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Critiche a mezzo social e licenziamento

6 Maggio 2025|

Un sacerdote gesuita anni fa mi fece notare che la lingua, a volte, è più veloce del pensiero.

Parafrasando il gesuita, si può dire che la tastiera a volte è anche più veloce della lingua.

Tra gli inconvenienti che il fenomeno può provocare vi sono procedimenti penali, cause risarcitorie, persino procedimenti disciplinari a carico di magistrati e, in materia di lavoro, il licenziamento.

L’art. 595 c.p. definisce la diffamazione il fatto di chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

L’art. 21 Cost., l’art.10 CEDU e l’art.1 SL garantiscono il diritto di espressione del pensiero.

La giurisprudenza civile, penale e del lavoro sui limiti di continenza formale, continenza sostanziale e pertinenza del diritto di critica non è nuova.

Ciò che è nuovo è la verifica dei limiti al diritto di critica con i nuovi mezzi di comunicazione.

Tra gli arresti più recenti, Cass., 28 febbraio 2025, n. 5334, dopo che il Tribunale aveva accolto e la Corte d’appello respinto il ricorso, p.m. conforme, accoglie il ricorso di un lavoratore licenziato che aveva espresso critiche in un gruppo whatsapp, poiché la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell’intento di mantenere segrete le stesse, e che le caratteristiche tecniche del whatsapp riflettono in modo inequivoco la volontà del mittente di escludere terzi dalla conoscenza del messaggio e soddisfano il requisito della segretezza della corrispondenza.

Cass., 28 febbraio 2025, n. 5331, dopo che il Tribunale aveva accolto e la Corte d’appello respinto il ricorso, p.m. difforme, accoglie il ricorso di un lavoratore licenziato, poiché la critica è per definizione espressione di dissenso e può anche consistere in uno sfogo, e che non riveste particolare rilievo nel caso in esame il mezzo utilizzato, il sito aperto alle recensioni di qualsiasi persona.

Cass., Ord. 12 febbraio 2025, n. 3627, pronunciata in Camera di consiglio, dunque priva di valore nomofilattico, accoglie il ricorso di un medico licenziato dopo che aveva inviato all’indirizzo di posta elettronica del prof. e, per conoscenza, a tutti i medici dell’istituto (n. 147), una e-mail, poiché il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza non è suscettibile di censura in sede di legittimità, mentre è certamente consentito a questa Corte la verifica del rispetto dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato.

Cass., Ord. 29 gennaio 2025, n. 2058 rigetta il ricorso di una lavoratrice licenziata per dei posts pubblicati su facebook, dopo che il Tribunale penale l’aveva condannata per diffamazione.

Cass., Ord. 18 dicembre 2024, n. 33074 rigetta il ricorso di un’azienda, dichiarando che la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le espressioni offensive nei confronti del datore di lavoro non possono costituire giusta causa di licenziamento laddove siano contenute in comunicazioni dirette ad un determinato gruppo di persone e non ad una moltitudine indeterminata (cfr. Cass. n. 21965 del 2018; conf. Cass. n. 27939 del 2021). Il principio espresso da Cass., 28 febbraio 2025, n. 5334, dunque, non è nuovo.

CEDU 7 maggio 2024, n. 49014/16 dichiara che Il licenziamento di un’insegnante (donna) dovuto alla pubblicazione sui social media di foto che mostrano momenti di intimità con la partner durante i viaggi o alle feste costituisce una indebita ingerenza nel diritto della stessa al rispetto della sua vita privata, lesivo dell’art. 8 della Cedu.

Cass. pen. 10 luglio 2024, n. 38135 dichiara che la pubblicazione su un social network di frasi offensive integra il delitto di diffamazione anche se il destinatario partecipa attivamente alla discussione.

Cass. pen. 2 luglio 2024, n. 36217 dichiara che la divulgazione di contenuti offensivi tramite messaggistica privata all’interno di social network può configurare il reato di diffamazione se risulta dimostrata la comunicazione a più persone, anche se l’autore non aveva consapevolezza che il messaggio potesse essere accessibile a terzi, a titolo di dolo eventuale.

Cass. pen. 4 marzo 2024, n. 5701 dichiara non essere sufficienti a far ritenere l’implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato (nella specie, canale Facebook privato).

Cass. pen. 27 ottobre 2023, n. 46496 dichiara che si deve tenere conto del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato. Ciò è tanto più vero quando si discuta di commenti pubblicati sui social networks, dove è frequente l’uso di espressioni forti, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 10 della Cedu, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi questioni di interesse pubblico.

A monte, l’impiego dei nuovi mezzi di comunicazione richiede dunque una certa cautela.

Del messaggio scritto non è immediatamente percepibile la reazione che esso provoca nell’interlocutore: specie in un gruppo, e in un gruppo in cui chiunque può replicare con altrettanta impulsività.

Inoltre, il messaggio scritto ha il grosso difetto di rimanere scritto.

Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia

Visualizza i documenti: Cass., 28 febbraio 2025, n. 5331; Cass., 28 febbraio 2025, n. 5334; Cass., ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3627; Cass., ordinanza 18 dicembre 2024, n. 33074; Cass., ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2058

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