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Elementi di valutazione della prova del danno da svuotamento di mansioni nel corollario logico tra allegazioni e presunzioni
La vicenda di fatto e le sue implicazioni giuridiche nei giudizi di merito
Con sentenza n. 646/2022, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da A.A. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 11.3.2016 (di rigetto delle domande di detta lavoratrice), aveva dichiarato illegittima l’adibizione della ricorrente alle mansioni assegnate a decorrere dal 4.4.2006 ed aveva ordinato alla RAI Spa di adibirla a mansioni equivalenti e consone, in concreto, al suo inquadramento; aveva condannato detta società al pagamento, in favore della controparte, a titolo di risarcimento del danno all’immagine subito dal 4.4.2006 al 16.7.2013, del complessivo importo di Euro 45.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della stessa sentenza al saldo; aveva poi disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Con la seconda sentenza, n. 4846/2022, la medesima Corte, all’esito della C.T.U. medico – legale espletata in base alla cennata ordinanza, condannava la RAI al pagamento, in favore della sig.ra A.A. , a titolo di risarcimento del danno biologico, dell’ulteriore complessiva somma di Euro 8.830,95, di cui Euro 5.638,95 per danno biologico permanente differenziale ed Euro 3.192,00 per danno biologico temporaneo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 9.3.2013 al saldo.
Per quanto qui ancora interessa, nella sentenza non definitiva la Corte territoriale dava conto che, con precedente sentenza n. 8238/2006, il Tribunale di Roma aveva ritenuto illegittime le mansioni assegnate dal 21.9.2003 alla ricorrente, assunta dalla Rai nel 1990 a tempo indeterminato con la qualifica di annunciatrice, ed aveva ordinato alla Rai di reintegrare lei ed altra sua collega nelle mansioni di annunciatrici ovvero di assegnare alle medesime effettive e concrete mansioni equivalenti, escludendo tuttavia il diritto della lavoratrice al risarcimento dei danni.
La Corte, dando atto che tale decisione era passata in giudicato (stante la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione della A.A. contro la stessa, giusta altra sentenza n. 2389/2011 della medesima Corte), considerava che l’accertamento oggetto dell’attuale giudizio riguardava, perciò, le vicende lavorative della ricorrente verificatesi tra il 4.4.2006 e la data (16.7.2013) di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Per altro verso, osservava che nel caso al suo esame, in cui l’antefatto – per il quale era già intervenuto un giudicato – era proprio in termini di demansionamento, era il datore di lavoro a dover dimostrare di aver ottemperato a quel dictum giudiziale (oltre che al precetto di cui all’art. 2103 c.c.).
Inoltre, la Corte di merito, quanto all’astratta equivalenza tra le qualifiche di annunciatore e di programmista-regista ed alla rilevanza, a tal fine, del criterio dell’apparizione in video, condivideva integralmente le considerazioni espresse al riguardo sia nella sentenza del Tribunale capitolino n. 8238/2006, che nella già citata sentenza della stessa Corte n. 2380/2011.
Nondimeno, considerava che l’equivalenza doveva essere poi verificata in concreto, alla stregua delle mansioni concretamente assegnate di volta in volta alla lavoratrice, e che le deposizioni rese dai testimoni escussi avevano poi confermato lo stato di prevalente inattività nel quale la A.A. si era trovata anche dopo l’aprile 2006, ritenendo, pertanto, provato che dall’aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente era rimasta priva di alcuna occupazione lavorativa per buona parte della settimana.
In definitiva, concludeva la Corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse dichiararsi illegittima l’adibizione della ricorrente alle mansioni assegnate a decorrere dal 4.4.2006 e che dovesse ordinarsi alla società di adibirla a mansioni equivalenti e consone, in concreto, al suo inquadramento ed al suo profilo professionale.
Quanto, poi, al risarcimento dei danni, riteneva la Corte che alla ricorrente dovesse essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità sub specie di danno all’immagine.
Esclusa una serie di altre voci di danno (danno patrimoniale in senso stretto, danno per la mancata partecipazione ad eventi vari, danno per mobbing, danno patrimoniale alla professionalità sub specie di perdita di chance, danno esistenziale), la Corte nella prima delle sentenze attualmente impugnate riteneva che, in ordine al danno biologico, si rendeva necessario procedere all’espletamento di una C.T.U. medico-legale al fine di accertare se le condizioni psico-fisiche della ricorrente avessero subito un peggioramento a decorrere dall’aprile 2006 eziologicamente ricollegabile al demansionamento; C.T.U. che veniva disposta giusta separata ordinanza.
Una volta espletato tale accertamento medico – legale, con la sentenza definitiva n. 4846/2022, escludendosi il riconoscimento del risarcimento del danno morale, la Corte quantificava il risarcimento del danno biologico dovuto alla lavoratrice nei termini spiegati sopra.
Avverso entrambe le suddette decisioni la RAI Radiotelevisione Italiana Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
L’ordinanza della Corte di Cassazione 14 giugno 2024,n. 16639
Con il primo motivo la RAI denuncia “Violazione dell’art. 115 , primo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.”. Deduce che la sentenza di secondo grado non definitiva è viziata nella parte in cui la Corte d’appello di Roma, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ha affermato che “può ritenersi provato che dall’aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente sia rimasta priva di alcuna occupazione lavorativa per buona parte della settimana”, non avendo correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali poste a fondamento di tale affermazione e, pertanto, travisandone completamente il contenuto.
Il motivo viene considerato inammissibile, dopo alcune condivisibili osservazioni sulla reale portata del difetto dedotto e considerando che quanto asserito dalla ricorrente, pur accennando ad un sostenuto errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, che avrebbe investito una circostanza decisiva (ossia, l’inattività lavorativa prevalente forzata della lavoratrice in modo continuativo dall’aprile 2006 al luglio 2013), non si confronta con il testo completo della sentenza impugnata in parte qua, dove viene correttamente e dettagliatamente evidenziata la cognizione piena delle allegazioni e deduzioni probatorie della lavoratrice, in un logica di completezza e autosufficienza.
Con un secondo motivo la ricorrente per cassazione denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – violazione dell’art. 115, primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”. Deduce che sempre la sentenza non definitiva è parimenti viziata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che dall’aprile 2006 al luglio 2013 la ricorrente è rimasta priva di occupazione lavorativa per buona parte della settimana, ponendo a fondamento di tale asserzione il mero aspetto quantitativo dell’impegno della lavoratrice.
Anche il secondo motivo viene dichiarato inammissibile.
Secondo le Sezioni unite, l’art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, e 360, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973 ).
Nel secondo motivo, invece, delle circostanze per la ricorrente asseritamente decisive per la stessa e non considerate si assume che “non sono state oggetto di contestazione da parte dell’avversa difesa”, di talché non sono rappresentate come controverse.
Da qui il principio di diritto espresso nella massima, secondo cui “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio può essere denunciato innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., purché si indichi chiaramente il fatto storico omesso e come esso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti”.
Con un terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 132, 2° co. n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”. Secondo la ricorrente la sentenza non definitiva “è viziata anche nella parte in cui i giudici della Corte d’appello di Roma, dopo aver sostenuto, come provata la circostanza che, dall’aprile 2006 al luglio 2013, la sig.ra A.A. sarebbe rimasta priva di occupazione lavorativa per buona parte della settimana, hanno affermato, in contrasto irriducibile con tale assunto, “che è documentalmente provato che la ricorrente, pur avendo condotto le precedenti (a quella 2009/2010) edizioni della trasmissione “Almanacco”, con ciò smentendo la ritenuta situazione di inoperosità lavorativa della A.A. dal 2006″.
Con un quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.”. Per la ricorrente la sentenza non definitiva è, altresì, viziata nella parte in cui i giudici d’appello, da una parte, hanno riconosciuto che la sig.ra A. A. aveva rifiutato alcune proposte di ricollocazione lavorativa avanzate dalla RAI in attività equiparabili a quella di annunciatrice, considerando tale condotta addirittura “colposa”, rilevante ai fini della quantificazione dei danni risarcibili, ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., dall’altra, hanno dichiarato illegittima l’adibizione della A.A. alle mansioni assegnate a decorrere dal 4.4.2006, ordinando alla società di adibirla e mansioni equivalenti e consone al suo inquadramento ed al suo profilo professionale, ponendosi, peraltro, quest’ultima statuizione in insanabile contraddizione con quanto affermato a pag. 11 della stessa sentenza, laddove si riconosce espressamente che “correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che le mansioni di programmista regista appaiono sufficientemente omogenee rispetto a quelle dell’annunciatore”.
Il terzo motivo è stato dichiarato privo di fondamento.
Prescindendo dal rilievo che la ricorrente non ha dedotto la nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360, 1 comma, n. 4), c.p.c., il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che essa attribuisce alla stessa sentenza non sussiste affatto. In questo senso, il giudice di legittimità rileva l’assenza del contrasto proprio in ragione della valutazione complessiva dell’apparato probatorio della ricorrente che accerta, in via ineccepibile, l’integrale svuotamento di mansioni per il periodo 2006-2013, senza che ciò possa considerarsi contraddetto o smentito dagli accertamenti effettuati.
Parimenti infondato, e per analoghe ragioni, è stato dichiarato il quarto motivo per la parte in cui pure vi si sostiene un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili. Il concorso del fatto colposo del creditore, quanto agli effetti sostanziali e processuali stigmatizzati dall’art. 1227 c.c., non può assolutamente essere assunto come rilevante nel contesto – assurdo – di grave demansionamento e svuotamento di mansioni occorso e subito dalla lavoratrice, in modalità asfissiante e crudele.
Con un quinto motivo denuncia “violazione dell’art. 115, primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”. Censura, in ogni caso, la sentenza non definitiva nella parte in cui i giudici d’appello, in violazione dell’art. 115, primo comma c.p.c., hanno ritenuto come provata, unicamente in via presuntiva, l’esistenza del danno non patrimoniale alla professionalità sub specie di danno all’immagine.
Anche il quinto motivo è stato dichiarato non fondato.
In termini generali, occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge, e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così, tra le altre, Cass., sez. I, 26.4.2023, n. 10908). Il principio di diritto è stato sottolineato dalla massima secondo cui In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta solo nel caso in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è invece inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
Inoltre, secondo altro consolidato orientamento della S.C., espresso più volte anche a Sezioni unite (cfr. Sez. un., 22.2.2010, n. 4063; id., n. 6572/2006), ed anche di recente confermato (cfr. Cass., sez. lav., 11.11.2022, n. 33427), in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – “non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno”.
Ancora, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferimento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. , tra le altre, più di recente, Cass. n. 34073/2021).
Orbene, la Corte territoriale ha fatto riferimento appunto a tale indirizzo di legittimità; ed ha quindi considerato “che il demansionamento si è protratto per oltre sette anni, è stato di significativa gravità, essendo la A. A. rimasta inattiva per buona parte della settimana lavorativa, ed ha ragionevolmente avuto risonanza tanto all’interno del luogo di lavoro, considerate le molteplici iniziative giudiziarie in sede sia civile (due giudizi di demansionamento in primo e secondo grado; precetto e relativa opposizione della società) sia penale (denuncia dei vertici RAI per il reato di cui all’art. 388 c.p.) che nel corso degli anni hanno visto contrapposte le odierne parti in causa, quanto all’esterno del luogo di lavoro, considerata la notorietà conquistata dalla ricorrente tra il pubblico dei telespettatori”.
Con un sesto motivo viene denunciata “violazione ed erronea applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. Deduce la ricorrente che la sentenza non definitiva è, altresì, viziata nella parte in cui i giudici di secondo grado riconoscono il risarcimento dei pretesi danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice sub specie di danno all’immagine, scaturenti da un’asserita situazione di demansionamento consistente in una prevalente inoperosità lavorativa subita dalla A. A., pur non potendosi esimere dal riconoscere, ai fini della quantificazione del danno, un “concorso colposo” della lavoratrice, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. nella causazione del danno medesimo, concretatosi, a loro dire, in alcuni episodici rifiuti della lavoratrice di svolgere le proposte di lavoro avanzate dalla RAI.
Inammissibile è stato dichiarato anche questo motivo.
Esso, come già notato in precedenza, si fonda nuovamente sull’assunto di una “condotta sistematica” della lavoratrice, “dettata dal volontario e categorico rifiuto di svolgere le attività di volta in volta assegnatele dal datore di lavoro, contribuendo così in modo determinante a cagionare il preteso danno alla professionalità”. Ancora una volta la società ricorrente ripesca la presunta violazione dell’art. 1227, salvo ricadere nelle stesse incongruità della precedente contestazione, ancora una volta ricollegata alla valutazione della Corte di merito in ragione della rilevabilità di uno squilibrio macroscopico del numero di contestazioni e opposizioni della lavoratrice, rispetto al complesso degli atti di demansionamento ed isolamento della RAI, connotati da seri ed importanti indici di preminenza e gravità. Come risulta dalla narrativa, infatti, da un lato, la Corte di merito ha accertato in punto di fatto solo taluni rifiuti del genere e, dall’altro, ha ridimensionato la valenza degli stessi alla luce della condotta tenuta dalla stessa RAI rispetto ad essi.
Con un settimo motivo la RAI denuncia “falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. Censura in ogni caso la sentenza non definitiva atteso che i giudici d’appello, nel quantificare in via equitativa il danno non patrimoniale alla professionalità sub specie di danno all’immagine, hanno falsamente applicato l’art. 1226 c.c. , perché il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo in quanto abbia previamente accertato che esista un danno.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Precisa a riguardo la Suprema Corte che nell’ambito del danno da demansionamento, la liquidazione equitativa è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà”, di “motivazione perplessa od incomprensibile”, quando la valutazione del giudice di merito non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (cfr. Cass. n. 9778/2020).
Ebbene, con precipuo riferimento alla violazione dell’art. 1226 c.c. dedotta in questo settimo motivo, non essendo denunciate anomalie motivazionali a riguardo, la S.C. rileva che nel caso di specie la Corte territoriale ha puntualmente esposto di aver tenuto conto di una serie ben individuata di criteri parametrici complessivamente adoperati nella quantificazione del danno professionale accertato, come risulta da quanto sin qui considerato.
Sotto questo profilo si insinua un comportamento processuale della difesa della RAI, che sembra contrabbandare una presunta critica di legittimità in luogo di un – invece – quanto mai evidente critica nei confronti della scelta da parte della Corte d’appello di una decisione di merito, inammissibile nella sede e nella logica di un giudizio di legittimità ad opera della suprema Corte (un c.d. pseudo terzo giudizio di merito).
Con l’ottavo motivo denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 61 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce, questa volta, che la sentenza definitiva “è anch’essa viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere, sia pure in via parziale, la domanda di risarcimento del danno biologico asseritamente subito dalla Sig.ra A. A., condividendo le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU”.
È stato infine dichiarato infondato anche questo ultimo motivo.
Difatti, anche la dedotta “violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 61 e ss. c.p.c.” si fonda sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe “dato ingresso alla CTU in assenza di prova, pure eccepita ritualmente dall’odierna ricorrente nei precedenti gradi di giudizio”.
Secondo un indirizzo costante della Suprema Corte, tuttavia, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. di recente, ex multis, Cass., sez. VI, 3.3.2023, n. 6374). I concetti sono stati trasfusi nella massima di diritto, secondo cui “La consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo discrezionale del giudice volto ad aiutarlo nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti; l’ammissione o mancata ammissione della stessa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 14 giugno 2024, n. 16639
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