Esiste ancora il 28?
12 Novembre 2025|Chi ha la memoria storica per ricordare un’epoca in cui chi difendeva le aziende non poteva permettersi un atteggiamento spocchioso di superiorità e di disprezzo, come talora capita di rilevare oggi, ricorderà che vi era un’azione ancora più temuta del 18: il 28.
Ecco ora due decisioni sintomatiche della tendenza al ridimensionamento del diritto del lavoro in generale, ma anche sindacale in particolare.
Cass., ordinanza, 16 agosto 2025, n. 23372 esclude che sia perseguibile con un 28 l’emanazione di una legge regionale destinata a interferire con le attività sindacali, anche se, in violazione dell’art. 117, co. 2, Cost., dirottava i fondi stabiliti dal CCNL dell’area dirigenziale al comparto non dirigenziale legando le mani al sindacato, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, una P.A. è comunque tenuta a conformarsi a una norma di legge, fino a quando sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Peccato però che in tutti i precedenti di Cassazione citati nella motivazione si discutesse di azioni risarcitorie intentate da dirigenti nei confronti di amministrazioni statali, non regionali.
In questo caso, la Regione, è ovvio, era tenuta a eseguire le leggi, per illegittime che fossero.
E le leggi fatte da chi? Ma è ovvio: dalla stessa Regione. La regione legislatrice e la regione amministrazione non sarebbero lo stesso soggetto giuridico, anche se lega le mani al sindacato: a volte, a saper ben maneggiare le gride, davvero nessuno è reo, e nessuno è innocente.
Trib. Ferrara, 2 settembre 2025, n. 155 si occupa di uno sciopero dei lavoratori in appalto.
Vent’anni fa una nota produttrice di autocarri, dopo avere esternalizzato due reparti di produzione a monte, ha cercato di vanificare uno sciopero nelle lavorazioni “terziarizzate” che ostacolava l’intera catena produttiva ponendo in “libertà” per tre giorni i propri tremila lavoratori.
Ne è seguito un contenzioso acceso in sede giudiziaria, che si è potuto risolvere in via conciliativa solo con importanti concessioni a lavoratori e sindacato.
Oggi a Ferrara qualcuno ha avuto un’idea migliore: ha sostituito i lavoratori terziarizzati con dei veri e propri crumiri, e il Tribunale, nella persona del medesimo giudice, con la sentenza n. 155/2025, senza considerare l’incompatibilità sancita da Corte cost. 15 ottobre 1999, n. 387, ha respinto sia la fase sommaria sia l’opposizione del 28 proposto da parte sindacale contro committente e appaltatore.
Per quale ragione? Perché il 28 ha come legittimato passivo solo il formale datore di lavoro, e se la giurisprudenza consente al datore di lavoro di fronteggiare l’interruzione o il calo della produzione utilizzando altri lavoratori presenti nell’organico aziendale, ci si chiede per quale ragione l’azienda committente di un appalto genuino dovrebbe subire le conseguenze dell’astensione dal lavoro dell’impresa appaltatrice senza far nulla per attenuarne le conseguenze.
Omette di considerare che l’ingerenza del committente nelle lavorazioni appaltate rende illecito l’appalto, e che in tal caso il committente assume veste di datore di lavoro.
Omette di considerare che, se il diritto penale conosce il concorso dell’esterno nel reato proprio, a maggior ragione nel diritto civile chi concorre a un illecito ne deve rispondere.
Omette di considerare che la giurisprudenza di Cassazione, sui limiti del crumiraggio anche solo interno, è tutt’altro che univoca (si vedano, per es., Cass. 16 dicembre 2009, n. 26368, Cass. 3 giugno 2009, n.12811, Cass. 9 maggio 2006, n. 10624).
Omette di considerare che, pertanto, l’onere della prova di non avere avuto l’intento di reprimere il diritto di sciopero dovrebbe gravare sulle società convenute.
Omette di considerare, quanto all’attualità, la portata intimidatoria della condotta: in questo caso, non solo sul singolo sciopero, ma su qualsiasi sciopero di una lavorazione “terziarizzata” per gli anni a venire.
Ma la conseguenza che ne deriva finisce per essere: fate pure, basta trovare la triangolazione opportuna, e siete liberi di legare le mani a quel che resta del sindacato e di vanificare ogni sciopero.
Bisognerebbe interrogarsi, una buona volta, sui fondamenti teoretici e filosofici del ridimensionamento delle tutele in materia di lavoro: ma non è operazione che si possa compiere nel breve spazio di una nota a sentenza.
Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia
Visualizza i documenti: Trib. Ferrara, 2 settembre 2025, n. 155; Cass., ordinanza 16 agosto 2025, n. 23372
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