In tema di buonuscita, il provvedimento dell’amministrazione può essere revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni successivi al ricalcolo dell’indennità
14 Ottobre 2025|“In tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall’amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, all’ammontare dell’indennità ex art. 31, comma 1, d. P.R. n. 761 del 1979, trovando applicazione il disposto dell’art. 26, comma 6, del d. P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R.
In tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’esatto ammontare della retribuzione è il presupposto di fatto necessario perché l’ente previdenziale possa effettuare il calcolo del trattamento spettante; pertanto, la sua errata comunicazione costituisce errore di fatto, non di diritto, imputabile, peraltro, non al detto ente previdenziale, ma al datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso previsto dall’art. 26, comma 6, del d. P.R. n. 1032 del 1973, trova applicazione il termine di cui al successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R.”.
Sono questi i due principi di diritto in applicazione dei quali la sezione lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19898 del 17 luglio 2025 ha rigettato il ricorso proposto avverso una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva accolto l’appello incidentale integralmente e, in parte, quello principale, in ordine alla rideterminazione al netto delle somme dovute.
In prime cure il Tribunale del capoluogo laziale aveva invece rigettato i sottesi ricorsi.
Più nello specifico, a detto giudice di merito, con distinti ricorsi, era stato chiesto di accertare l’illegittimità della pretesa di restituzione della somma erogata a titolo di indennità di buonuscita per la parte eccedente quanto loro dovuto.
In particolare, i ricorrenti contestavano l’errata individuazione del giorno di decorrenza del termine di decadenza annuale ex art. 30, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 1032/1973, in quanto -a loro avviso- questo avrebbe dovuto essere individuato non nella data di ricezione della comunicazione del datore di lavoro, ma in quella di emanazione dell’originario provvedimento di liquidazione del trattamento.
Da qui la proposizione del ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Con riguardo alla sollevata censura riferita alla motivazione della sentenza appellata, ritenuta (solo) apparente, l’ordinanza in commento è stata dell’avviso che la Corte territoriale abbia ritenuto di applicare, nella specie, l’art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 1032/1973, sul presupposto che l’errore in esame fosse stato compiuto dall’amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che la richiesta di restituzione dell’Inps non poteva che essere avanzata dal giorno della comunicazione, ad opera della medesima amministrazione, del provvedimento che comportava la variazione dell’indennità già erogata.
Si è trattato quindi di una ratio decidendi estremamente chiara ed enunciata in modo non “apparente”, che individua la disposizione da applicare sulla base dell’identità della pubblica amministrazione alla quale sarebbe da imputare l’erronea quantificazione dell’indennità.
Relativamente alla contestata violazione e falsa applicazione degli artt. 26, co. 6, e 30 co. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 1032/1973, il collegio di legittimità ha ritenuto la censura è infondata.
A ben vedere, infatti, come di recente chiarito sempre in sede di legittimità (v. Cass., Sez. Lav., ord. n. 15597/2024), “in tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall’amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento, con il quale l’amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, alla retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale, trovando applicazione il disposto dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R.”
Quello che nella fattispecie rileva è la motivazione della appena richiamata ordinanza, alla quale la decisione in commento fa rinvio (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in quanto ritenuta pertinente, ai fini della decisione, attesa l’analogia delle situazioni, concernenti l’ammontare dell’indennità di cui all’art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 761/1979 e non l’errato riferimento alla retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale.
Nei fatti, tutti i ricorrenti, ex dipendenti di un’università si erano visti ridurre dalla loro amministrazione di appartenenza lo stipendio utile alla determinazione del trattamento di fine servizio (con più specifico riferimento all’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 761/1979, da loro percepita in costanza di rapporto) e, quindi, richiedere dall’Inps il rimborso delle somme conseguite, a tale titolo, in eccedenza rispetto al dovuto.
In seconde cure la corte territoriale aveva accertato che l’istanza dell’Inps era stata formulata sulla scorta della rideterminazione dei dati retributivi da parte dell’amministrazione di provenienza comunicata nei 60 giorni precedenti e, quindi, le domande di restituzione prodotte dall’ente previdenziale erano del tutto legittime, ove fosse ritenuto applicabile il termine di 60 giorni dalla ricezione delle debite comunicazioni della pubblica amministrazione di appartenenza previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 1032/1973.
Punctum pruriens dell’esame di legittimità era pertanto quello di stabilire quale fosse la normativa rilevante che, ad avviso dell’ordinanza in commento, è rappresentata dagli artt. 26 e 30 del D.P.R. n. 1032/1973. L’art. 30 dispone che: “I provvedimenti adottati dall’amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d’ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.
Nel caso previsto dall’art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale”.
A sua volta l’art. 26 prescrive, invece, che: “L’indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio.
A tal fine l’amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all’amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.
In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall’amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all’amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell’indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima.
Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell’eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell’indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l’amministrazione statale competente è
tenuta a trasmettere all’amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l’amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell’indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell’indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell’indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.
Non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennità, previste dall’art. 4, si provvede su domanda degli interessati”.
La Corte d’appello di Roma ha ritenuto che la vicenda fosse regolata dall’art. 26, co. 6, del D.P.R. n. 1032/1973, applicabile in ragione del rinvio al medesimo fatto dall’art. 30, u.c., dello stesso decreto, diversamente dalla prospettazione fatta dai ricorrenti, secondo i quali verrebbe in rilievo l’art. 30, co. 2, prima parte e, quindi, essendosi verificato un caso di errore nella determinazione del TFS da parte dell’amministrazione del fondo di previdenza, la richiesta di restituzione della somma pagata in eccesso avrebbe dovuto essere avanzata entro un anno dalla data di emanazione del relativo provvedimento.
Seguendo questa interpretazione, le richieste di rimborso sarebbero state tardive.
L’ordinanza in commento è stata però dell’avviso di confermare la decisione di appello poiché, in tan senso depone un’interpretazione letterale della normativa, che tenga conto della presenza, nell’art. 30 citato, di un rinvio espresso all’art. 26, co. 6; inoltre, l’interpretazione sistematica conduce ad affermare che la ratio del sistema è di porre un termine fisso di un anno, decorrente dall’emanazione del provvedimento da correggere, qualora gli errori di calcolo o di fatto che lo inficiano siano da imputare all’ente che eroga il TFS (e, in questa evenienza, l’ente ha da subito tutti gli elementi per avvedersi del suo errore).
Diversamente, se gli errori de quibus sono dovuti ad inesattezze riferibili ad altre pubbliche amministrazioni, il termine per la revoca non può che essere computato da quando siffatte inesattezze sono rese note all’amministrazione del Fondo di previdenza, eventualità questa nella (recte, per la) quale il tempo per intervenire è più breve, proprio per evitare una eccessiva dilatazione dello spazio entro il quale il beneficiario può essere destinatario di provvedimenti di recupero.
Del resto, ad avviso dell’ordinanza in commento, non può non darsi rilievo alla posizione della pubblica amministrazione che paga la somma da restituire e che, quindi, deve essere messa in condizione di determinarla con piena cognizione di causa e, conseguentemente, se l’errore è suo, è giusto che il termine per il recupero decorra immediatamente; se invece detto errore è imputabile ad altra amministrazione è logico che debba guardarsi al momento nel quale l’amministrazione del Fondo di previdenza riceve le informazioni complete.
Orbene, questa è una conclusione che trova conferma nel disposto dell’art. 30, co. 2, parte seconda, il quale prescrive, sempre con riguardo alla rettifica in questione, che “nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti”.
Il collegio di legittimità ritiene inoltre che, a supporto di detta lettura, deponga anche un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni citate, ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost., che miri a garantire, in maniera ragionevole: da un lato, il buon andamento della pubblica amministrazione e l’efficacia della sua azione; dall’altro, l’affidamento di coloro che entrino in contatto con la stessa.
Del resto, l’art. 26, co. 6, del D.P.R. n. 1032/1973 si riferisce espressamente ai provvedimenti che “comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata” e, nella sua interezza, detto articolo richiama atti relativi alla liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinguerne la tipologia, ma unificandoli in base all’effetto.
L’ordinanza in commento ha ritenuto poi priva di pregio la considerazione (offerta dai ricorrenti) che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 26, co. 6, del D.P.R. n. 1032/1973 avrebbe dovuto essere inteso come ulteriore termine da iscrivere all’interno di quello decadenziale di un anno previsto per la correzione di eventuali errori nel calcolo dell’indennità in esame.
A ben vedere, infatti, il termine di sessanta giorni risponde alla medesima ratio del termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 30, co. 2, parte seconda, del medesimo decreto, il quale si riferisce alle ipotesi che si verificano “nei casi previsti dalle lettere c) e d)” del precedente comma 1. Le lettere c) e d) concernono, come sopra evidenziato, evenienze nelle quali “c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento” o “d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.
Orbene, in queste situazioni, detto termine è di sessanta giorni, similmente a quanto previsto dall’art. 26, co. 6, atteso che la rettifica avviene perché sono stati acquisiti dei nuovi elementi e sarebbe quindi contrario ai precetti di buona amministrazione, al principio di ragionevolezza e alla buona fede imporre alla pubblica amministrazione, per il recupero di somme indebitamente versate, un termine di decadenza breve di un anno come quello di cui all’art. 30, co. 1, del D.P.R. n. 1032/1973, decorrente dall’emanazione del provvedimento, ove l’erroneità del calcolo non sia dipesa da alcuna colpa della stessa amministrazione, ma da informazioni errate comunicate da altro ente.
Ad avviso dell’ordinanza in commento, neppure potrebbe sostenersi che si rischierebbe una dilatazione sine die del termine entro il quale la pubblica amministrazione potrebbe agire, atteso che, allora, la medesima esigenza dovrebbe porsi pure “nei casi previsti dalle lettere c) e d)” del comma 1 dell’art. 30 del D.P.R. n. 1072/1973.
Non condivisibile è, quindi, la considerazione sul punto evocata dai ricorrenti (mutuata da parte della giurisprudenza amministrativa), che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 26, co. 6, del D.P.R. n. 1032/1973 avrebbe dovuto essere inteso come ulteriore termine da iscrivere all’interno di quello decadenziale di un anno previsto per la correzione di eventuali errori nel calcolo dell’indennità in esame.
Del resto, non è chiaro come possa inserirsi all’interno del termine annuale di decadenza ex art. 30, co. 1, del D.P.R. n. 1032/1973, decorrente dall’emanazione del provvedimento di cui è causa, un ulteriore e più breve termine di decadenza specificamente indicato per una situazione particolare e il cui dies a quo è un evento successivo alla detta emanazione.
Di conseguenza, ad avviso della Corte, la soluzione più ragionevole e più rispondente alla lettera e allo scopo della legge è che “il nostro legislatore, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di correggere l’estremo rigore del termine annuale di decadenza di cui all’art. 30, comma 1, d. P.R. n. 1032 del 1973 – che risponde, nella sua brevità e nella sua immediata decorrenza, alla volontà di garantire l’affidamento dei destinatari dei provvedimenti – in alcune particolari situazioni, espressamente indicate, nelle quali circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà della P.A. erogatrice del trattamento consigliano di permettere un recupero successivo degli importi entro, però, un lasso di tempo ancora più breve del precedente (appunto, sessanta giorni).”
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 17 luglio 2025, n. 19898
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