Grafici, giornalisti redattori e collaboratori fissi: il puzzle della qualificazione nelle redazioni giornalistiche*
30 Aprile 2025|Lo scenario
Le redazioni giornalistiche, al di là della tipologia di prodotto editoriale che sono chiamate a confezionare, sono affollate di eterogenee maestranze: grafici, giornalisti professionisti e pubblicisti, collaboratori fissi, redattori, editorialisti e corrispondenti vari, un vero e proprio puzzle di professionalità che spesso tendono a sovrapporsi nell’incerta sussunzione interna alla dicotomia autonomia – subordinazione.
La cd. “cucina redazionale”, infatti, è il luogo in cui lavorano – spesso a distanza e senza orari fissi – elevate professionalità, tutte contraddistinte dalla creatività personale nello svolgimento delle proprie mansioni, in cui l’eterodirezione del potere direttivo si attenua al punto da essere confuso con il “potere di coordinamento”, più o meno consapevolmente.
L’intelligenza artificiale, nel semplificare al massimo grado la redazione dei testi e il montaggio dei file multimediali, ha ulteriormente complicato la vita dell’interprete, sparigliando i tasselli del puzzle e spingendo la giurisprudenza a definire nuove chiavi ermeneutiche.
Inoltre, preliminarmente alle differenziazioni concettuali che di seguito saranno svolte, occorre far chiarezza in merito alla figura professionale del giornalista.
Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la legge non definisce il giornalista, né la professione di giornalista. Tuttavia, elementi definitori possono trarsi dalle norme della contrattazione collettiva e dalla legge professionale”; tale professione è da “intendersi come quell’attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione (per tutte Cass. 1/2/2016, n. 1853 e Cass. 29/08/2011, n. 177723)” (Cass. S.U., 28 gennaio 2020, n. 1867).
Le pronunce
In questo articolato contesto vanno letti i tre arresti giurisprudenziali oggetto di nota.
Anzitutto la sentenza della Cassazione n. 33561 del 20 dicembre 2024, che rappresenta l’ultima pronuncia di legittimità in materia (al netto di Cass. n. 35318 del 31.12.2024, che tuttavia riguarda la mancata contribuzione ad INPGI di somme legate all’esodo di giornalisti), secondo la quale costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto “l’assegnazione di una zona specifica da curare e da coprire per gli articoli, la continuità della prestazione, l’assenza di ferie, il carattere giornaliero dei contatti con la redazione, l’invio quotidiano delle notizie, la ricezione costante di indicazioni sulla lunghezza degli articoli da scrivere e sui tempi di consegna degli stessi”.
Una vicenda giudiziaria che – come in tanti altri casi – ha tratto origine dalla riqualificazione operata dal personale ispettivo ex INPGI, soggetto che detiene autonoma pretesa contributiva.
Preso atto del verbale ispettivo e delle concordanti dichiarazioni dei testi, i giudici di legittimità hanno confermato che la società ricorrente è debitrice all’Ente previdenziale per contributi e sanzioni, atteso che l’attività svolta dai sette giornalisti riqualificati era continuativa e volta ad assicurare le esigenze di uno specifico settore con zona assegnata ed organizzazione in caso di assenza per ferie, così da non lasciare scoperti i territori assegnati, oltre ai contatti giornalieri con la redazione e l’invio quotidiano di articoli a lunghezza predeterminata dalla stessa testata committente.
La Suprema Corte si pone espressamente in continuità con la propria Ordinanza n. 5436 del 25 febbraio 2019, la quale, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, ha chiarito che “occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”.
Tra l’altro, ancora una volta è stato chiarito che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
I verbali ispettivi, infatti, per la parte non oggetto di affermazione fidefacente, sono liberamente apprezzati dal giudice, “il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli”.
La sentenza, ancorché particolarmente sintetica nella sua ricostruzione della natura legale di simili professionalità, mostra indubbiamente profili di innovatività negli indici della subordinazione presi in riferimento.
Ed infatti, il precedente di legittimità ad essa più recente in materia, ovvero la pronuncia della Cassazione del 2 agosto 2024, n. 21833, aveva concluso che “per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso”, di cui all’art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la “responsabilità di un servizio” va intesa come l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione”, atteso che nel caso di specie il giornalista “svolgeva un incarico stabile al punto da consentire all’editore di poter fare affidamento sulla collaborazione prestata per la rubrica con cadenza settimanale La citta degli animali, in tal modo risultando stabilmente inserito nell’organizzazione del datore di lavoro”.
In altri termini, nell’agosto del 2024 si era chiarito che uno dei più rilevanti indici di subordinazione del giornalista è il suo utilizzo volto a “coprire” stabilmente uno specifico settore di cronaca o determinati argomenti d’informazione, un impegno tale da generare affidamento nel ruolo ricoperto nell’organizzazione redazionale.
Nei paragrafi che seguono sarà presa in esame la sentenza del Tribunale di Bari del 18 novembre 2024, n. 4434, la quale è particolarmente significativa sugli elementi distintivi in essere tra le figure del “collaboratore fisso” e del “redattore”.
La natura subordinata del giornalista “collaboratore fisso”
Al di là delle due più recenti sentenze di legittimità menzionate, in ordine agli elementi costitutivi della natura subordinata del giornalista, attesa l’elevata professionalità e il carattere creativo delle mansioni da egli rese, occorre brevemente ricostruire l’evoluzione giurisprudenziale in materia, insegnamenti tutti assolutamente attuali.
Ebbene, si è stabilito che “rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera”, (Cass. n. 12252 del 2003; cfr. anche Cass. n. 22785 del 2013; Cass. n. 5079 del 2009).
Si è ulteriormente precisato che, “Ai sensi dell’art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l’accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l’impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l’inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione aziendale” (Cass. n. 7020 del 2000; cfr. anche Cass. n. 7931 del 2000; Cass. n. 4797 del 2004)” (Cass., 18 dicembre 2018, n. 32699).
Parimenti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rilevato che “con specifico riguardo ai collaboratori fissi, si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico non quotidiano del collaboratore fisso, a condizione che sussistano i requisiti di cui all’art. 2 del c.c.n.l. di categoria del 1959, consistenti “nella continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un’attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza, per effetto del quale l’impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l’altra” (Cass. 17/06/1997, n. 5432; Cass.27/6/1990, n. 6512; più di recente, Cass. 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065)” (Cass. S.U., 28 gennaio 2020, n. 1867).
In altri termini, in un contesto di “subordinazione attenuata” connaturale alla creatività e all’autonomia esecutiva di prestazioni intellettuali “ai fini dell’individuazione del vincolo della subordinazione, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa, l’avere assicurato, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, con il permanere nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro (Cass. 7/10/2013 n. 22785; Cass. 2/4/2009 n. 8068; Cass. 12/2/2008 n. 3320; Cass. 6/3/2006 n. 4770; Cass. 9/4/2004 n. 6983; Cass. 29/11/2002 n. 16997; Cass. 12/8/1997 n. 7494; Cass. 9/8/1996 n. 7372; Cass. 28/7/1995 n. 8269)” (Cass., 11 giugno 2019, n. 15610).
Più di recente, il Tribunale di Roma si è espresso in merito alla “stabilità”, ovvero l’inserimento continuativo ed organico del giornalista nell’organizzazione redazionale, che indubbiamente rappresenta uno dei tratti discretivi cardine nell’indagine ermeneutica da svolgersi sulla natura di tali collaborazioni: “In senso del tutto conforme ai principi sin qui esposti sono le sentenze della Suprema corte nn. 12079/2003, 4338/2002, 4770/2006, secondo le quali, in sintesi, sono configurabili gli estremi della subordinazione, tenuto conto del carattere creativo del lavoro, ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, una sostanziale disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, disponibilità che – di fatto – non può venir meno per il solo fatto che il soggetto rifiuti talvolta la stesura del pezzo.
Parimenti, si è confermato che non si può escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni.
Al contrario, costituiscono indici negativi, ostativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione, la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (C. 8068/2009).
In conclusione, dunque, in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, “il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa (così Cass. 7 settembre 2021 n. 24078 e Cass. 7 ottobre 2013 n. 22785)”, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (così, la citata Cass. n. 8068)” (Trib. Roma, sentenza del 23 novembre 2022).
Tra l’altro, scarso valore probatorio è da accordarsi alla “modalità di pagamento (a pezzo pubblicato) perché ciò che rileva è l’acquisita prova dello stabile inserimento delle giornaliste nell’organizzazione editoriale, conformemente a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche” (Corte di Appello di Roma, sentenza del 12 ottobre 2023).
La distinzione tra giornalista “collaboratore fisso” e “redattore”
Al di là della natura della fattispecie, venendo alla distinzione tra giornalista avente qualifica di “collaboratore fisso” e “redattore”, è doveroso tenere in considerazioni le declaratorie interne al Contratto Nazione di Lavoro dei Giornalisti (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153):
– i collaboratori fissi sono “giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2 CNLG);
– la qualifica di redattore spetta “oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate” (art. 5 CNLG).
Non trattasi di una differenza di poco conto o meramente dottrinale, atteso che “l’appartenenza all’uno o all’altro inquadramento contrattuale si riflette – in base al CNLG (artt. 2 e 5) – innanzitutto sul piano economico, spettando al redattore ordinario una qualifica superiore rispetto a quella del collaboratore fisso” (Tribunale di Bari,18 novembre 2024, n. 4434).
Ad operare una distinzione interpretativa tra queste affini figure professionali è il Tribunale di Bologna, secondo cui “il Redattore svolge attività giornalistica con orario a tempo pieno, con vincolo di esclusività e con lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 5 del CCNL di settore, consistenti nella scelta, revisione ed impaginazione degli articoli, nella titolazione ed impostazione del Menabò, nella partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale e nella verifica degli articoli redatti dai collaboratori e dai corrispondenti>>; <<l’attività giornalistica svolta dal collaboratore fisso è caratterizzata invece dallo svolgimento non quotidiano di attività giornalistica pur con continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità dei servizi, senza peraltro il vincolo dell’esclusività e senza lo svolgimento delle ulteriori attività sopra indicate, che caratterizzano la figura del Redattore ordinario” (Trib. Bologna, sentenza dell’8 agosto 2023).
Adesiva rispetto alla Corte emiliana, la Corte di Appello di Roma – nel ritenere legittima la riqualificazione di tre giornalisti nel superiore ruolo di Redattori, operata da ispettori ex INPGI – ha ribadito che “requisito imprescindibile della qualifica di redattore è la quotidianità della prestazione resa” e che “La figura professionale del redattore, poi, per come delineata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, implica l’inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione all’impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse e similari (Cass. 27 marzo 1998, n. 3272)” (Corte di Appello di Roma, sentenza del 12 ottobre 2023).
Si rileva che quest’ultimi due arresti di merito evidentemente “poggiano” sui chiarimenti offerti dalle predette Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali “Al redattore è richiesta una quotidianità dell’impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; Cass. 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, n. 13945). Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta “cucina redazionale”, partecipa alle riunioni di redazione, al “disegno” e all’impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami).
Diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell’apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla “cucina” redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell’imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell’azienda anche negli intervalli tra più prestazioni.
L’idea di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa – segnata solo dalla quotidianità della prestazione – ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell’esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell’una rispetto all’altra […]
E anche l’esclusività della prestazione, tipica del giornalista professionista – al quale soltanto, come si è detto, può essere attribuita la qualifica di redattore secondo la contrattazione collettiva – trova la sua ratio nell’esigenza di imporre al giornalista con maggiore professionalità di impiegare le sue energie lavorative nell’ambito della sola attività giornalistica.
Queste ragioni non sono invece ravvisabili nell’attività del collaboratore fisso, al quale non solo non è richiesta la quotidianità della prestazione ma nemmeno la esclusività del lavoro giornalistico rispetto ad altre professioni o impieghi, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso” (Cass. S.U., 28 gennaio 2020, n. 1867).
Non da ultima in termini di importanza, è doveroso tenere in considerazione il recente arresto del Tribunale di Bari, secondo cui il diverso atteggiarsi del vincolo di “disponibilità” del giornalista si atteggia diversamente a seconda della qualifica assunta all’interno della redazione e costituisce il preponderante indice di differenziazione tra collaboratori e redattori.
Nello specifico “il collaboratore fisso mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità, ai lettori della “testata”, un flusso di notizie di una specifica e predeterminata area dell’informazione attraverso la redazione sistematica di articoli (cfr. in termini, Cass. n. 2236 del 2016); la figura del redattore, invece, si differenzia per il particolare inserimento nella organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana e con l’osservanza di un orario di lavoro) e postula una attività diretta alla programmazione e formazione del prodotto finale (come, ad esempio, la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) (cfr. in termini, Cass. n. 29182 del 2018; Cass. n.14913 del 2009; Cass. n. 3272 del 1998)” (Trib. di Bari, 18 novembre 2024, n. 4434).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame il giudice pugliese ha concluso per l’inquadramento del lavoratore nella qualifica di collaboratore fisso e non in quella di redattore.
Dalle risultanze processuali è emerso che le prestazioni si caratterizzavano per la continuità ma non per la loro quotidianità (“tanto è vero che il ricorrente non aveva un orario di lavoro predeterminato, né una postazione fissa all’interno dell’“Agenzia”).
Il ricorrente, infatti, “con la sua attività continuativa assolveva alle esigenze informative di un determinato settore della vita sociale (quale è stato quello relativo alla attività parlamentare della regione Puglia) assumendo, per tale via, la responsabilità del servizio ed un vincolo di dipendenza nei confronti della redazione-datrice di lavoro, ma non partecipava, in stretta coordinazione con i redattori, alla produzione del giornale (rectius “alla programmazione e formazione del prodotto finale”)”.
Il “giornalista redattore” e la sua differenza con il “grafico”
In ordine ai criteri discretivi da avvalorare nel raffronto tra il “giornalista redattore” e il dipendente “grafico” all’interno di una redazione stampa, è doveroso anzitutto prendere in considerazione il CNLG.
Emerge infatti come le parti sociali, all’interno della sezione “utilizzo dei sistemi editoriali”, abbiano inteso espressamente mettere in luce una loro netta distinzione: “Nell’organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del CdR alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. […]
Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art.9 – sono riservati alla sola redazione […]
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuati esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capiredattori, dai capiservizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza. […]
Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le funzioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l’ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l’eventuale modifica delle medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnologiche del sistema” (CNLG, pagg. 51 – 52).
Venendo alla giurisprudenza, le due figure sono state esaminate dalla Suprema Corte nel 2018, la quale ha ritenuto “che costituisce attività giornalistica – intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione – l’attività svolta dal grafico il quale, mediante l’espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime – pur nell’eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore – un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall’attività del poligrafico il cui contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare (Cass. 1° febbraio 1996, n. 889; Cass. 12 marzo 2004, n. 5162; Cass. 5 marzo 2008, n. 5926 cit.; Cass. 25 giugno 2009, n. 14913; Cass. 18 marzo 2016, n. 5456) […]
Quindi, pur tenendo conto delle indicazioni della linea giornalistica il M., sulla base degli argomenti delle notizie, determinava in modo del tutto autonomo sia il contenuto dei titoli (non limitato quindi alla sistemazione logica o grafica delle parole) sia il testo che li accompagnava, così da attribuire più o meno risalto presso l’utente e catturarne immediatamente – “a colpo d’occhio” – l’attenzione, intensificando l’efficacia del mezzo e conferendo alle notizie medesime un valore comunicativo ulteriore. In tal modo egli partecipava al servizio di informazione (significativa è, sul punto, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui: “l’informazione era sostanzialmente resa proprio attraverso le icone e la grafica”)” (Cass., 15 novembre 2018, n. 29411).
In considerazione di quanto precede, dunque, il “poligrafico” è colui che esegue le mere operazioni di impaginazione e montaggio senza “entrare” nel processo creativo di “confezionamento della notizia”; senza, dunque, per il tramite di nuove tecnologie digitali, modificare e/o integrare e/o rafforzare il significato dei testi trasmessigli dai giornalisti della redazione.
Ebbene, al di là dell’inquadramento convenuto dalle Parti, si è in presenza di redattori allorquando il personale grafico partecipi alla cd. “cucina redazionale” delle notizie stampa con un rilevante apporto creativo nella fase strumentale alla loro divulgazione:
– commentando la notizia e chiarendo il significato del testo giornalistico ricevuto “in gestione” attraverso l’inserimento di titoletti, sottopancia e libera scelta di immagini grafiche esplicative da abbinarvi;
– conferendo alla notizia un certo risalto, un valore comunicativo finalizzato a catturare “a colpo d’occhio” l’attenzione dei lettori;
– meglio esplicitando, attraverso l’impaginazione grafica (anche e soprattutto nei casi del montaggio video) il contenuto informativo “a monte” predisposto dal giornalista, con il relativo valore comunicativo della notizia che varia in maniera sostanziale.
Eugenio Erario Boccafurni, dottore di ricerca e responsabile del processo pianificazione della Direzione interregionale del lavoro del Centro
*Le considerazioni espresse nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non rappresentano in alcun modo il punto di vista dell’Amministrazione di appartenenza (INL).
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 2 agosto 2024, n. 21833; Cass., ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33561; Trib. Bari, 18 novembre 2024, n. 4434
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