Senza la notifica del decreto di fissazione udienza, l’appello è sempre improcedibile. Una interpretazione discutibile, che merita quanto meno un approfondimento
25 Agosto 2026|Premessa
Il giudice di primo grado (Tribunale di Isernia n. 53/2020 del 4 giugno 2020), in accoglimento dell’opposizione proposta da una libera professionista avverso un avviso di addebito Inps per i contributi dovuti alla Gestione Separata, dichiarava l’intervenuta prescrizione.
Il giudice di appello (Corte di Appello di Campobasso n. 156/2021 del 12 novembre 2021, pubblicata in data 12 gennaio 2022) ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo fondata la pretesa creditoria dell’ente previdenziale e infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’impugnazione sollevata dalla parte appellata (che, costituendosi regolarmente in giudizio, si era difesa anche nel merito) per il difetto di notifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.
La Corte di Appello, per la parte processuale che qui interessa, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604 (che ha affermato in una fattispecie riguardante l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenuta assimilabile a quella dell’impugnazione) il seguente principio di diritto, risolvendo un contrasto giurisprudenziale emerso anche a livello del massimo consesso:« Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto».
Scrive, a proposito di questo punto, la Corte territoriale: «Nel caso di specie non v’è stata omessa notifica di entrambi i suddetti atti ma del solo decreto di fissazione dell’udienza di discussione – l’atto di appello è stato notificato – sicché non può essere pronunciata sentenza di improcedibilità dell’appello e la Corte, al fine di tutelare appieno il diritto di difesa dell’appellata, assicurando alla stessa il periodo minimo di legge per apprestare compiutamente la difesa stessa, ha a tal fine rinviato l’udienza di discussione con ordinanza in data 9/4/2021»(in difetto, peraltro, di una richiesta espressa formulata in tal senso della parte appellata).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui commentata (n. 24278/2026 del 30 luglio 2026),in accoglimento del primo motivo del ricorso (con il quale si deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c. e degli artt. 153, 154, 164 c.p.c., e dell’art. 327 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost. e 6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello per la mancata notificazione del solo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, così cassando, senza rinvio, la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito.
La sentenza di primo grado, pertanto, è passata in giudicato.
In buona sostanza, la pronuncia in esame ha ritenuto che «per la rituale instaurazione del contraddittorio sia necessario notificare l’atto d’appello e il decreto di fissazione dell’udienza, entrambi gli atti cioè e come non sia sufficiente la notifica del solo atto di appello come, contrariamente ed erroneamente, è stato sostenuto dalla sentenza impugnata».
I precedenti giurisprudenziali citati in motivazione
La decisione della Suprema Corte si basa su questi precedenti, in gran parte ripetitivi, a prescindere dalla particolarità di alcune fattispecie, espressamente richiamati in motivazione, dei quali diamo atto per completezza di informazione del lettore:
– Cass., n. 20613 del 9 settembre 2013, secondo la quale nel rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (nel caso di specie è stata ritenuta irrilevante, ai fini della sanatoria, l’avventa precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività processuale svolta dalla parte nell’ambito della diversa fase cautelare).
– Cass. n.6159 del 14 marzo 2018, che ha precisato che la mancata notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità della impugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio.
– Cass. n. 19191 del 28 settembre 2016, che ha affermato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (detto principio è stato ritenuto applicabile anche nel caso di specie, sia pure in assenza di una rituale comunicazione dalla cancelleria del decreto di fissazione di udienza: posto che essa non appare irrimediabilmente necessaria, in presenza di un mezzo idoneo equipollente che attesti la sicura e completa conoscenza aliunde di quanto ne avrebbe costituito oggetto).
– Cass., ord., n.3145 del 2 febbraio 2024, che ribadisce, ancora una volta, l’improcedibilità dell’appello, pur tempestivamente proposto, se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentita al giudice, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”, l’assegnazione all’appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un’altra udienza di discussione (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto irrilevante l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisone sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.).
La giurisprudenza, relativa a fattispecie diverse, è molto estesa. Vedi anche, tra le tante: Cass. Civ., Sez. III, n. 29870 del 19 dicembre 2008; Cass. n. 1721 del 23 gennaio 2009; Cass. Civ. Sez. III, n. 11600 del 13 maggio 2010; Cass. Civ., Sez.VI, Lav., ord, n. 9597 del 30 aprile 2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 27086 del 15 dicembre 2011; Cass., n. 1175 del 22 gennaio 2015 (che ha ritenuto irrilevante, al fine di evitare la dichiarazione di improcedibilità, la notifica effettuata per la successiva udienza fissata dal Collegio per l’acquisizione del fascicolo di primo grado); Cass. Civ., Sez. III, n. 21596 del 19 settembre 2017; Cass. Civ. Sez. III, ord., n. 1218 del 18 gennaio 2017 (relativa ad un caso di opposizione agli atti esecutivi); Cass. Civ., Sez.VI, Lav., ord., n. 31346 del 2 dicembre 2019; Cass. Civ., Sez. VI, sottosezione II, ord., n. 15423 del 13 maggio 2022.
In particolare, viene esclusa dall’ordinanza in commento, la possibilità della sanatoria in conseguenza della costituzione della parte convenuta (che, lo ribadiamo, si era regolarmente costituita in giudizio chiedendo in via preliminare di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, difendendosi anche nel merito, essendosi già formato il giudicato sulla sentenza di primo grado), richiamando proprio la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20664/2008, cit., che sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte territoriale, e la giurispudenza di legittimità che sulla scia della prima si è formata, anche in materia locatizia e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali.
Dobbiamo, però, rilevare che della giurisprudenza citata in motivazione a sostegno di questa tesi, solo Cass., n. 19191/2016, cit. esclude l’effetto sanante dell’avvenuta costituzione in giudizio; non affrontano, invece, questo aspetto le già citate Cass. n. 1175/2015 e Cass. n. 1218/2017. Mentre afferma esattamente il contrario Cass. Civ, Sez.VI, Lav., n. 9404 del 17 aprile 2018, sulla quale ci soffermeremo più avanti.
Per completezza di riferimenti, nel solco dell’interpretazione resa dall’ordinanza in commento, hanno escluso la sanatoria della mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione: Cass., n. 1502 del 25 gennaio 2021; Cass. Civ., Sez. VI, Lav., n. 8430 del 25 marzo 2021 (relativa al caso, ritenuto assimilabile a quello dell’appello, del reclamo nel rito c.d. Fornero; Cass., ord., n. 14359, dell’8 luglio 2020.
In particolare, sulla sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604
In relazione alle tematiche della sanatoria delle nullità radicali, della inesistenza (di fatto e giuridica) e dell’omissione della notificazione, nel quadro dell’evoluzione giurisprudenziale che nel tempo si è sviluppata, possiamo rinviare alla motivazione, completa e articolata, della nota sentenza delle Sezioni Unite, più volte citata, n. 20604/2008 (dovuta alla penna, sia consentito dirlo, di un magistrato di prim’ordine, Pres. Guido Vidiri).
Piuttosto, merita qui riportare il passo motivazionale, punto n.10.3, secondo cpv, che interessa il discorso giuridico che intendiamo svolgere a commento dell’ordinanza n. 24278/2026: «Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l’applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. – con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame – i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata”».
E quello successivo, a conclusione del ragionamento della Corte, di cui al successivo punto n. 10.5: «Per concludere sul punto va ribadito che l’orientamento che queste Sezioni Unite intendono seguire, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell’atto di impugnazione (o dell’opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso-decreto – che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477) – risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione “costituzionalmente orientata del dato normativo”, in applicazione del dictum di queste stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.)».
Nel caso di specie che ci occupa, entrambe le pronunce, quella di appello e quella di legittimità, arrivano a conclusioni diametralmente opposte, sulla base dello stesso autorevole precedente richiamato, quelle delle Sezioni Unite n. 20064/2008, più volte citato.
L’ordinanza in commento, però, non considera in maniera esaustiva e convincente che nel caso di specie l’omessa notifica del solo decreto di fissazione dell’udienza di discussione non può essere considerata alla stregua di una notifica del tutto inesistente, dell’omissione totale della notifica, trattandosi, di tutta evidenza, di una notifica parziale, e che l’iniziativa della parte appellata di costituirsi in giudizio, difendendosi anche nel merito, ha di fatto sanato il vulnus originario della mancata notifica (unitamente al ricorso in appello) del decreto presidenziale contenente la vocatio in ius.
La controversia decisa dalle Sezioni Unite era completamente diversa, riguardando una opposizione a decreto ingiuntivo completamente priva della notifica del ricorso e del decreto, dove l’opponente, senza offrire alcuna giustificazione del suo comportamento omissivo, aveva beneficiato, su sua richiesta formulata all’udienza di discussione, dato atto della completa mancata notifica e della mancata costituzione della parte ingiunta, della rimessione in termini disposta dal giudice.
A buon diritto, quindi, le Sezioni Unite avevano dichiarato che «il primo giudice avrebbe dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l’improcedibilità dell’opposizione e l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita – in ragione del principio costituzionalizzato della “ragionevole durata” del processo – la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, attesa l’inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.».
La giurisprudenza di legittimità di segno contrario
Con riferimento alla fattispecie oggetto della controversia ora in esame – omessa notificazione del solo decreto di fissazione dell’udienza di discussione – non mancano i precedenti, specifici, di segno contrario, del tutto ignorati dall’ordinanza in commento.
Il precedente più completo è quello dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, 17 luglio 2023, n. 20601, in materia locatizia, che, confermando sul punto la sentenza della Corte territoriale, ha affermato il seguente principio di diritto: «Ove nel rito del lavoro l’appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, la costituzione della parte appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della vocatio in ius derivante dalla mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso, ma l’appellato, che sia incorso nella decadenza dalla proposizione dell’appello incidentale a causa del detto vizio, ha diritto di essere rimesso in termini per proporre l’impugnazione incidentale».
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per essere stato notificato il ricorso, tempestivamente depositato, mancante del decreto presidenziale, perché tale vizio non aveva impedito all’appellata di costituirsi e di difendersi (nel ricorso erano indicati l’ufficio giudiziario, la sentenza impugnata e il nome e cognome della controparte) e la stessa non aveva patito alcun pregiudizio, avendo svolto le proprie difese e non avendo evidenziato esigenze indispensabili per la sua difesa tali da rendere indefettibile la concessione del termine integrativo (ad es. proposizione di appello incidentale).
Secondo la Corte di Cassazione, dalla fattispecie di «avvenuta notificazione del solo ricorso depositato e non anche del decreto presidenziale, non consegue l’improcedibilità perché la vocatio in ius, con la notifica del ricorso, vi è stata. Trattasi tuttavia di vocatio in ius viziata (non inesistente come nel caso della mancata notifica di ricorso e decreto) per la mancanza dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione. L’appellata si è costituita in giudizio, sanando il vizio della citazione e consentendo la salvezza dell’effetto processuale dell’impugnazione, stante l’applicazione dell’art. 164 c.p.c. anche in appello in base al rinvio contenuto nell’art. 359 c.p.c. Costituendosi, come si dirà di seguito, essa aveva semmai diritto ad ottenere un’eventuale rimessione in termini per non aver potuto beneficiare della vocatio in ius».
In buona sostanza, per effetto della disciplina di cui all’art. 164 c.p.c., comma 2, applicabile anche in appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc e quelli relativi alla editio actionis con effetto ex nunc, pertanto, nel rito del lavoro, l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell’appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo (Cass. Civ., Sez. VI, Lav., n. 23667 del 1° ottobre 2018).
Questi principi sono stati puntualmente recepiti anche dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione Lavoro n. 4395 del 19 febbraio 2025.
Molti argomenti a sostegno di queste nostre brevi osservazioni si desumono dalla lettura dell’ordinanza, sempre della Sezione Lavoro, n. 17969 del 1° luglio 2024, che qui di seguito proviamo a riassumere.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 14916 del 20 luglio 2016, viene precisato che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell’ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto (così, in particolare, i punti della motivazione n. 2.2 e n. 2.3 di Cass., Sez. Un., n. 14916/2016, cit. supra).
Sulla base di queste premesse, valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato, la Sezione Lavoro ha affermato (Cass., ord., n. 30082 del 30 ottobre 2023) che, in tema di notificazioni a mezzo pec, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.
Cass., ord., n. 4902 del 23 febbraio 2024, relativa a fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, ha affermato che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo pec alla parte appellata, integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Nelle fattispecie oggetto delle cause decise da Cass. n. 17969/2024 e da Cass. n. 4902/2024, entrambe citate sopra, la parte appellante aveva attivato il procedimento di notificazione, che si è svolto in modo conforme a diritto (non stiamo qui a esporre tutto in termini precisi). Il problema è sorto a causa dell’inserimento, tra gli allegati, della sentenza di primo grado anziché del ricorso in appello.
Sta di fatto che, sulla base delle informazioni ricevute con l’atto di notifica, gli appellati hanno potuto visionare il fascicolo telematico e hanno avuto contezza del ricorso in appello, tanto che hanno depositato la memoria di costituzione e svolto, oltre all’eccezione di inesistenza della notifica, difese nel merito.
Precisa in proposito Cass. n. 17969/2024, cit., richiamando la già citata Cass. n. 4902/2024, che il messaggio pec, se pure dotato di un allegato erroneo (la sentenza di primo grado anziché il ricorso in appello) era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notifica, dovendosi escludere un’ipotesi di “totale mancanza dell’atto”, da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale (concetto, questo, ancora una volta ribadito in motivazione).
«Ciò in linea [ punto n. 15 della motivazione di Cass. n. 17969/2024, in esame] con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile, e che impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa, quale valore tutelato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (vedi Cass., S.U. n. 14916 del 2016 cit., p. 9, par. 2.4. e precedenti ivi richiamati)».
Del resto, in precedenza le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, esaminando il diverso caso di mancanza di una o più pagine nella copia notificata (con modalità non telematiche ma a mezzo del servizio postale) del ricorso (in quel caso, per cassazione), il cui originale risultava tempestivamente depositato, avevano escluso l’inammissibilità del ricorso, ravvisandosi un vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese (vedi, nello stesso senso, Cass. n. 2537 del 27 gennaio 2022).
Alla luce dei principi di diritto richiamati e superata la diversa opzione espressa dalla ordinanza della Sezione Lavoro n. 30044 del 13 ottobre 2022 (che aveva confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inesistenza della notifica dell’appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell’udienza di discussione e l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma non il ricorso in appello), Cass. n. 17969/2024, cit., punto n. 17, come all’inizio anticipato, ha affermato che «nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata)».
Per completezza, merita segnalare anche Cass., ord., 23 ottobre 2024, n. 27471, che ha sì affermato che l’omissione radicale della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione configura inesistenza giuridica della vocatio in ius e non mera nullità, con conseguente inapplicabilità dei meccanismi di sanatoria previsti per le nullità dagli artt. 156 e 162 c.p.c., in un caso, però, dove l’omessa notifica riguardava anche il ricorso in appello e la costituzione degli appellati era avvenuta solo nella sola fase cautelare, non determinando ciò alcuna sanatoria rispetto alla mancata notifica degli atti relativi alla fase di merito. Anche Cass. Civ., Sez. III, n. 8150 dell’8 aprile 2014 si sofferma sui diversi effetti della costituzione nella fase cautelare e in quella di merito.
Osservazioni critiche
Dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione qui commentata non ricaviamo indicazioni specifiche sulle modalità di notifica dell’appello, ma, considerando che la parte appellata si è regolarmente costituita in giudizio, dobbiamo dedurre che le informazioni contenute nell’atto notificato hanno permesso alla parte intimata di prendere cognizione dell’allegato mancante mediante accesso al fascicolo telematico e di svolgere difese nel merito, dovendosi quindi escludere ogni profilo di inesistenza della notifica e qualsiasi nocumento al diritto di difesa.
A maggior ragione perchè, a differenza delle due fattispecie sopra esaminate, nel nostro caso è stata omessa la notifica solo ed esclusivamente del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.
Si potrebbe sostenere, in contrario, che notificare il ricorso in appello senza il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non costituisce una notificazione nulla (come tale sanabile), sibbene porre in essere un atto diverso da quello che doveva essere notificato. In sostanza si potrebbe obiettare che è viziato l’atto, non la sua notificazione.
Abbiamo visto, però, che la giurisprudenza di legittimità, nei precedenti citati, non fa distinzione alcuna tra atto notificato e procedimento di notificazione.
Molti argomenti interessanti, a sostegno della nostra tesi, li possiamo ricavare anche dalla giurisprudenza che ha riconsiderato la rilevanza dei principi della ragionevole durata del processo e del giusto processo, operando, però, un bilanciamento con altri diritti, nel caso di violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione: ipotesi, questa, che non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. ( in senso contrario vedi, però, anche con riferimento alla notifica tardiva, Cass., ord., n. 6866 dell’8 marzo 2019).
La Corte di Cassazione (vedi, ad. es., le ordinanza della Sesta Sezione Civile, Lav.: n. 2903 del 7 febbraio 2020; n. 12691 del 13 maggio 2019; n. 22166 del 12 settembre 2018; n. 9404/2018, cit.) ha affermato che a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, attribuendo rilevanza alle giustificazioni del ritardo o al contegno delle parti in udienza e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali; infatti il testo dell’art. 291 c.p.c. prevede esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.
«Il principio del giusto processo, di cui al richiamato art. 6 CEDU, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso» e «occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio» (così, ad es., consapevolmente discostandosi dalla nota pronuncia del 2008, Cass., Sez. Un., n. 5700 del 12 marzo 2014, con riferimento al procedimento ex lege n. 89 del 2001). Resta da evidenziare, comunque che in questo caso la S.C. ha considerato positivamente l’effetto sanante ex tunc della costituzione in giudizio, dovendo, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.
In buona sostanza, l’art. 6 CEDU fa riferimento non solo alla ragionevole durata del processo, ma anche al diritto della parte all’esame della propria causa, oltre che all’equità complessiva del processo.
Scrive Cass. n. 9404/2018, cit., punto n. 6: «Venendo quindi alla disciplina concreta desumibile dalle norme processuali, declinate rispetto al giudizio di appello, il quadro che ne risulta è completo e coerente nel senso che: si applica l’art. 291 c.p.c., comma 1, in caso di notifica nulla, che va quindi rinnovata nel termine perentorio concesso dal giudice (con norma ritenuta applicabile al rito del lavoro in primo grado: Cass. 1° febbraio 2017, n. 2621; in appello: Cass. 28 agosto 2013, n. 19818, ed in sede di rinvio: Cass. 29 luglio 2009, n. 17656, oltre che costantemente applicato nel giudizio di cassazione, per cui, comunque v., Cass. 20 ottobre 2006, n. 22529); si applica l’art. 164 c.p.c., comma 2, (che non vi è ragione di non estendere al rito del lavoro), con rinnovazione della fase di vocatio in ius, se la notifica sia validamente avvenuta ma senza rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell’appellato; si applica l’art. 164 c.p.c., comma 3, con mera regolarizzazione della fase introduttiva mediante dilazione dell’udienza, se la notifica sia validamente avvenuta, ma senza rispetto dei termini a comparire, e segua costituzione dell’appellato ed eccezione da parte sua in merito al mancato rispetto di tali termini (Cass. 9 novembre 2016, n. 22780)».
«In definitiva [punto n. 6.2 sempre di Cass. n. 9404/2018, cit.] a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi attraverso cui si può avere (o non avere, ma solo ove la parte non osservi gli incombenti eventualmente a suo carico) la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa perimetrazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, onde far scaturire effetti diversi ed eventualmente anche più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti».
Queste argomentazioni sono condivise da chi scrive e rappresentano una critica all’ordinanza qui commentata.
In conclusione, se la Corte di Cassazione avesse esaminato con completezza i suoi stessi precedenti recenti, avrebbe potuto giungere ad una diversa statuizione, proprio in considerazione della particolarità della fattispecie. E magari, doverosamente, rimettere la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 30 luglio 2026., n. 24278
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