Circolazione dei dati personali e interessi pubblico-privati all’attenzione del Garante
4 Ottobre 2024|La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza 16 settembre 2024, n. 24797, ha sancito il principio per cui un dipendente può utilizzare le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto.
In sede giudiziaria, il diritto a difendersi può prevalere sul diritto alla tutela dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR.
La Corte ha ribadito che, nel contesto di controversie legate a diritti fondamentali, come quelli dei lavoratori, è legittimo l’uso di dati personali senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di difesa (P. C. Ruggeri, L’istruzione probatoria e il diritto alla riservatezza: il problema dell’efficacia dei documenti ottenuti o prodotti in violazione della privacy, in Dir. e giur., 2010, pp. 365 ss.; sulla difficoltà definitoria del diritto alla privacy v. da ultimo V. Cuffaro, Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali, in Contr e impr., 2018, pp. 1098 ss.)
In particolare, gli articoli 17 e 21 del GDPR consentono di non applicare il diritto alla cancellazione dei dati e permettono al titolare del trattamento di proseguire se esistono motivi legittimi prevalenti, specie quando i dati sono necessari per la difesa in giudizio.
La decisione in commento sembra aderire ad un filone giurisprudenziale euro-unitario: specificamente, si ha riguardo alla sentenza della Corte di giustizia UE del 2 marzo 2023, (C-268/21 – Norra Stockholm Bygg AB contro Per Nycander AB).
Essa, in particolare, ha chiarito che, qualora dati personali di terzi vengano utilizzati in un giudizio, è il giudice nazionale che deve ponderare, con piena cognizione di causa e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli interessi in gioco.
Si è precisato, peraltro, che “tale valutazione può, se del caso, indurlo ad autorizzare la divulgazione completa o parziale alla controparte dei dati personali che gli sono stati così comunicati, qualora ritenga che una siffatta divulgazione non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’effettivo godimento dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dall’articolo 47 della Carta” (già un trentennio fa, S. Rodotà, Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive, in Pol. dir., 1991, p. 535, definì la privacy come il «diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata»).
La pronuncia ha il pregio di enucleare come nella regolamentazione del trattamento dei dati personali si intrecciano interessi pubblici e privati, venendo in rilievo non solo i diritti fondamentali della persona, ma anche l’esigenza che la comunità in cui viviamo, altamente tecnologica e fondata anche sullo scambio dei dati personali tra attori pubblici e privati, persone fisiche, associazioni e imprese, mantenga la sua connotazione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
In particolare, nel considerando 6 del GDPR si osserva che la tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
In questo contesto, è stato affrontato il tema annoso della legittimazione processuale del Garante. Esso non si riconnette ai diritti disponibili delle parti private, quale quello di opporsi ad una sanzione comminata ai sensi dell’art. 58 del GDPR (in questo caso dal Tribunale, in esito al giudizio di opposizione al provvedimento del Garante), ma ai pubblici interessi che vengono in rilievo nella fattispecie.
Il Garante sarebbe, pertanto, immune dalle conseguenze patrimoniali negative della irrogazione di una sanzione, ma interviene a tutela di interessi pubblici, se ed in quanto siano messi in gioco dalla iniziativa processuale del privato; conseguentemente per valutare l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva della medesima Autorità Indipendente, dal momento che essa è adesiva, occorre verificare se sussista – in concreto – un interesse proprio del Garante e se esso possa reputarsi sorto per effetto dell’impugnazione principale.
Tanto premesso in via generale, occorre fornire una breve ricostruzione di fatto della vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici.
Alcuni dirigenti di una società di capitali avevano proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la cancellazione e/o la distruzione di un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta dal dipendente con essi rappresentanti della società, nel contesto di una riunione indetta dalla dirigenza e svoltasi diversi anni prima.
Tale file era stato prodotto da altri dipendenti della società, in occasione di udienze relative a procedimenti di lavoro contro la società.
Il Garante ha respinto la richiesta rilevando che le operazioni di trattamento erano state svolte per esclusive finalità di contestazione di addebiti nell’ambito del rapporto di lavoro.
I dirigenti hanno proposto opposizione al Tribunale di Venezia, che l’ha accolta, dichiarando l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’illiceità dei trattamenti posti in essere da alcuni soggetti; per l’effetto ha ordinato ai convenuti la cancellazione e/o distruzione del file audio in questione e la notificazione di tali misure ad altri ulteriori eventuali destinatari dello stesso, ex art. 58, comma 2, lettera g), del Reg. UE n. 2016/679” e ha infine comminato a due soggetti la sanzione pecuniaria di cui all’art. 58, comma 2, lettera i), e 83 dello stesso GDPR nella misura di 5.000,00 euro ciascuno.
Contro la predetta sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Tribunale di prime cure aveva ritenuto che la registrazione audio in questione costituisca trattamento dati cui trova applicazione il regolamento UE 679/2016, escludendo che ricorra l’ipotesi prevista dall’art 2 lett. C) del GDPR secondo il quale il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali “effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” in quanto ciò indicherebbe solo le attività attinenti alla sfera strettamente privata e familiare (A. Graziosi, Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, pp. 693 ss.).
Ciò premesso, il Tribunale aveva sancito la violazione dei canoni di liceità del trattamento dei dati personali previsti dal GDPR, escludendo che nella specie si prospettassero delle esigenze di tutela poiché si trattava di una riunione di lavoro per la risoluzione di difficoltà organizzative interne all’azienda.
Nel merito, con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamentava ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art art 2 del Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.).
La parte ricorrente rilevava come nel processo penale instaurato nei confronti delle controparti, ai sensi dell’articolo 615 bis c.p. e ss., il GIP avesse escluso la sussistenza di qualunque nocumento all’azienda.
Il medesimo soggetto ricorrente osservava che i due soggetti non avevano mai divulgato la suddetta registrazione al di fuori delle cause civili che li riguardavano; la stessa parte, parimenti, richiedeva l’applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. 196/2003 rilevando che sotto la vigenza di tale normativa e dunque sino al settembre 2018 si era formata una giurisprudenza uniforme secondo cui il soggetto che effettua il trattamento dei dati personali non è soggetto all’applicazione di queste disposizioni normative se non sono destinate alla comunicazione sistematica e alla diffusione trattandosi di attività a carattere esclusivamente personale.
Parimenti, la medesima rilevava che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni laddove si tratti di far valere in giudizio la difesa di diritti di rango primario.
Con l’analogo motivo del ricorso incidentale adesivo, l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Garante, rilevava che la riunione di lavoro durante la quale il dipendente ha registrato la conversazione poi utilizzata in giudizio si è tenuta in data 25 novembre 2016. In tale periodo era vigente il D. Lgs. 196/2003 dal momento che il regolamento Europeo è diventato applicabile solo a far data da 25 maggio 2018.
Si rilevava che questa registrazione è legittima in quanto i dati non erano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione poiché il carattere professionale che esclude il trattamento per fini personali deve riferirsi alla finalità del trattamento dati e non alle circostanze di luogo e di tempo in cui viene effettuato.
Con il secondo motivo del ricorso si lamentava, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 5, 6, 9, 21 del Regolamento UE (G. D. P. R.) 679/2016.
La ricorrente osservava, inoltre, l’erroneità il giudizio del Tribunale perché la registrazione avvenuta in una conversazione tra presenti essa è legittima così come è legittima la consegna a terzi perché in questo caso si perseguiva un legittimo interesse a tutela di un diritto fondamentale dell’interessato e cioè la difesa giurisdizionale (G. Resta, Privacy e processo civile: il problema della litigation «anonima», in Dir. inf., 2005, p. 689). Analogamente anche l’Avvocatura dello Stato nel secondo motivo del suo ricorso adesivo prendeva le mosse dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’utilizzo fini difensivi di registrazioni i colloqui fra dipendente e colleghi sul luogo del lavoro non necessita del consenso dei presenti.
Con il terzo motivo del ricorso si lamentava ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. la falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 115 c.p.c. per aver omesso l’esame della integrale registrazione e trascrizione della conversazione intervenuta nella riunione del 25 novembre 2016 presso gli uffici della società ed in particolare le espressioni proferite dalla dipendente, nonché per omesso esame e valorizzazione dei documenti prodotti in primo grado dai dipendenti della società. La ricorrente lamentava il mancato ascolto dell’intera registrazione da parte del giudice di prime cure contenuta nel supporto informatico e trascritta nella relazione a firma del consulente; da questa registrazione risultava che vi erano già alcune cause in corso tra la società e i dipendenti e cioè un contenzioso già in essere e che le misure organizzative erano correlate alla presenza di questo contenzioso.
Con il quarto motivo del ricorso si deduceva la violazione dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. per falsa ed erronea applicazione dell’art. 91 e 97, comma 1, c.p.c. e del D.M 37/2018 in tema di parametri forensi per aver condannato in solido una delle controparti rimasta contumace in primo grado e per aver statuito oltre i limiti dei parametri senza motivazione.
La Suprema Corte, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.
La Corte medesima, con la pronuncia in commento, ha delibato, peraltro, sulla ammissibilità del ricorso incidentale adesivo proposto dal Garante: i giudici hanno osservato come con ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2023 la Corte abbia preso atto che esso è tardivo; si è rilevato come si tratti di una impugnazione adesiva, e che -sia pure con riferimento a processi di natura diversa- la questione della ammissibilità di siffatti ricorsi era stata rimessa alle sezioni unite, la cui decisione poteva quindi avere incidenza sul presente procedimento.
Nell’arresto de quo si prendono le mosse da un altro granitico orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 8486/2024, in continuità con il precedente orientamento dato dalla sentenza a sezioni unite n. 24627/2007 ed in difformità rispetto al più restrittivo orientamento dato dalla sentenza, sempre a sezioni unite, n. 23903 del 29/10/2020), affermando che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
I dirigenti della società deducevano, inoltre, che questo principio, in quanto relativo alla posizione dei coobbligati solidali, non troverebbe applicazione nel caso di specie, posto che il Garante non è obbligato in solido con il soggetto sanzionato e pertanto la impugnazione del Garante sarebbe inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, così come resa inter partes, trattandosi di cause scindibili in un contenzioso di tipo litisconsortile facoltativo.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza in analisi, ritiene come tale argomentazione non convinca: essa non tiene conto della effettiva questione dubbia come delimitata della precedente ordinanza interlocutoria – e cioè se la impugnazione incidentale adesiva tardiva possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ., ovvero anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dall’impugnazione principale; la stessa non considererebbe la natura peculiare del giudizio di opposizione ai provvedimenti del Garante e della legittimazione di quest’ultimo ad intervenirvi.
Il pregio dell’ordinanza in commento è rappresentato dall’excursus operato sulla legittimazione all’intervento del Garante e sulla qualificazione degli interessi dal medesimo rappresentati. Nella vigenza del codice della privacy, prima della entrata in vigore del GDPR, si è consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione che il Garante partecipa al giudizio per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti (il titolare, il responsabile e l’interessato) e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo (Cass. n. 7341 del 20/05/2002; Cass. n. 11864 del 25/06/2004).
Questo principio può essere confermato anche nell’attuale quadro normativo, che attribuisce al Garante, tra gli altri, il compito di sorvegliare ed assicurare l’applicazione della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (art. 57 G.D.P.R.) e di assicurare, anche d’ufficio, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al regolamento UE e al codice protezione dei dati personali (art. 154 del D. Lgs. 196/2003).
L’attribuzione di poteri ufficiosi rende evidente che il Garante rappresenta interessi pubblici e -di conseguenza- ad esso è attribuita anche la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 154 ter del D. Lgs. 196/2003.
Peraltro, il Garante assume la qualità di parte innanzi al giudice come previsto anche dall’art. 78 del G.D.P.R.: esso traccia le linee del ricorso giurisdizionale, al quale ogni persona fisica o giuridica ha sempre diritto, come un ricorso “avverso” la decisione – o l’inerzia – della autorità di controllo, ma anche specificando che il ricorso si propone “nei confronti” della autorità di controllo e nello Stato ove questa autorità è stabilita (A. Maietta, in Il codice dei dati personali, Temi e problemi, a cura di F. Cardarelli – S. Sica – V. Zeno Zencovich, Milano, 2004, pp. 175-177).
La Corte di Cassazione evidenzia come alla data in cui è avvenuta la registrazione non era ancora in vigore il GDPR, vigente dal 25 maggio 2018, e il conseguente D. Lgs. n. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018; registrazioni del tipo di quella eseguita dal dipendente. in data 25 novembre 2016 erano consentite, integrando la fattispecie di cui all’art. 24, lettera f) del D. Lgs. 196/2003.
Essa escludeva l’esigenza del consenso dell’interessato, qualora le registrazioni venissero utilizzate al fine di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.
Prendendo le mosse da un filone giurisprudenziale granitico sul punto, si è precisato che il diritto di difesa in giudizio consente, ai sensi dell’art. 24, lett. f), del D. Lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, e non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (Cass. n. 33809 del 12/11/2021).
Ciò che rileva pertanto non è come e da chi sia stata eseguita la registrazione, né se vi fossero esigenze difensive del suo autore materiale, ma per quali scopi sia stata utilizzate la conversazione registrata e le informazioni in essa contenute e segnatamente per quale finalità le abbia utilizzate la ricorrente.
È poi evidente che per poter utilizzare dei dati in giudizio è necessaria una preventiva attività di ricerca e raccolta degli stessi, la cui liceità si valuta, appunto, in ragione dell’uso fattone.
In linea generale, l’utilizzazione dei dati pur senza il consenso dell’interessato è ritenuta lecita quando si tratti di difendere un diritto fondamentale e inoltre, quando i dati siano stati utilizzati in giudizio, come nella specie, è il giudice di quel giudizio a dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi, posto che la titolarità del trattamento spetta in questo caso all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo (Cass. n. 9314 del 04/04/2023)
Né a conclusioni diverse, secondo i giudici, si giungerebbe ove si considerasse il quadro normativo dato dal GDPR (Secondo R. Panetta, Il processo civile, in AA. VV., Privacy, a cura di A. Clemente, Padova, 1999, 490, i nastri (oggi i file) contenenti la registrazione di intercettazioni telefoniche contra legem hanno piena efficacia probatoria, ma il titolare del diritto alla privacy può rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno (se autore della registrazione è un terzo, si applica anche l’art. 617 c.p.).
Così anche M. Stella, Il legislatore processuale del 1940 tutela la privacy delle parti (senza saperlo?), in Corr. giur., 2011, pp. 951-952 [in relazione però al differente caso di cui all’ord. Trib. Bari, ord. 16 febbraio 2007].
L’A. distingue il caso in cui il documento prodotto in giudizio sia stato lecitamente ottenuto dal producente, ma violi la privacy dell’altra parte o di un terzo, ed allora in questo caso dalla vicenda non potrebbe mai sorgere il diritto al risarcimento dei danni in capo a questi ultimi, dall’ipotesi in cui il documento sia stato formato o ottenuto in fase pre-processuale violando la privacy altrui. In questo secondo caso, il soggetto leso potrà agire per il risarcimento dei danni).
Secondo i giudici, occorre tenere presente, in particolare, quanto esposto nel considerando 4 del regolamento UE, laddove si legge che “Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo”.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità” (G. Porcaro, Profili ricostruttivi del fenomeno della (in)utilizzabilità degli elementi probatori illegittimamente raccolti. La rilevanza anche tributaria delle (sole) prove «incostituzionali», in Dir. e pratica trib., 2005, pp. 15 ss.).
Ancora, il considerando 47 precisa che “i legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento”.
Altresì deve essere evidenziato – secondo i giudici – il considerando 20 il quale così si esprime: “Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale”.
Deve quindi osservarsi che difendersi in giudizio, specie ove la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana -e quindi i diritti dei lavoratori ex art. 36 Cost. – è un diritto fondamentale; dunque, nella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti si creano legittime aspettative e tra queste quella della reciproca lealtà e del rispetto dei diritti del dipendente.
Gli artt. 17 e 21 del GDPR rendono palese che nel bilanciamento degli interessi in gioco il diritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente sui diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali. In particolare l’art. 17 comma 3 lettera e) del regolamento dispone che i paragrafi 1 e 2 (diritto alla cancellazione) non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’art. 21 (c.d. diritto di opposizione) consente al titolare del trattamento di dimostrare “l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria” (A. Proto Pisani, Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, pp. 241 ss.).
Si rilevava che anche la giurisprudenza nazionale è consolidata nel ritenere che l’uso di dati personali non è soggetto all’obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa (Cass. n. 9314 del 04/04/2023; Cass. s.u. n. 3034 del 08/02/2011).
Si è così affermato che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all’obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne è avvenuta l’acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto – sul fonte del diritto intertemporale – che anche nella vigenza del G.D.P.R. vadano confermati i consolidati principi in ordine alla legittimità del trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della “minimizzazione” ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia (Cass. n. 9922 del 28/03/2022).
Secondo i giudici di legittimità, quindi, avrebbe errato il Tribunale, una volta accertato che della registrazione si era fatto uso in un processo, a ritenere che tale comportamento violasse la normativa sul trattamento dei dati personali.
Peraltro, si sarebbe operata erroneamente una sovrapposizione tra la propria valutazione a quella del giudice del processo ove questi dati fossero stati utilizzati; peraltro, ciò sarebbe avvenuto, facendo riferimento a parametri inconferenti: basti pensare alla circostanza che la registrazione fosse stata effettuata da un soggetto diverso da quelli che l’avevano utilizzata, senza tenere conto che, al momento in cui la registrazione fu effettuata, vigeva una normativa diversa da quella richiamata nella sentenza impugnata; occorre, inoltre, evidenziare che la successiva utilizzazione era avvenuta per finalità difensive, peraltro in un contezioso di lavoro.
Il medesimo, in linea tendenziale, dovrebbe essere improntato alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale del lavoratore subordinato (G. Miccolis, Limiti al diritto alla prova e garanzia costituzionale dell’azione, in Dir. e giur., 1989, pp. 43 ss.).
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito respingendo l’originario ricorso dei dirigenti della società, in conformità al provvedimento assunto dal Garante.
In conclusione, occorre rilevare che, la relatività del diritto alla prova impone, dunque, di risolvere l’eventuale conflitto con altri diritti riconosciuti dalla Costituzione non in virtù «di composizione aprioristica, ma unicamente di un balance of interests eminentemente discrezionale».
La particolare natura dell’art. 24 Cost., norma che è insieme immediatamente precettiva e di principio, rende necessario che la sua concretizzazione si realizzi tramite «una attività di composizione tra principi potenzialmente confliggenti»; a sua volta, il diritto alla privacy richiede un elevato standard di protezione in forza della sua appartenenza alla categoria dei diritti della personalità.
Con riguardo alla contesa tra diritto alla prova e diritto alla privacy, si può tentare non già di fissare un’aprioristica gerarchia tra l’uno e l’altro, che si tradurrebbe in un’inutile petizione di principio, ma di collocare entrambi, alternativamente, sui gradini di una scala mobile, soggetta nel tempo alle spinte e ai mutamenti derivanti dalle opzioni politiche insite negli interventi legislativi, auspicabilmente in linea con il tracciato costituzionale.
Si segnalano, in proposito, i contributi di V. Caputi, Processo e privacy: l’osservanza del codice di rito come garanzia assoluta di liceità dei dati trattati a fini di giustizia, in Giur. it., 2011, pp. 2515 ss.; P. Barile, Libertà, giustizia e costituzione, Padova, 1993, pp. 9-10; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio del diritto costituzionale, Padova, 2003, 21; C.M. Bianca, Diritto civile. La norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002, v. 2, 143 e ss.; P. Rescigno, Il diritto all’intimità della vita privata, in AA.VV., Studi in onore di F. Santoro Passarelli, Napoli, 1972, p. 160; P. Perlingieri, La persona umana nell’ordinamento giuridico, Camerino, 1972, 66; F. Degni, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 1939, p. 161.
Ogniqualvolta nel diritto alla privacy si realizzi la dignità riconosciuta dall’art. 2 Cost. a ciascuno, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, allora il diritto alla prova, che sia in conflitto con questa realizzazione, dovrebbe retrocedere.
Proprio la dignità, infatti, descrive «il nucleo dell’inviolabilità capace di orientare l’evoluzione giuridica, attraverso la realtà conflittuale dei diritti».
Il rispetto della persona umana impone dei limiti che sono inviolabili dalla legge, e a fortiori dal giudice, che vi è soggetto (artt. 32, 2° comma, e 101, 2° comma, Cost.).
Ebbene, occorre in via generale e sul piano dogmatico, evidenziare come il diritto alla privacy abbia un ambito più ristretto e limitato rispetto al diritto alla integrità fisica e morale: ciò che conduce il giudice a sacrificare il diritto alla prova di una parte per tutelare la privacy dell’altra parte non è la astratta e opinabile prevalenza della seconda rispetto al primo, ma le concrete modalità di acquisizione ed assunzione della prova, che nel caso di specie siano idonee a compromettere la dignità e la sacralità della persona.
In ipotesi del genere delineato, la violazione della privacy è senz’altro aspetto secondario: determinante, ai fini della valutazione di inammissibilità della prova, è l’attività lesiva della dignità sociale dell’uomo, che è ritenuta un vulnus intollerabile e sufficiente a giustificare la rinuncia alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti (G. Finocchiaro, Il quadro d’insieme sul Regolamento europeo, in G. Finocchiaro (a cura di), La protezione dei dati personali in Italia – Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019, 9).
Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario
Visualizza il documento: Cass. civ., sez. Iª, 16 settembre 2024, n. 24797
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