronunciata all’udienza del 5 giugno 2025) concerne il tema di responsabilità del datore di lavoro a fronte di infortuni occorsi ai dipendenti, con un cenno al connesso problema della delega di funzioni e dei limiti alla medesima (sul tema, v. R. Bergaglio, Confini dell’obbligo di vigilanza, concetto di abnormità della condotta, accertamento della colpa di organizzazione: un’innovativa sentenza, in www.rivistalabor.it, 1 agosto 2024; L. Sposato, Responsabilità penale del datore di lavoro per infortunio mortale. Quali sono gli elementi significativi della posizione di garanzia?, in www.rivistalabor.it, 10 maggio 2024; L. Pelliccia, Il punto sulla delega gestoria e di funzioni in materia di sicurezza e la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione penale, in www.rivistalabor.it, 7 aprile 2023).
Infatti, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, in sede penale, dell’infortunio occorso al dipendente per omessa vigilanza sui soggetti cui siano state delegate le funzioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 o per inadempimenti direttamente riconducibili alla sua posizione di vertice, come nel caso dell’omessa formazione dei lavoratori.
Il mancato esercizio dell’obbligo di vigilanza da parte del vertice aziendale deve essere commisurato con una valutazione ex ante, trovando un proprio limite nel principio di esigibilità. Secondo questa interpretazione sarà esente da responsabilità penale solo l’imprenditore che, una volta approntate tutte le misure antinfortunistiche richieste (o dopo avere fornito mezzi e poteri per approntarle), abbia delegato un preposto tecnicamente capace alla organizzazione e all’espletamento, che abbia accettato l’incarico e che sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto datore di lavoro non si esima dall’obbligo di sorveglianza.
In tal senso si esprime la giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza in commento, che richiama la seguente massima: «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore» (Cass. pen. Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163).
Il rispetto di tutto quanto sopra andrà, ovviamente, valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto, tra cui dimensioni dell’organizzazione, peculiarità della fattispecie, concorso di fattori esterni (E. Ciccarelli, La delega di funzioni, in Diritto dei lavori, Anno IV, n. 3, ottobre 2010).
Numerose sentenze precedenti al T.U. hanno spesso ammesso che il datore di lavoro che abbia “delegato” a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici – tra quelli delegabili – è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive.
La giurisprudenza (vedi sentenze citate infra) ha, altresì, progressivamente cercato di delimitare il ricorso alla culpa in vigilando del datore di lavoro, ritenendo che qualora il soggetto di vertice abbia adempiuto ai doveri primari imposti dalla sua posizione, strutturando l’organizzazione in modo idoneo alla salvaguardia dei beni penalmente tutelati, non è neppure consentito il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della culpa in vigilando.
Diversamente, qualora, invece il soggetto di vertice dell’impresa fosse stato informato dal delegato di carenze e disfunzioni del sistema di sicurezza, alle quali quest’ultimo non potesse porre rimedio con gli strumenti messi a disposizione dal primo, ovvero allorché il primo fosse a conoscenza di inadempienze del secondo, non potrà che aversi il mantenimento in capo al datore di lavoro della originaria posizione di garanzia e l’assunzione in proprio di responsabilità nella eventualità di un comportamento omissivo (Cass. pen. Sez. V, 22 novembre 2006, n. 38425; Cass. pen. Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 3612; Cass. pen. Sez. II, 22 agosto 2000, n. 9378).
Infine, il datore di lavoro non può pretendere di esimersi da responsabilità invocando la sussistenza di un preposto in senso formale, laddove egli stesso sia titolare di competenze qualificate e, al contempo, non abbia predisposto in favore dei dipendenti un percorso formativo adeguato.
Nella fattispecie concreta, il datore ricorrente per cassazione osservava che era presente un preposto correttamente delegato, e invocava quindi il principio di diritto per cui sia formalmente che in concreto le contravvenzioni contestate non erano rimproverabili al datore di lavoro.
La doglianza, tuttavia, non si confronta con un preciso passaggio motivazionale in cui si dà conto di un dato di fatto non controverso, che di per sé solo è idoneo a rendere nel caso di specie inefficace la delega conferita.
Infatti, il datore di lavoro, rispetto al cantiere di che trattasi, aveva assunto su di sé lo specifico incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ossia uno specifico incarico di vigilanza, in concreto, sulla corretta attuazione delle misure infortunistiche, che quindi non consente di valorizzare quanto disposto e contenuto nella delega, e ciò in virtù non solo del principio generale, anche sancito dalla norma (art. 16 c. 3 D.lgs. 81/2008) per cui il datore di lavoro mantiene sempre un dovere di vigilanza, ma anche dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui il datore di lavoro può invocare la causa di esclusione della punibilità in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo.
Quando invece la documentazione organizzativa del cantiere dimostra, al contrario, come nella specie, che questo quotidiano e capillare controllo il datore di lavoro aveva assunto su di sé come obbligo specifico, mantenendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, allora la delega invocata non rileva.
Nel caso di specie quindi la organizzazione aziendale, articolata in una distribuzione di responsabilità in parte delegate, vedeva lo stesso datore di lavoro coinvolto e doverosamente investito della conoscenza dello stato del cantiere anche nei suoi dettagli. Infatti, “in tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall’art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni” – Cass. pen., Sez. IV, n. 51455, 5 ottobre 2023).
Ne consegue che risulta corretta ed esente da vizi logici la conclusione a cui giunge la sentenza impugnata in ordine al fatto che il destinatario delle norme di cautela antinfortunistica contestate doveva essere il datore di lavoro, essendo del tutto irrilevante e ininfluente l’esistenza di un preposto di cantiere delegato, avendo mantenuto il datore di lavoro un ruolo di vigilanza attiva su ogni aspetto riguardante la prevenzione infortuni, anche sulla scorta delle stesse argomentazioni difensive svolte nel ricorso che dà atto dell’incarico di responsabile della prevenzione in capo al datore di lavoro.
Ne discende l’affermazione della responsabilità penale in capo al datore di lavoro.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 26 settembre 2025, n. 32030
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