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APE Sociale, due punti fermi dalla Cassazione: accesso senza NASpI e calcolo in cumulo

29 Aprile 2025|

1. Premessa: L’APE Sociale sotto la lente della Cassazione

Un duplice intervento della Cassazione sull’APE Sociale, nota come indennità ponte verso la pensione di vecchiaia introdotta dalla L. n. 232/2016. Nelle due sentenze ravvicinate (n. 7846/2025 e n. 8076/2025), i giudici di legittimità fanno chiarezza su dei nodi applicativi critici, spesso oggetto di contenzioso con l’INPS, nello specifico chi può accedere tra i lavoratori che hanno perso il lavoro e come si calcola l’importo se i contributi arrivano da gestioni diverse (il cosiddetto cumulo). Entrambe le decisioni leggono le norme (la legge istitutiva e l’attuazione del DPCM n. 88/2017) privilegiando la ratio di sostegno della misura e mettendo dei paletti all’interpretazione restrittiva dell’Istituto.

2. I chiarimenti della Corte su aspetti controversi della normativa

Orbene, le sentenze che ci accingiamo a commentare esaminano due questioni distinte ma rilevanti per l’effettività della tutela:

– Accesso per i disoccupati (Cass. n. 7846 del 25 marzo 2025): qui il tema trattato è la fondatezza o meno della questione pregiudiziale espressa nel seguente modo: se un lavoratore che ha perso il lavoro (per licenziamento nel caso di specie) per ottenere l’APE Sociale debba per forza aver prima beneficiato della NASpI (o altra indennità di disoccupazione) con ulteriore periodo di attesa di tre mesi ovvero sia sufficiente essere disoccupato, a condizione di aver maturato i requisiti di età e contributi.

– Calcolo in caso di cumulo (Cass. n. 8076 del 27 marzo 2025): in quest’altra pronuncia, la controversia riguarda il metodo di calcolo con contributi misti. Più chiaramente, se l’APE vada calcolata sulla base della pensione teorica che risulterebbe applicando le regole del cumulo (quindi guardando all’anzianità totale per decidere se il calcolo è retributivo, misto o contributivo, come dice l’art. 1, co. 181 della legge o bisogna seguire l’interpretazione “pro quota” del DPCM n. 88/2017, il cui metodo di calcolo sarà esplicitato in seguito.

3. L’interpretazione della Cassazione

Su entrambi i fronti, la Cassazione dà torto all’INPS e sceglie la via della coerenza con la legge istitutiva e i principi generali.

3.1. Accesso APE anche senza NASpI (Cass. n. 7846/2025): Sul punto, la Cassazione conferma la sua linea: l’indennità di disoccupazione non è un presupposto per la fruizione dell’Ape. Invero, l’unico requisito per trovare ingresso alla misura previdenziale è trovarsi nello stato di disoccupazione per una delle cause previste dalla legge (licenziamento, ecc.) e avere l’età e aver maturato i contributi. Ne deriva che l’interpretazione cui presume “tre mesi dopo la fine della prestazione” si applica solo a chi l’indennità l’ha effettivamente ricevuta, e non può estesa indebitamente a una più larga platea di soggetti. Difatti, l’esclusione risulterebbe illegittima nei confronti di chi non ha avuto diritto alla NASpI. Per l’effetto, l’APE Sociale va riconosciuta anche per chi non ha percepito l’indennità di disoccupazione, a condizione che dimostri che non gli spettava (e non che vi abbia rinunciato).

3.2. Calcolo in cumulo: conta l’anzianità totale (Cass. n. 8076/2025): Nella seconda pronuncia, la Corte riconosce la preminenza della legge (art. 1, co. 181, L. n. 232/2016) per i motivi che si rappresentano. L’APE Sociale deve essere pari alla pensione che il lavoratore prenderebbe in quel momento se andasse in pensione, calcolata applicando i principi e le disposizioni previste per la fattispecie in oggetto, incluse quelle specifiche sul cumulo. A tal fine, se il calcolo dell’anzianità totale maturata nelle diverse gestioni, porta al criterio retributivo (perché si superano i 18 anni al 31.12.1995), se ne trae che l’APE seguirà il medesimo metodo (sempre nel rispetto del tetto massimo di 1.500 euro). Nella disciplina della fattispecie, la fonte secondaria del DPCM non può derogare al suddetto metodi di calcolo, con la conseguenza che il suo riferimento al “pro quota” va inteso come una norma sulla ripartizione interna dei costi tra le varie gestioni INPS coinvolte e non un criterio per determinare l’importo lordo spettante al cittadino.

4. Brevi conclusioni

Le due sentenze segnano punti rilevanti a favore dei lavoratori che si avvicinano alla pensione in condizioni di difficoltà. La Cassazione sceglie un’interpretazione coerente con la ragione previdenziale dell’APE Sociale respingendo letture formalistiche o restrittive delle norme secondarie da parte dell’INPS. Per lo scopo, affermando il ruolo preminente della legge nella gerarchia delle fonti sui regolamenti (categoria a cui appartiene il DPCM) gli ermellini affermano che sull’accesso all’APE, non si deve essere penalizzati se non si ha diritto alla NASpI nonché sul calcolo dell’importo, il criterio del cumulo si applica anche per determinare il sistema di calcolo dell’APE, senza penalizzazioni “pro quota”.

Giovanni Gambino, avvocato in Firenze

Visualizza i documenti: Cass., 25 marzo 2025, n. 7846; Cass., 27 marzo 2025, n. 8076

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