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È legittima, per la Corte costituzionale, la perequazione delle pensioni attuata con il sistema “a blocchi”

10 Luglio 2026|

In tema di perequazioni con un meccanismo “a blocchi”, introdotto dall’art. 1, co. 309, della legge n. 197/2022 (la legge di bilancio per il 2023 che, com’è noto, aveva infatti a suo tempo introdotto un meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni) nel corso del 2025 si è per due volte pronunciata la Corte costituzionale.

Dapprima con la sentenza n. 19 (nei giudizi di legittimità promossi con due ordinanze dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana), dichiarando inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale; successivamente con la n. 167 (su www.rivistalabor.it, con commento di L. Pelliccia, “La Corte costituzionale ribadisce la legittimità del meccanismo di perequazione delle pensioni”, 4 dicembre 2025), dichiarando non fondate le sollevate questioni.

Con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026, il Giudice delle leggi è tornato nuovamente sul tema, sollecitato in tal senso da un’ordinanza del Tribunale di Trento del 30 giugno 2025 (n. 163 del 2025 del R.O.)  con specifico riguardo alle disposizioni che –rispettivamente, per il 2023 e per il 2024– avevano stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole in funzione degli importi dei trattamenti pensionistici.

Più nel dettaglio, le disposizioni di legge di che trattasi venivano censurate nella parte in cui «dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla “regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica” (così Corte cost. sent. n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1. del “Considerato in diritto”) contenuta nell’art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160 (“…l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del …per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a…volte il trattamento minimo INPS”)».

Il rimettente, tra le altre, precisava come la questione sollevata fosse diversa rispetto a quelle aventi ad oggetto la previsione delle aliquote decrescenti di rivalutazione, già esaminate dalla Corte con la sentenza n. 19/2025.

Nel giudizio, oltre la parte privata, si è costituito anche l’Inps che, concludendo per l’inammissibilità o, comunque – nel merito – per la non fondatezza delle questioni, evidenziava che il quantum di tutela assicurato dal legislatore del 2022, non solo aveva già superato lo scrutinio di ragionevolezza, all’esito della questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 19/2025, ma che attraverso il sistema “a blocchi” previsto dalla legge del 2022, «può verificarsi che la pensione di importo poco superiore al limite massimo del precedente blocco, una volta rivalutata, arrivi ad un importo inferiore rispetto alla misura della pensione rivalutata di importo originario pari o di poco inferiore al limite massimo nel blocco precedente» e da qui, pertanto, la scelta del legislatore di introdurre un’apposita clausola di salvaguardia che consente di allineare i due trattamenti.

Nel costituirsi parimenti in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha a sua volta concluso per l’inammissibilità o, comunque, nel merito, per la non fondatezza delle questioni, atteso che, a suo giudizio, le disposizioni censurate dal giudice rimettente «non appaiono il risultato di un irragionevole uso della discrezionalità» che appartiene al legislatore, essendo necessario «un bilanciamento di valori, che tenga, altresì, conto delle esigenze di bilancio»: l’adeguatezza e la proporzionalità dei trattamenti pensionistici, che è compito della perequazione assicurare nel tempo, incontrerebbero «pur sempre il limite delle risorse disponibili».

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha però dichiarato non fondate le sollevate questioni.

Il ragionamento seguito è stato il seguente.

Decise alcune questioni preliminari, prima di passare all’analisi del merito delle sollevate questioni, la sentenza in commento ripercorre le tappe più significative che hanno scandito l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione all’introduzione del sistema di calcolo “a blocchi” per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Come già ripetutamente sottolineato in sede di scrutini di costituzionalità, la perequazione automatica (o anche rivalutazione) delle pensioni è uno strumento di natura tecnica, previsto e regolato dalla legge, finalizzato a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte della perdita del potere di acquisto della valuta e il cui adeguamento viene garantito mediante un meccanismo di progressione inversa, che prevede la diminuzione dell’aliquota percentuale di perequazione al crescere degli importi-base da rivalutare, articolati in diversi scaglioni reddituali.

Attualmente (secondo il sistema regolatorio -valido dal 1° gennaio 2022- sono previsti tre scaglioni reddituali: il primo, riferito ai trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, beneficia di un’aliquota di rivalutazione del 100%; il secondo, riferito ai trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, di un’aliquota del 90%; il terzo, riferito ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo, di un’aliquota ancora minore, pari al 75%.

In un più generale contesto di misure tese a “raffreddare” la dinamica perequativa va a collocarsi anche il meccanismo oggetto della censura del Tribunale di Trento, ossia il calcolo della perequazione “a blocchi”, in relazione al quale i trattamenti pensionistici vengono rivalutati, pur sempre mediante l’applicazione di aliquote progressive decrescenti, «con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi».

In tal modo, l’intero importo pensionistico viene sottoposto a rivalutazione mediante l’aliquota della corrispondente fascia di reddito, modalità di calcolo queta che, come fatto rilevare nell’ordinanza di rimessione, incide in misura maggiore sull’importo finale rivalutato, rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di aliquote, se fosse applicato il diverso sistema “per fasce” (quest’ultimo, infatti, scompone il medesimo trattamento pensionistico in diverse fasce di reddito e, quindi, applica a ciascuna di tali fasce le diverse aliquote progressive di riferimento, ivi comprese quelle più favorevoli per i pensionati).

Orbene, analogamente a quanto già previsto dalle precedenti discipline “in deroga”, entrambe le disposizioni censurate dal tribunale a quo hanno mantenuto la clausola di salvaguardia che –con riferimento a trattamenti pensionistici che si collocano a cavallo di due classi reddituali– consente di riequilibrare l’importo perequato, evitando iniqui effetti di “sorpasso”, mediante il riconoscimento di un aumento di rivalutazione, attribuito all’assegno originariamente più alto fino a concorrenza del limite (maggiorato) stabilito per la classe reddituale immediatamente precedente, con un conseguente effetto finale di allineamento tra diverse classi reddituali, apprezzabile, comunque, entro limitati differenziali numerici.

In ragione di questa analisi ricostruttiva della normativa di riferimento, ad avvio della Corte le questioni sollevate in riferimento ai principi di proporzionalità, di sufficienza e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, desunti dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., non sono fondate.

A ben vedere, infatti, la Corte, nel ritenere non costituzionalmente illegittimo il sistema di perequazione automatica caratterizzato dalle aliquote decrescenti di rivalutazione (come introdotte, per la sola annualità 2023, dall’art. 1, co. 309, della legge n. 197/2022), con le richiamate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025 lo ha comunque ritenuto complessivamente come «meno severo» rispetto alla maggior parte dei modelli precedenti (e che pure avevano già superato il vaglio di legittimità costituzionale).

Infatti, dette pronunce hanno ritenuto che il nuovo modello «salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS».

Il pur disposto “rallentamento” della dinamica perequativa, come già fatto rilevare in sede di costituzionalità, mantiene «la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione» (sentenza n. 19 del 2025, punto 12.1. del Considerato in diritto).”

Orbene, ad avviso ella sentenza in commento, si può giungere ad analoghe considerazioni anche con riferimento al profilo che viene in rilievo nelle questioni ora scrutinate, quello della base di calcolo, prescelta dal legislatore, per l’applicazione delle aliquote progressive decrescenti.

Sebbene la considerazione dell’intero importo pensionistico (anziché delle singole fasce reddituali, con conseguente applicazione di un’unica aliquota, calibrata sull’ammontare totale dell’assegno), comporti necessariamente conseguenze in peius per il titolare del beneficio (fino al rischio di vedere l’importo della pensione “appiattito” su quello di trattamenti originariamente più modesti, derivandone l’“allineamento” tra classi reddituali diverse), come però correttamente fatto notare dalle difese dell’Inps i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui.

Alla luce di quanto emerso dai risultati della rivalutazione pensionistica per l’anno 2023, l’Inps ha tra l’altro evidenziato che il differenziale massimo, in presenza del quale si verifica l’effetto di allineamento (o, il che è lo stesso, l’effetto di sorpasso che viene, tuttavia, neutralizzato dalle clausole normative di salvaguardia), è pari a euro 68,09, venendo così in rilievo una ristretta forbice di valore alla quale, proprio per la sua misura esigua, non può riconoscersi un ruolo determinante in chiave di sindacato di proporzionalità tra i trattamenti pensionistici coinvolti.

Ebbene, nell’ambito di una politica di rallentamento della dinamica perequativa, “l’eventuale annullamento di tale ridotta forbice, pur comportando l’allineamento di classi pensionistiche che garantivano, in origine, importi leggermente diversi, non è tale da revocare in dubbio, di per sé solo, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli artt. 36 e 38 Cost.”

Del resto (come più volte affermato dalla Corte), la copertura costituzionale dell’istituto della perequazione automatica (ai sensi degli artt. 38, secondo comma, e 36, primo comma, Cost.) non consente di concludere che la rivalutazione debba necessariamente, anno per anno, essere riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione; al contrario, il nesso tra l’adeguatezza pensionistica presidiata dall’art. 38, secondo comma, Cost., e la proporzionalità e sufficienza della retribuzione percepita durante la vita attiva, presidiata dall’art. 36, primo comma, Cost., deve considerarsi solo tendenziale e non si presta ad essere declinato in senso rigido, dovendosi riconoscere al legislatore un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, come documentate nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge di bilancio.

Ed è quindi in una tale prospettiva che l’annullamento di scarti marginali tra diversi importi pensionistici (in concreto verificantesi come conseguenza derivante dall’applicazione di un determinato sistema di perequazione) non può far considerare manifestamente irragionevole la scelta del legislatore che abbia optato per quel modello, vieppiù laddove quello stesso modello risulti idoneo, per converso, ad assicurare un rilevante risparmio di spesa pensionistica per le casse previdenziali in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie.

In ogni caso, non indifferente appare la circostanza che l’aumento perequativo delle pensioni, anche di quelle di più alto importo, rimane comunque garantito, ancorché in misura minore, pure a seguito dell’adozione del sistema di calcolo “a blocchi”; infatti, la minore crescita degli assegni pensionistici, particolarmente apprezzabile per quelli appartenenti alle classi reddituali più elevate (in virtù del meccanismo, che rimane preservato, della proporzione inversa della crescita delle aliquote), non equivale evidentemente ad una misura di “blocco” della perequazione a tempo indeterminato, che potrebbe condurre (secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi con la sentenza n. 70/2015) a una frizione con gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Ad avviso del Giudice delle leggi, il sistema di calcolo “a blocchi” non si discosta, sotto gli effetti pratici, dagli altri strumenti di raffreddamento delle dinamiche perequative, variamente sperimentati dal legislatore sin dall’introduzione della logica rivalutativa e che hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale, essendo anche quest’ultimo preordinato ad un generale rallentamento delle progressioni perequative e comportante, come conseguenza a sé connaturata, l’effetto di “trascinamento”, nel tempo, delle perdite economiche conseguenti.

In definitiva, quindi, “le disposizioni censurate comportano un limitato scostamento della dinamica perequativa, rispetto ai valori originari dei trattamenti pensionistici al momento della loro prima liquidazione. Per quanto illustrato, tuttavia, tale effetto non è tale da rendere la scelta del legislatore manifestamente irragionevole. Solo in quest’ultima evenienza, come più volte sottolineato da questa Corte, potrebbe predicarsi l’effettiva «non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione ad “assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa”» (in tal senso, sentenza n. 226 del 1993, punto 6 del Considerato in diritto, nonché, più di recente, sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).”

Relativamente alla parallela censura sollevata dal Tribunale di Trento sul parametro dell’art. 3, primo comma, Cost. (declinato nel senso di far emergere una presunta contraddittorietà tra le disposizioni che, per attuare la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, adottano il sistema di calcolo “a blocchi” e la contemporanea articolazione, sia retributiva, sia contributiva, del modello pensionistico), la sentenza in commento ritine a medesima parimenti infondata, atteso che detta censura ripropone, sotto diverso angolo di visuale, la medesima critica prospettata attraverso la evocazione dei principi costituzionali desunti dagli artt. 36 e 38 Cost., quella cioè che lamenta il venir meno delle originarie proporzioni tra i diversi trattamenti pensionistici.

Una volta quindi chiarito che il principio di proporzionalità non può ritenersi intaccato in considerazione delle marginali variazioni che sussistono tra le pensioni “allineate” per effetto del calcolo della rivalutazione “a blocchi”, ciò vale ad escludere che possa apprezzarsi alcuna contraddittorietà di sistema, trattandosi di conseguenze connaturate al prescelto modello di perequazione che non ridondano, per quanto già illustrato, in manifesta irragionevolezza.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza i documenti: C. cost., 16 aprile 2026, n. 52; Trib. Trento, ordinanza 30 giugno 2025

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