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Il licenziamento intimato dall’amministratore giudiziario non presuppone il rispetto delle garanzie dell’art. 7 st. lav.

4 Maggio 2025|

Con l’ordinanza n. 2803 del 5 febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento intimato dall’amministratore giudiziario, ed esprime il principio secondo cui quest’ultimo ha il potere di risolvere i rapporti di lavoro – su autorizzazione del giudice – senza dovere seguire le garanzie procedimentali dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, purché la decisione sia adeguatamente motivata.

La fattispecie

Nel caso esaminato l’amministratore giudiziario aveva proceduto al licenziamento del direttore tecnico dell’azienda senza alcun procedimento disciplinare e mentre il lavoratore era in malattia.

A sostegno del recesso, veniva specificato che il dipendente risultava persona sottoposta alle indagini per reati inerenti al traffico illecito di rifiuti.

È doveroso precisare che l’art. 56 del D. Lgs. c.d. “Codice Antimafia” attribuisce all’amministratore giudiziario il potere di risolvere i contratti in essere senza necessariamente addurre un grave inadempimento, laddove sussistano esigenze di ordine pubblico che sostengono l’atto negoziale.

Nel caso dei contratti di lavoro, il principio ha quale ulteriore corollario il fatto che le esigenze di ordine pubblico possono far soccombere le garanzie proprie del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Si legge nella disposizione sopra citata: “l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto … ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.

Il licenziamento veniva impugnato dal lavoratore che deduceva la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 e valorizzava il fatto che il giudice del riesame cautelare aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di cui era accusato.

Il Tribunale rigettava il ricorso, evidenziando che il regime di amministrazione giudiziaria – improntato ad una ratio di salvaguardia dell’ordine pubblico – sottraeva il licenziamento alle garanzie procedimentali del licenziamento disciplinare.

Per l’effetto, le esigenze di ordine pubbliche risultavano prevalenti rispetto ai fatti dedotti dal lavoratore, rendendo sostanzialmente irrilevanti l’assenza del fumus commessi delicti e l’avvenuto dissequestro dei suoi beni.

Il lavoratore presentava appello e il giudice del gravame riformava la sentenza, ordinando la reintegra del lavoratore.

Nell’affermare la illegittimità del recesso, la Corte valorizzava le medesime circostanze sopra indicate (esito favorevole del riesame), che escludevano al contempo le condizioni di incompatibilità per ricoprire la carica di amministratore giudiziario di cui all’art. 35 del D. Lgs. 159 del 2011.

Ed infatti, la disposizione citata vieta di ricoprire la carica di amministratore giudiziario soltanto alle “persone condannate a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all’articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale”.

Pertanto, la Corte – nell’affermare la illegittimità del licenziamento – estendeva analogicamente l’ambito operativo della norma di cui sopra, pur limitato testualmente alle condizioni di incompatibilità dell’amministratore giudiziario.

Le motivazioni

La società presentava ricorso in Cassazione deducendo, tra i vari aspetti, il fatto che la decisione impugnata avesse erroneamente condizionato la legittimità del licenziamento alla sussistenza delle condizioni soggettive di cui all’art. 35 del c.d. Codice Antimafia, “estendendone indebitamente l’ambito di applicabilità”.

L’articolo sopra citato riguardava infatti “soltanto la nomina di amministratore giudiziario”, mentre “l’unica norma rilevante è l’art. 56 del d.lgs. che consente la risoluzione del rapporto da parte dell’amministratore giudiziario senza che sia necessario il rispetto delle garanzie procedimentali del procedimento disciplinare, purché sia indicata la motivazione del recesso”.

Il motivo di ricorso è accolto e il Supremo Collegio – allineandosi ai precedenti sul punto (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26478; Cass. 10 luglio 2015, n. 14467; nel merito v. Trib. Tivoli 25 gennaio 2025, n. 76) – ribadisce che la normativa speciale si caratterizza per la prevalenza della “salvaguardia dell’ordine pubblico” e che quindi “l’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro in forza della previsione del citato art. 56”.

La Corte conferma che non trovano applicazione le garanzie procedimentali del disciplinare, precisando al contempo che la deroga non implica anche l’ingresso in un regime di libera recedibilità, “essendo … necessario che la risoluzione del rapporto contenga la specificazione dei motivi di recesso, in quanto principio generale in materia di licenziamenti”.

Danilo Bellini, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803

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