Per le Sezioni Unite i GOT non hanno alcun obbligo contributivo nei confronti della Cassa Forense
24 Agosto 2026|Breve premessa
In questi ultimi anni, sulla magistratura onoraria, si è acceso un ampio focus, principalmente improntato sul relativo status giuridico e conseguenti riflessi, con l’intervento anche della CGUE.
Con la recentissima sentenza n. 23499 del 18 luglio2026, la Corte di cassazione, a sezioni unite, è intervenuta chiudendo (definitivamente) il tema del contenzioso previdenziale riguardante i giudici onorari di tribunale (GOT) che hanno svolto l’incarico prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, di riforma dell’ordinamento forense.
I fatti
In sede di opposizione ad una pretesa contributiva avanzata da Cassa Forense nei confronti di un avvocato con riguardo alla sua attività di giudice onorario di tribunale (GOT, appunto), svolta nel periodo dal 2007 al 2010, il Tribunale di Parma si pronunciava favorevolmente, sul presupposto che la Cassa non avesse dimostrato l’esercizio dell’attività professionale in via prevalente e continuativa, requisito necessario (unitamente al superamento dei limiti di reddito) per l’iscrizione alla medesima, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 319/1975.
Il giudizio veniva confermato in sede di gravame dalla Corte d’appello di Bologna, la quale riteneva che non potesse trovare applicazione, per analogia, l’art. 8 della legge n. 276/1997, relativa ai giudici onorari aggregati (GOA) i quali esercitino la professione di avvocato, e iscritti alla Cassa forense. Doveva viceversa tenersi conto della pronuncia n. 13721/2017 delle sezioni unite della Suprema corte, la quale aveva escluso la contribuzione a Cassa Forense da parte dell’avvocato esercente la funzione di giudice di pace.
Avverso la pronuncia in esame ha presentato ricorso per cassazione Cassa Forense, affidando il medesimo ad un unico motivo.
Con ordinanza n. 5798/2025, la sezione lavoro della Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidenza per l’assegnazione alle sezioni unite civili, attesa la rilevanza e problematicità sistematica anche in punto di analogia iuris, della questione di massima di particolare importanza: “se, per i giudici onorari di Tribunale (GOT), in relazione al servizio prestato prima dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all’art. 21, comma 8, ha previsto l’iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all’Albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione – per analogia – l’iscrizione alla Cassa forense prevista dall’art. 8 della L. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (GOA), ovvero vige l’obbligo d’iscrizione presso la Gestione separata dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995“.
La decisione
Ad avviso di Cassa Forense, la disciplina previdenziale prevista, per i GOA, dalla legge n. 276/1997 troverebbe applicazione anche ai GOT, operando in via analogica, atteso che l’art. 8, co. 5 e 9, di questa prevede che il compenso del GOA sia equiparato a tutti gli effetti della legge n. 576/1980 quale reddito professionale e quindi assoggettato ai medesimi obblighi contributivi nei confronti di Cassa Forense.
A sostegno di detta lettura per analogia, deporrebbe la previsione di cui all’art. 12 preleggi, applicabile quando manchi, nell’ordinamento, una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
Più nello specifico, il ricorso all’analogia per la fattispecie scrutinata sarebbe possibile perché si sostanzia nell’applicazione della norma prevista per il GOA, così come essa è al caso simile (se non identico quanto alle funzioni giurisdizionali) del GOT senza alcun intervento manipolativo del testo normativo, trattandosi tra l’altro di una interpretazione costituzionalmente orientata, non solo con l’art. 38 Cost., ma anche nel più ampio eurounitario, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza 27 giugno 2024, resa nella causa C-41/23, che ha riconosciuto il diritto alla tutela assistenziale e previdenziale per i GOT.
Nel concreto, lo scrutinio di legittimità richiesto da Cassa Forense è rivolto all’imposizione contributiva dell’indennità percepita per l’attività di GOT svolta nel periodo 2007-2010, per il quale mancava una previsione normativa puntuale che disciplinasse appunto il regime previdenziale della magistratura onoraria, e in particolare dei GOT iscritti all’Albo degli avvocati.
Nel periodo oggetto della controversia che ci occupa, né la legge che regolava, in generale, l’iscrizione degli avvocati a Cassa Forense, né la legge che ha introdotto la figura del GOT disponevano l’obbligatorietà della contribuzione alla Cassa, la costituzione di un rapporto previdenziale con il presupposto, in prospettiva, di oneri finanziari per la Cassa e correlati vantaggi prestazionali per l’iscritto, e con obbligo di versare la contribuzione integrativa in linea con la vocazione solidaristica del regime previdenziale forense.
Tra l’altro, ad avviso della sentenza in commento, la distanza tra GOT e GOA era confermata dalla diversa estrazione degli aspiranti: per la nomina a GOT era sufficiente la laurea in giurisprudenza, con l’esercizio della professione forense in guisa di mero titolo di preferenza; per la nomina a GOA (almeno nel testo originario, precedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 328/1998) la laurea in giurisprudenza non era sufficiente, essendo necessario essere avvocato o, eventualmente, professore universitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche.
L’imponibilità previdenziale, in assenza di un’apposita, diversa previsione, è rimasta invece a sua volta regolata (anche nel 2004 e negli anni seguenti, e fino al Regolamento attuativo dell’art. 21, co. 8 e 9, della legge n. 247/2012), dall’art. 22 della legge n. 576/1980 che obbligava all’iscrizione alla Cassa solo coloro che esercitassero la libera professione con carattere di continuità, cui, all’evidenza, non è equiparabile l’esercizio onorario di funzioni giurisdizionali.
L’art. 8 della legge n. 276/1997, specificamente dettato per i GOA, non si limita a qualificare come “redditi professionali” le indennità percepite, ma disciplina espressamente anche la loro imponibilità previdenziale.
Ebbene, ammesso e non concesso che una disciplina previdenziale, specificamente dettata per una categoria di lavoratori (GOA) e impositiva di oneri, possa essere applicata per analogia ad un’altra categoria (GOT), non va ulteriormente sottaciuto che i giudici onorari aggregati sono stati istituiti per far fronte all’esigenza contingente di definire i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, con l’obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni.
Conseguentemente, l’eccezionalità della prosecuzione dell’iscrizione a Cassa Forense per gli stessi GOA, si desume dalla delimitata portata del precetto enunciato con l’art. 9 della legge n. 276/1997 che la prevede solo per l’esercizio delle funzioni onorarie nello stesso distretto in cui ha sede l’Ordine professionale di appartenenza, con l’ulteriore corollario che, in tal caso, si determina la cancellazione dall’Albo degli avvocati.
Tra l’altro, oltre che avvocati, i GOA possono essere anche magistrati a riposo, avvocati e procuratori dello Stato a riposo, professori e ricercatori universitari, laureati in giurisprudenza e notai, anche in pensione, tutti soggetti che godono della garanzia previdenziale, come si evince dal fatto che l’indennità è “al netto dei contributi previdenziali”, a carico del Ministero della giustizia che “provvede al rimborso all’ente di appartenenza”.
Per i GOA, l’onere contributivo è a carico dello Stato, a prescindere dalla configurazione del relativo rapporto e la specialità di detta disposizione, che esclude la possibilità di percorrere un’interpretazione analogica, risulta, pertanto, confermata dalla descritta regolazione e peculiare conformazione dell’obbligazione contributiva in un rapporto trilaterale tra Cassa Forense, professionista e Ministero.
Atteso inoltre che l’art. 10 della legge n. 576/1980 (sul contributo soggettivo) è richiamato soltanto dalla disciplina sui GOA e, anche per tale profilo, la natura eccezionale della disposizione osta ad un’interpretazione analogica.
Ma vi è di più.
Ad avviso delle sezioni unite, l’intervento realizzato dalla legge n. 247/2012 (che ha reso obbligatoria l’iscrizione a Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’Albo), ha profondamente modificato il quadro normativo e, quindi, in ragione di tali innovazioni, una tale disciplina non può essere utilizzata per fondare obblighi contributivi riferiti a periodi precedenti alla sua entrata in vigore.
Conseguentemente, le progressive riforme intervenute per la magistratura onoraria, unitamente agli sviluppi della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di tutela previdenziale, confermano la volontà del legislatore di garantire una copertura assicurativa ai magistrati onorari, ma non consentono di ricostruire retroattivamente un’obbligazione contributiva priva, all’epoca dei fatti, di qualsiasi base legislativa.
In altre parole, per i GOT che abbiano svolto le funzioni anteriormente alla riforma dell’ordinamento forense del 2012 non è configurabile un obbligo di contribuzione a Cassa Forense, in quanto manca una disposizione normativa che (espressamente) lo preveda e, quindi, non è consentita l’applicazione analogica della disciplina speciale dettata per i GOA, costruita su una peculiare obbligazione contributiva trilaterale tra Ministero di giustizia, professionista e Cassa Forense.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza il documento: Cass., sez. un., 18 luglio 2026, n. 23499
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