Il riparto degli oneri risarcitori nel demansionamento tra autonomia del danno morale e dovere di mitigazione ex art. 1227 c.c.
16 Marzo 2026|Il demansionamento professionale non si configura come una semplice violazione dei doveri contrattuali, ma rappresenta un evento lesivo plurioffensivo che incide profondamente sulla dignità e sulla salute del lavoratore. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32359 dell’11 dicembre 2025 ha affrontato la vicenda di un dipendente bancario, originariamente inquadrato come responsabile del centro estero, successivamente declassato alle mansioni di sportellista – cassiere.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del lavoratore in punto di liquidazione dei danni, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, censurando l’errore metodologico della c.d. “liquidazione unitaria”. Gli Ermellini ribadiscono che, ai sensi degli artt. 2056 e 2059 cod.civ., il danno morale soggettivo ha una propria autonomia ontologica. Esso, consistente nella sofferenza interiore e nell’umiliazione per la perdita di prestigio professionale, non può essere assorbito nel danno biologico né in quello patrimoniale alla professionalità, ma esige una valutazione distinta in relazione alla concreta lesione subita in violazione dell’art. 2103 cod.civ.
Sotto il profilo della quantificazione, l’ordinanza valida il parametro equitativo dei “due mesi di retribuzione per anno di dequalificazione” ex art. 1226 cod.civ., coordinandone l’applicazione con il nesso di causalità di cui all’art. 1223 cod.civ.
L’importo potenziale di euro 79.415,49 viene infatti ridotto alla cifra finale di euro 50.000,00 in forza dell’art. 1227 cod.civ., poiché il sistematico rifiuto di proposte professionali equivalenti nel settore commerciale, opposto dal lavoratore per ragioni di residenza, attenua il legame tra l’inadempimento e il danno. L’onere di mitigazione di cui all’art. 1227, comma 2, cod.civ. esclude, infatti, il ristoro integrale laddove l’impoverimento professionale derivi da scelte soggettive del danneggiato che preferisca ruoli esecutivi pur di non accettare trasferimenti. In questo senso, la necessità di una liquidazione analitica tra conseguenze biologiche, morali e professionali si coordina con l’obbligo di tutela della personalità morale del dipendente imposto dall’art. 2087 cod.civ., ma trova un limite invalicabile nel principio di causalità di cui agli artt. 1223 e 2056 cod.civ.
Dunque, la personalizzazione del danno, basata sulle Tabelle di Milano citate nel provvedimento, non può prescindere da un esame della condotta complessiva delle parti. Essa deve riflettere l’effettiva incidenza dell’inadempimento sulla vita del lavoratore, depurandola da componenti di sofferenza o di perdita professionale riconducibili a rifiuti ingiustificati di alternative occupazionali coerenti con l’inquadramento posseduto.
Federica Filippi, dottoressa in giurisprudenza
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32359
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