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Corte di giustizia: decisa la questione sul riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratti a termine anteriori all’approvazione della Direttiva 1999/70

3 Ottobre 2024|

1. Il caso

Con la sentenza oggetto del commento, la Corte di giustizia si pronuncia sull’ordinanza di rimessione effettuata dal Tribunale di Padova il 22 giugno del 2023.

La causa viene decisa, con l’approvazione dell’avvocata generale (J. Kokott), senza conclusioni e dunque senza discussione orale, sulla base delle sole osservazioni scritte delle parti.

La questione discussa riguardava la richiesta di un dipendente del CNR di vedersi riconoscere integralmente l’anzianità di servizio prestato presso l’ente, in mansioni identiche, con tre contratti a termine stipulati nei periodi 2.11.1993-31.3.1995, 1.8.1995-1.8.2000, 4.9.2000-31.12.2001, quest’ultimo risoltosi anticipatamente per la, nel frattempo intervenuta, stabilizzazione del rapporto.

Il primo dei contratti era dunque iniziato e si era concluso prima dell’approvazione della Direttiva, il secondo era sorto prima della sua entrata in vigore ed era terminato nella fase tra l’approvazione e la sua entrata in vigore e il terzo, nella parte in cui ha avuto operatività prima della stabilizzazione, si era svolto tra la data di approvazione della Direttiva e quella del suo recepimento da parte dello stato italiano.

La Direttiva, infatti, approvata il 28 giugno 1999, prevedeva il suo recepimento da parte degli Stati membri entro la data del 10 luglio 2001, mentre il decreto legislativo 368, che la attuava, è del 6 settembre con entrata in vigore dal 24 ottobre 2001.

Il giudice padovano aveva sollevato la questione ricordando che esistevano due orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, uno di interpretazione restrittiva da parte dei giudici di merito (e condiviso da Cass. 22552/2016) secondo il quale, in sostanza, il principio d’irretroattività del diritto dell’Unione va interpretato nel senso che le norme di diritto sostanziale possono e debbono trovare applicazione esclusivamente alle situazioni di fatto sorte a partire dalla loro entrata in vigore, a meno che non sia lo stesso diritto dell’Unione a stabilirne la portata retroattiva.

Secondo tale impostazione, quindi, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva doveva trovare, nel caso specifico, applicazione solo per i rapporti che si erano svolti durante o successivamente alla data di approvazione della Direttiva, il che escludeva i primi due contratti dedotti in causa.

Il secondo orientamento, che aveva sostituito il primo, inaugurato da Cass. 15231/2020, richiamando numerose pronunce della Corte di giustizia, aveva invece ritenuto che anche contratti a termine che avevano avuto inizio e conclusione prima dell’entrata in vigore della normativa unionale, comportasse l’applicazione della clausola 4 della Direttiva.

Tanto in relazione, come era nel caso specifico, a circostanze che vengono influenzate dal ricorrere di detti contratti; ad esempio, nel calcolo dell’anzianità di servizio oggetto della causa, dovendo così essere calcolata  nella stessa misura in cui avviene per i rapporti sorti ad origine a tempo indeterminato.

Il Tribunale riteneva più fondato il primo orientamento, facendo leva su diverse pronunce della stessa Corte di giustizia (dal 1992 al 2015), nelle quali si afferma che la normativa unionale sopravvenuta si applica a rapporti che, pur sorti antecedentemente, erano comunque in corso al momento della sua approvazione, ma non si applica nelle ipotesi nelle quali venga in gioco una questione non conseguenzialmente legata all’evento ormai definito.

Ancora, secondo l’ordinanza di rimessione, le pronunce della Corte di giustizia affermano che le direttive non recepite possono dare diritto al risarcimento nei confronti dello Stato membro solo dal momento nel quale si verifica l’inadempimento e che, in tema di normativa sulla concorrenza,  esclude l’applicabilità della norma unionale sopravvenuta ai fini del risarcimento del danno a fatti conclusisi prima della scadenza del termine per il recepimento (sentenza del 22 giugno 2002, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494).

Ne conseguiva che, essendosi svolti e conclusi i primi due contratti in periodi precedenti all’entrata in vigore della Direttiva, il ricorrente non poteva avvalersi del divieto di discriminazione ivi previsto.

Il Tribunale chiedeva quindi alla Corte conferma della correttezza della sua tesi e che quindi la clausola 4, invocata dal ricorrente nella causa principale, si applicava solo al terzo contratto, svoltosi oltre la data fissata per il recepimento della direttiva.

2. La sentenza in commento

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è già stata oggetto di un commento su questa rivista (GALLEANO, Rimessione alla Corte di giustizia sul riconoscimento della anzianità di servizio di contratti a termine anteriori alla approvazione della Direttiva 1999/70, rivistalabor.it, 25 ottobre 2023), nel quale si si rilevava che l’anzianità di servizio era uno stato di fatto che si protraeva per l’intero rapporto e che il principio di non discriminazione, in particolare quello tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato era un principio presente nel nostro ordinamento ancor prima dell’approvazione della Direttiva 1999/70. Ad esso si rinvia per maggiori particolari sul punto.

La Corte di giustizia si pronuncia, con la sentenza in commento, con stretto riferimento alla lettera e allo scopo della Direttiva.

Innanzi tutto, ribadisce che la clausola 4 della Direttiva, per quanto riguarda “le condizioni di impiego”, sancisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a  tempo indeterminato.

In particolare, il punto 4 di detta clausola, prevede che “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. (sul punto cita le sentenze del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata; del 20 settembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, punto 26, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, punti 52 e 53).

In particolare, nella sentenza Valenza, punto 71, “la Corte ha già dichiarato che la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa autorità, a meno che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto tali periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una tale ragione oggettiva”.

Ora, nella fattispecie, risulta dagli atti di causa che il ricorrente nella causa principale, quando operava a tempo determinato, ha svolto attività del tutto assimilabili a quelle che è andato a svolgere dal momento dell’assunzione a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la discriminazione da questi denunciata, pare evidente, prosegue la Corte, che se fosse stato sin dall’inizio assunta tempo indeterminato, la sua anzianità di servizio decorrerebbe dal momento di tale assunzione. Risulta pertanto evidente la discriminazione operata.

Resta da chiarire se l’anzianità acquisita in data anteriore a quella di entrata in vigore della Direttiva possa considerarsi coperta dalla clausola 4 in ragione del periodo nel quale è maturata.

Dul punto, la Corte, accogliendo la tesi sostenuta in causa dalla Commissione europea, osserva che la situazione in esame pare analoga “a quella decisa nelle cause Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329), e del 7 novembre 2018, O’Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), che sollevavano la questione della presa in considerazione di periodi anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9)”.

In particolare, nella causa O’Brien (la n° 2: nella prima, C-393/10, era stato accertato il suo diritto alla pensione nella sua qualità di Barrister svolta nei tribunali inglesi). La Corte aveva ritenuto che il diritto alla pensione, maturando alla fine del rapporto, costituisse una situazione giuridica del lavoratore interessato che non può essere considerata definitivamente acquisita, se non quando tale lavoratore potrà effettivamente avvalersi di tale diritto ai fini della corresponsione della propria pensione di vecchiaia e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti.

La Corte ha quindi dichiarato “al punto 36 di quest’ultima sentenza che, quando la maturazione dei diritti alla pensione abbraccia periodi tanto precedenti quanto successivi alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81, si deve ritenere che la determinazione di tali diritti sia disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva, anche con riguardo ai periodi di anzianità anteriori alla data della sua entrata in vigore”.

In linea di principio la Corte ha infatti chiarito che “Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata)”.

Ne consegue che gli atti adottati nel recepimento di una Direttiva si applicano agli effetti futuri delle situazioni svoltesi in forza della precedente normativa, “salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 32]”, che nella specie non ricorrono.

Tali principi non possono dunque che applicarsi anche alla fattispecie dell’anzianità di servizio poiché, ai fini retributivi oggetto della causa, i periodi svolti con contratti a termine, anche se antecedenti all’entrata in vigore della normativa, possono essere fatti valere successivamente, nel periodo di svolgimento del contratto a tempo indeterminato, come avveniva nel caso specifico, dove si facevano valere diritti retributivi legati, appunto, all’anzianità di servizio.

Del tutto infondata risulta poi la posizione assunta dal governo italiano che sposava i dubbi del giudice rimettente. La Corte, infatti, osserva come il fatto che i contratti a termine si sono svolti e conclusi in data antecedente all’entrata in vigore della Direttiva 1999/70 non abbia rilevanza, poiché “l’anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza”.

Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e il fatto che quest’ultimo si sia “concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell’anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest’ultimo”.

Né, infine, ha rilevanza la giurisprudenza in tema di azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto alla concorrenza degli stati membri e dell’Unione, che è previsto in caso di cartelli e che risulta inapplicabile per fatti conclusi prima dell’approvazione della normativa poiché, come precisato nei punti dal 100 a 102 della sentenza Volvo), come visto citata anche dal giudice del rinvio, “tale soluzione era giustificata dalla particolare natura e dal particolare meccanismo di funzionamento di tale disposizione della direttiva 2014/104, la cui applicazione nel tempo esige l’esistenza di un cartello in corso”. Tale specifica situazione differisce radicalmente da quella di cui è causa.

La Corte, quindi, così conclude: “la clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.

3. Brevi osservazioni conclusive

La soluzione adottata dalla Corte a decisione della questione posta dal Tribunale di Padova era dunque prevedibile.

È comunque apprezzabile che il giudice nazionale interroghi la Corte ogni qualvolta ha dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

È vero che il rinvio pregiudiziale è obbligatorio solo per il giudice di ultima istanza (v. in PICCININI, PILEGGI, SASSANI, SORDI, Il processo del lavoro cinquant’anni dopo, GALLEANO, Sui procedimenti dinanzi alle Corti e agli Organismi sovranazionali, Giappichelli, 2023, pag. 303 e segg.), ma spesso la questione controversa è bene sia chiarita sin dai gradi precedenti a tutto vantaggio del principio del giusto processo e dei tempi della sua durata, al fine di evitare che la causa si trascini per anni sull’incertezza della corretta applicabilità della norma europea.

Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma

Visualizza il documento: C. giust., 19 settembre 2024, causa C-492-23

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