Show Info

La Cassazione sui rapporti tra art. 437 c.p. e art. 179 cod. strada in una fattispecie di manomissione del cronotachigrafo da parte del conducente

26 Luglio 2025|

La sentenza in commento (Cass. pen., sez. I, 2 maggio 2025, n. 16471, pronunciata all’udienza del giorno 21 gennaio 2025) consente di riepilogare i principi fissati dalla giurisprudenza in tema di concorso apparente di reati e sanzioni amministrative, con riferimento ad una fattispecie particolare di manomissione del cronotachigrafo da parte del conducente, per quanto di interesse per i profili lavoristici.

Per affrontare compiutamente l’argomento, tuttavia, appare opportuno, anche per esigenze di ordine logico-espositivo, premettere l’inquadramento del generale tema del concorso apparente di norme, che postula un raffronto con il concorso effettivo di reati.

L’argomento del rapporto tra la discussa figura del concorso apparente di norme e il concorso effettivo di reati è uno dei più stimolanti e attuali, caratterizzato da una certa difficoltà di perimetrazione dei criteri che dovrebbero consentire l’esatta distinzione oggetto della presente trattazione. A ciò si aggiunga che tale arduo compito di individuazione dei confini è stato quasi interamente rimesso alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, i cui esiti spesso si rivelano divergenti, a fronte di un dato positivo alquanto scarno ed essenziale, che si limita a individuare un solo criterio regolativo, quello di cui all’art. 15 c.p.

Procedendo con ordine, appare opportuno, per non dire necessario, premettere la definizione generale del concorso di norme incriminatrici, per poi introdurre le ipotesi problematiche di confine tra concorso apparente e concorso effettivo e illustrare i criteri che presiedono a tale distinzione.

Si definisce concorso di norme incriminatrici il fenomeno giuridico per cui più fattispecie criminose convergono, apparentemente o effettivamente, verso una o più azioni od omissioni di modo che, almeno prima facie, tutte le norme coinvolte paiono dover trovare applicazione. Come si può constatare, all’interno del concorso di norme incriminatrici rientra anche il c.d. concorso materiale, in virtù del quale più azioni od omissioni comportano la violazione della stessa (concorso materiale omogeneo) o di diverse (concorso materiale eterogeneo) norme incriminatrici.

Il primo problema esegetico che si pone in materia è quello della distinzione tra concorso apparente di norme e concorso formale eterogeneo. Il primo viene in rilievo allorché, nonostante un’apparenza contraria, il fatto concreto sia regolamentato dall’applicazione di una sola fattispecie incriminatrice; il secondo sussiste quando, con una sola azione od omissione, si violino diverse disposizioni di legge, le quali tutte trovano applicazione. La ratio pratica della differenziazione è evidente, e riguarda anche le ipotesi di seguito prospettate: il concorso apparente comporta l’applicazione di una sola pena, mentre il concorso formale implica l’individuazione di due o più pene, sia pur mitigate dal criterio del cumulo giuridico. I criteri utilizzati in proposito, come si vedrà, sono quelli di specialità e di sussidiarietà, i quali, a ben vedere, presuppongono l’unicità del fatto e la plurivocità della sussumibilità dello stesso in almeno due distinte fattispecie astratte.

Nel caso del concorso formale omogeneo, quest’ultimo caratterizzato dalla violazione plurima, con una sola azione od omissione, della stessa norma incriminatrice (es. omicidio plurimo commesso lanciando una granata), non si pone un problema di distinzione rispetto al concorso apparente, non configurabile in quanto una norma non può concorrere, per di più apparentemente, con se stessa; si pone, invece, l’esigenza di distinguerlo dall’ipotesi di unico reato (es. furto commesso sottraendo a più riprese vari oggetti da un appartamento). Risolutivo appare il criterio del soggetto passivo: qualora, infatti, l’azione lesiva insista su una pluralità di beni altamente personali (es. vita, integrità fisica) facenti capo a più vittime, si predica la sussistenza di un concorso formale omogeneo; nel caso, invece, di lesione di bene patrimoniale, finanche appartenente a più soggetti, il reato sarà unico.

L’altra ipotesi realmente problematica consiste nell’individuazione del confine tra concorso materiale eterogeneo di reati e concorso apparente, distinzione che, come vedremo meglio successivamente, si fonda sul criterio di assorbimento, in virtù del quale tra norme applicabili a fatti di reato diversi (es. alterazione di monete e loro spendita) potrebbe instaurarsi un concorso apparente, tale per cui una soltanto di esse, e precisamente quella che riassume l’intero disvalore della concreta situazione di vita, trova applicazione. Non è stato considerato il caso del concorso materiale omogeneo in quanto, come già precisato, una norma non può concorrere.

Prendendo le mosse dalla distinzione tra concorso formale eterogeneo e concorso apparente, si evidenzia che l’elemento in comune è rappresentato dall’unicità di azione/omissione, mentre la pluralità di norme applicabili è effettiva nel primo caso e solo apparente nel secondo. Si pone, dunque, l’esigenza di definire il concetto di “unica azione”.

E’ ormai superato il riferimento alla teoria naturalistica, in virtù della quale l’azione consisterebbe in un’espressione di forza muscolare dell’agente rivolta verso l’esterno (definizione utile per i soli reati unisussistenti, qui uno actu perficiuntur); l’opinione dominante aderisce alla c.d. teoria normativa, che definisce l’azione quale condotta che integra i requisiti minimi della fattispecie legale, anche ammesso che a tali fini occorrano più atti naturalistici (es. sottrazione attraverso una pluralità di manovre nel furto; omicidio realizzato tramite una molteplicità di colpi di pugnale).

Nell’ipotesi di reati omissivi, l’omissione è unica allorché un soggetto non tenga la condotta imposta dalla legge o non si adoperi per evitare l’evento che la legge intendeva prevenire, e non sia poi materialmente possibile esigere da parte sua l’evitamento degli eventi lesivi ulteriori, conseguenza della prima omissione (perché, ad esempio, non c’è il tempo per intervenire). In applicazione dello stesso principio, sussiste una sola azione colposa quando l’agente, dopo aver violato la prima regola cautelare, non abbia la possibilità materiale di attivarsi per rispettare le regole cautelari che vengano successivamente in rilievo.

Precisato il concetto di unica azione, è necessario esaminare i vari criteri che consentono di ritenere l’apparenza del concorso in discapito del concorso formale eterogeneo, prendendo le mosse del codice penale.

Ebbene, l’unica norma a venire in soccorso dell’interprete è l’art. 15 c.p., alla cui formulazione si rinvia. A livello esegetico, problemi sono posti dalla locuzione “stessa materia” e dalla clausola “salvo che sia altrimenti stabilito”; il resto della disposizione non presenta insidie, salvo voler precisare che, malgrado la norma faccia riferimento a disposizioni di legge penale, il rapporto di specialità può intercorrere anche tra reato e illecito amministrativo.

L’espressione “stessa materia” è stata interpretata dalla giurisprudenza più risalente quale identità di bene giuridico presidiato dalle plurime disposizioni che vengono in rilievo; tale posizione, tuttavia, ha progressivamente perso terreno, in quanto si è osservato che fattispecie strutturalmente disomogenee, quale furto e truffa, possono essere poste a tutela del medesimo bene giuridico, mentre fattispecie in rapporto astratto di continenza strutturale, quali ingiuria (oggi depenalizzata) e oltraggio a magistrato in udienza, potrebbero presidiare beni distinti (onore in un caso, prestigio della P.A. nell’altro).

Attualmente, predomina la ricostruzione di “stessa materia” in termini di “stessa fattispecie astratta”: il criterio di specialità si estrinseca in una valutazione rigorosamente legata alla struttura delle norme, alla ricerca di un rapporto di continenza tra le stesse, tale per cui l’una contenga l’altra.

La specialità, in particolare, può essere 1) per aggiunta, quando nella norma speciale è presente un elemento specializzante assente nella norma generale (si pensi al rapporto tra artt. 624 e 626 n. 1, c.p., ove l’elemento aggiuntivo di quest’ultima consiste nell’uso momentaneo e nella restituzione); 2) per specificazione, ove un elemento della norma speciale specifica un elemento della norma generale (es. neonato o feto ex art. 578 rispetto a “uomo” ex art. 575); 3) reciproca, la quale viene trattata in questa sede dal momento che anche essa si fonda sul rapporto strutturale tra fattispecie, sebbene non unanimemente condivisa; in essa, entrambe le norme rivestono, contemporaneamente, la qualità di norma generale e speciale (vedi i rapporti tra artt. 501 c.p. e 2628 – vecchia stesura – c.c., il primo speciale per il fine di turbare il mercato interno, il secondo speciale in quanto reato proprio).

Come accennato, tale ultima declinazione della specialità non è accolta da tutti; diversa tesi, infatti, sostiene che il rapporto di specialità può essere solo unilaterale, sebbene il testo dell’art. 15 c.p. non offra indici univoci in proposito. Il problema principale della specialità reciproca consiste nell’individuazione della norma applicabile, determinata secondo criteri lato sensu valoriali (la norma che infligge il trattamento sanzionatorio più severo) o di difficile perimetrazione (la norma che reca il “maggiore grado di specialità”).

Un ultimo modo di interpretare la “stessa materia” di cui all’art. 15 è quello del “medesimo fatto concreto”; tuttavia, l’inconveniente della teoria della specialità in concreto consiste nel porre in relazione norme che solo eventualmente entrano in rapporto di specialità, e che non presentano tale caratteristica a livello strutturale (es. truffa commessa millantando credito). Si potrebbe, tuttavia, immaginare di inquadrare tali figure, tra cui quella da ultimo citata, nell’alveo del reato eventualmente complesso, nel quale il reato assorbito non è necessariamente elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato complesso. Su tale categoria si tornerà.

La descritta elaborazione dottrinale è stata applicata dalla giurisprudenza riconoscendo il rapporto di specialità tra la frode fiscale ex art. 2 D. Lgs. 74/2000 e la truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, c. 2, n. 1, c.p.; la condotta di avvalimento di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e indicazione di passività inesistenti è species del genus “artifizi o raggiri”, mentre non rileva l’assenza dell’evento di danno nel reato di frode, atteso che il Legislatore lo ha deliberatamente lasciato fuori dalla fattispecie oggettiva per elevarlo a oggetto del dolo specifico.

Il criterio della specialità, nonostante le resistenze manifestate in proposito dalle Sezioni Unite, non è l’unico a regolare la distinzione tra concorso apparente ed effettivo di reati.

D’altronde, è opinione comune che le categorie della specialità reciproca e in concreto siano state elaborate quale implicita ammissione dell’insufficienza del criterio di specialità tout court a risolvere tutti i casi di concorso apparente di norme.

Si pone, dunque, l’esigenza di esaminare la clausola di chiusura dell’art. 15, la quale, secondo un’affermazione ricorrente, costituisce la base positiva del recepimento delle teorie della sussidiarietà e dell’assorbimento.

La formulazione della clausola in esame sembra riguardare i casi in cui la legge, eccezionalmente, disponga l’applicazione della norma generale in luogo di quella speciale; tuttavia, parte della dottrina e della giurisprudenza, spingendosi al di là di tale evidenza, vi ha ricondotto anche il criterio della “sussidiarietà”, in cui due norme, a prescindere dal rapporto di specialità, si pongono in relazione di progressione criminosa, ossia di gradi crescenti di lesione del medesimo bene o di beni diversi, ma omogenei. In tali casi, segnalati da formule lessicali del tipo “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la norma sussidiante prevale sulla sussidiaria.

Il rapporto di sussidiarietà, oltre che da clausole espresse, potrebbe essere desunto da implicite relazioni tra le fattispecie incriminatrici, atteggiandosi alla stregua di principio generale del sistema e attribuendo all’interprete una discrezionalità che i detrattori di tale teoria non apprezzano. Le clausole espresse, a loro volta, si dividono in determinate, allorquando si riferiscano ad una precisa disposizione (es. art. 316 ter, c. 1), e indeterminate, quando facciano riferimento generico a un più grave reato (art. 615-bis, c. 2).

Tale ricostruzione si salda al caso oggetto di analisi da parte della Suprema Corte.

La Cassazione osserva, innanzitutto, che la questione relativa all’esistenza (o meno) di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l’applicazione – in via esclusiva – del criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore.

Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite anche con specifico riguardo al tema, che qui interessa, del concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria apparentemente regolanti lo stesso fatto, nel qual caso deve trovare applicazione esclusivamente – una volta positivamente riconosciuto il conflitto – la disposizione che risulti speciale (rispetto all’altra) all’esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte.

Alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. pen., sez. I, 29 marzo 2017, n. 34107) avevano concordemente escluso, in casi come quello di specie, la possibilità di applicazione del criterio della specialità sancito dagli artt. 15 c.p. e 9 legge n. 689 del 1981, rilevando l’evidente assenza di coincidenza strutturale tra la fattispecie penale di cui all’art. 437 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 179, comma 2, cod. strada.

A tal fine, sono stati valorizzati i seguenti argomenti interpretativi: a) i beni giuridici tutelati sono diversi (rispettivamente sicurezza della circolazione stradale e sicurezza dei lavoratori); b) il reato di cui all’art. 437 c.p. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell’art. 179 cod. strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa; c) la condotta sanzionata dall’art. 179 cod. strada non presuppone che l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l’autore della condotta incriminata dall’art. 437 c.p., e cioè col soggetto responsabile dell’alterazione, che ben potrebbe essere diverso; d) la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo.

La Suprema Corte aderisce a tale ricostruzione e ritiene non condivisibile il diverso indirizzo ermeneutico proposto da Cass. pen., Sez. 1, 9 aprile 2019, n. 18221, secondo cui il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 cod. strada, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all’art. 437 c.p., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro (nelle motivazioni, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all’art. 437 c.p. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa).

Tale orientamento, infatti, costruisce la fattispecie in disamina come reato proprio, in quanto sostiene che l’art. 437 c.p. è applicabile solo nei casi in cui l’alterazione avvenga nell’ambito dell’organizzazione dell’attività di impresa da parte del proprietario o datore di lavoro.

Tuttavia, un indirizzo siffatto si pone – a giudizio della Corte – in contrasto, in primo luogo, con la lettera della legge, atteso che il reato in questione, attraverso l’univoco utilizzo, da parte del legislatore, del pronome “chiunque”, è ascrivibile a ogni persona che “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia”, e che, quindi, con tali modalità, pregiudichi o metta in pericolo la sicurezza degli ambienti di lavoro.

In secondo luogo, l’orientamento in questione non si concilia neppure con la ratio legis, poiché condurrebbe irragionevolmente ad escludere, ad esempio, dal suo raggio di azione, la condotta del lavoratore, il quale ometta di registrare l’effettiva circolazione del veicolo condotto, così ponendo a repentaglio la sicurezza propria e di colleghi che eventualmente viaggino con lo stesso mezzo.

Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.

Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: Cass. pen., Sez. Iª, 2 maggio 2025, n. 16471

Scarica il commento in PDF

L'articolo La Cassazione sui rapporti tra art. 437 c.p. e art. 179 cod. strada in una fattispecie di manomissione del cronotachigrafo da parte del conducente sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.