Per la Cassazione la fruizione delle agevolazioni contributive è strettamente subordinata alla sussistenza della regolarità contributiva
28 Agosto 2026|Com’è noto, in ambito lavoristico-previdenziale, per poter fruire dei possibili sgravi contributivi (regolato dall’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006), è necessaria la presenza di specifiche condizioni precise, tra le quali la correttezza (id est, regolarità) della posizione previdenziale, in assenza della quale, anche un debito minimo determina la perdita dell’agevolazione quando viene rilasciato un DURC negativo, rimanendo poi l’assenza di regolarizzazione nei prescritti termini di legge.
Infatti, l’azienda ha a disposizione 15 giorni di tempo per sanare l’irregolarità, all’interno dei quali l’avvenuta regolarizzazione garantisce l’utilizzo degli incentivi.
Con una recente ordinanza, la n. 10815 del 23 aprile 2026, la sezione lavoro della Corte di cassazione, richiamando in parte anche suoi precedenti arresti, ha affermato che la fruizione delle agevolazioni contributive è strettamente subordinata alla sussistenza di una continuativa regolarità previdenziale e, quindi, al possesso ininterrotto del DURC.
Vediamo il percorso di diritto seguito in detta decisione.
La Corte d’Appello di Milano, nell’accogliere il gravame proposto dall’Inps, riformava la sentenza del Tribunale di Milano (che, a sua volta, aveva invece accolto l’opposizione all’avviso di addebito), rilevando che il sistema degli sgravi contributivi di cui all’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006 implica necessariamente una costante regolarità contributiva del beneficiario.
In questa logica, quindi, il possesso del DURC, alla luce della procedura regolata dal DM 24 ottobre 2007 e dal DM 30 gennaio 2015, presuppone che, in presenza di irregolarità, l’Istituto previdenziale ne dia avviso all’interessato con l’invito a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, termine durante il quale il rilascio del predetto documento rimane sospeso, così da consentire la sanatoria delle eventuali irregolarità contributive che perdono, in tal modo, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Mancando nella fattispecie scrutinata la regolarità contributiva da parte della società beneficiaria degli sgravi alla data di emissione del DURC negativo, ancorché si trattasse di un inadempimento riferito a somme non particolarmente elevate, pur sempre però idonee a sancire la decadenza dal sotteso beneficio contributivo.
Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione, affidato a ben otto motivi.
L’ordinanza in commento ha però rigettato il ricorso, argomentando in modo specifico sui punti oggetto di gravame.
In particolare, i primi tre motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili, in ragione del fatto che contestavano l’accertamento espresso dalla Corte d’Appello, secondo cui, a seguito dell’invito a regolarizzare l’omissione contributiva emesso dall’Inps non era seguito l’adempimento di tale omissione riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, posto che il relativo pagamento era avvenuto soltanto due mesi dopo (e non entro quindici giorni, come prevede la normativa) la ricezione dell’invito a regolarizzare, tant’è vero che, nelle more, era stato rilasciato il DURC negativo.
Tardivo versamento rispetto all’invito a regolare notificato dall’Inps che aveva quindi determinato la decadenza dalla società dai benefici contributivi previsti per le nuove assunzioni.
Sul quarto motivo (anch’esso dichiarato inammissibile) l’ordinanza in commento rileva che il medesimo contesta il merito della decisione e il relativo accertamento di fatto, di competenza esclusiva della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto che il sistema degli sgravi contributivi, di cui all’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006 “implica necessariamente una costante regolarità contributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC e tale regolarità contributiva mancava, alla data del 21.2.2018, quando era stato rilasciato il DURC negativo.”
Infondati invece sono stati dichiarati il quinto, il sesto e il settimo motivo, anch’essi esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale (Cass. n. 30273 del 2024 e n. 27107 del 2018).”
A ben vedere, infatti, consentire la sanatoria in assenza del rispetto del termine dei quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità determinerebbe un contrasto con l’esigenza, insita nella norma di riferimento, di una necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi contributivi (v. ancora Cass. n. 27107/2018).
Ad avviso dell’ordinanza in commento, la Corte del merito ha accertato la mancanza di regolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi alla data di emissione del DURC negativo, anche se per importi esigui, così da far decadere la medesima dal beneficio contributivo.
Infine, l’ottavo motivo di ricorso, ritenuto infondato, in ragione del fatto che il collegio di seconde cure ha ritenuto che “il richiamato art. 1, co. 1175, ha una portata generale e non distingue alcuna categoria o settore, laddove fissa il possesso del DURC quale condizione necessaria per la fruizione delle agevolazioni contributive, né può fondatamente sostenersi che l’agevolazione di cui si discute non fosse riconducibile all’ambito dei benefici contributivi.”
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 23 aprile 2026, n. 10815
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