La Corte costituzionale si pronuncia sulla soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del personale scolastico
9 Agosto 2026|Premessa
Con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, co. 3, del D.lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
La questione di legittimità era stata a suo tempo sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza 6 settembre 2025, n. 24662 (Reg. Ord. n. 258 del 2025), in riferimento all’art. 38, co. 2, Cost., e al principio di ragionevolezza, a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis, c.p.c., promosso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, a sua volta adito da una dipendente del Ministero dell’istruzione affinché fosse accertata l’illegittimità del provvedimento di cessazione dal servizio e il diritto a essere trattenuta in servizio fino all’età di 71 anni (condizione questa che le avrebbe permesso di raggiungere la contribuzione minima utile ai fini della pensione di vecchiaia in regime contributivo).
Più nel dettaglio, il richiamato art. 509, co. 3, dispone, in parte qua, che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.”.
Nell’avviso della Corte rimettente, il contesto normativo avrebbe dovuto invece essere “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010”.
Nella fattispecie scrutinata per ultimo dalla Corte di cassazione (chiamata sul punto a decidere sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’art. 363-bis cpc dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro), la lavoratrice aveva appunto adìto il competente giudice del lavoro perché accertasse e dichiarasse: a. l’illegittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’istruzione aveva disposto la sua cessazione dal servizio; b. il proprio diritto a essere trattenuta in servizio fino all’età di 71 anni, potendo raggiungere così la contribuzione minima riscattando gli anni universitari e l’anno di ruolo giuridico o, comunque, raggiungendo, all’età di 70/71 anni, la pensione minima (Legge Dini), avendo iniziato a versare i contributi dopo il 1996.
Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Lecce concerneva la seguente questione di diritto: «se l’art. 509 c. 3 d.lgs. 297/2024 (rectius, 1994) vada interpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta di raggiungere – entro il 71mo anno di età – la contribuzione minima di 20 anni per la fruizione della pensione di vecchiaia (e, per coloro cui si applica, se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a prescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire al soggetto istante il raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dalla norma (comprensiva di adeguamento alla speranza di vita) con conseguente acquisizione del diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia ex art 24 c. 7, ultimo periodo, del dl 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71 anni di età e 5 anni di contribuzione)».
Il procedimento costituzionale
Nel giudizio di costituzionalità di che trattasi, in qualità di amicus curiae, ha depositato un’opinione scritta l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF), ritenuta ammissibile, sollecitando l’accoglimento delle sollevate questioni, richiamando in tema la giurisprudenza della Corte sul diritto al conseguimento del minimo pensionistico costituzionalmente tutelato dall’art. 38 Cost. (nello specifico, sentenze n. 94/2025, n. 195/2024, n. 70/2015 e n. 215/2014, oltre a quelle sul trattenimento in servizio n. n. 131/2018, n. 33/2013 e n. 227/1997).
Sotto il profilo procedurale la sentenza in commento evidenzia che la Corte di cassazione, laddove chiamata a risolvere «una questione esclusivamente di diritto» propostale dal giudice rimettente, enunciando un «principio di diritto» (ex art. 363-bis cpc), ancorché in sede di rinvio pregiudiziale, esercita la funzione giurisdizionale e pure in questo caso lo fa enunciando un principio di diritto. Del resto, l’art. 23, co. 2, della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dispone che «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» il giudice può promuovere l’incidente di costituzionalità. Nella grande maggioranza dei casi tale presupposto si verifica quando la norma oggetto del dubbio di costituzionalità deve essere immediatamente applicata ai rapporti dedotti nel giudizio principale, ma può ben accadere che tale applicazione immediata difetti.
Detto questo, e passando alla fattispecie sottoposta allo scrutinio di costituzionalità, la sentenza in commento rileva che i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono autonomamente stabiliti dall’art. 24, co. 4 e seg., del D.L. n. 201/2011 e, com’è noto, fissati in 20 anni di contributi; per le pensioni calcolate interamente secondo il regime contributivo, occorre che l’importo della pensione derivante dall’ammontare dei contributi versati sia almeno pari all’assegno sociale, salvo che non si siano compiuti 70 anni e si abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.
In punto di rilevanza, la Corte rimettente reputa erroneo il presupposto da cui ha preso le mosse il Tribunale di Lecce nella prospettazione della questione pregiudiziale, vale a dire che il limite d’età per il trattenimento in servizio previsto dall’art. 509, co. 3, del D.lgs. n. 29/1994 debba ritenersi comprensivo degli adeguamenti speranza di vita introdotti dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010 e possa dunque estendersi anche oltre il settantesimo anno di età.
Alla luce del disposto normativo, secondo la Corte rimettente, anche accedendo all’opzione ermeneutica volta a consentire al dipendente pubblico di essere trattenuto in servizio al fine di conseguire l’età anagrafica massima utile alla pensione di vecchiaia a requisito contributivo ridotto, ex art. 24, co. 7, del D.L. n. 201/2011, il trattenimento in servizio dell’istante non potrebbe mai protrarsi oltre il settantesimo anno d’età, il che influirebbe negativamente sull’accoglimento della sua domanda, risultando processualmente acquisito che la lavoratrice non sarebbe potuta andare in pensione a 70 anni, ma avrebbe dovuto attendere, nella migliore delle ipotesi, il compimento dei 71 anni.
Ad avviso del giudice delle leggi, dei due trattamenti previsti, nel giudizio principale rileva, allo stato, il secondo, come correttamente osservato dalla Corte rimettente.
Nel ritenete, nel merito, le questioni fondate, la sentenza in commento evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo consolidato un indirizzo vòlto a ravvisare nell’art. 38, co. 2, Cost., un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità che il legislatore disallinei l’età anagrafica fissata quale limite per la permanenza nei ruoli del pubblico impiego rispetto all’età anagrafica fissata per il conseguimento del minimo della pensione.
Più nello specifico, infatti, pur riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità nel determinare l’età pensionabile, la Corte ha sottoposto a più rigido scrutinio le norme che fissavano il limite di età anagrafica per la permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione, dichiarandone l’illegittimità costituzionale “ogniqualvolta la risoluzione obbligatoria del rapporto che esse imponevano intervenisse in un momento in cui il pubblico dipendente non aveva ancora maturato il diritto a pensione o, quanto meno, una qualche altra utilità che gli permettesse di disporre di mezzi adeguati a vivere (sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013, n. 227 del 1997, n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989).”, precisando che, sul piano costituzionale, il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al “minimo”, mentre non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo.
La disciplina del trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza (v. ord. n. 195/2000; nello stesso senso, sent. n. 227/1997 e ord. n. 57/1992).
E ancora.
Se è pur vero che la determinazione di una soglia di età anagrafica oltre la quale non è più possibile la permanenza in servizio si giustifica con la progressiva diminuzione, al crescere dell’età, delle energie necessarie al proficuo svolgimento della prestazione di lavoro, non è, tuttavia, meno vero che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”» (v. sent. n. 444/1990). Ed è quindi in una tale prospettiva che va letto il periodico adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, attualmente disciplinato dall’art. 12, co. 12-bis, del D.L. n. 78/2010.
In passato, la giurisprudenza di costituzionalità ha considerato il compimento dei settanta anni d’età come limite massimo per derogare alla soglia d’età anagrafica prevista dai vari ordinamenti per il collocamento a riposo (v., in particolare, sent. n. 33/2013, n. 90/1992, n. 282/1991 e n. 444/1990), ma, in presenza di un meccanismo come quello adesso disciplinato dall’art. 12, co. 12-bis, del D.L. n. 78/2010 (che, periodicamente, adegua i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita), la fissazione di un tetto massimo d’età per il trattenimento in servizio, che non sia su di esso modulato, è destinata a entrare in contrasto, non solo con l’art. 38, co. 2, Cost., ma anche con il principio di ragionevolezza (nella specie, intrinseca) costantemente ricavato dall’art. 3, co. 1, Cost. (v., tra le più recenti, sent. n. 7/2026, n. 95/2024, n. 83/2021 e ord. n. 3/2020).
E, quindi, fermo rimanendo che (in ragione della costante giurisprudenza emessa sul tema) non può ammettersi che il pubblico dipendente debba obbligatoriamente subire la risoluzione automatica del rapporto d’impiego prima di aver conseguito i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o, quanto meno, a una qualche altra utilità economica (derivandone altrimenti una violazione dell’art. 38, c. 2, Cost.), deve in aggiunta rilevarsi che la logica del sistema contributivo -applicabile nel rapporto dedotto nel giudizio principale- è governata da “un giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbia tuttavia accumulato una provvista finanziaria [nozionale] idonea a garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest’ultimo deve svolgere» (sentenza n. 94 del 2025).”
Ineludibile conseguenza di ciò è che il legislatore non può fissare un limite anagrafico massimo per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.
A bene vedere, trattandosi di una eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale (avente lo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale, nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall’art. 38, co. 2, Cost. -sent. n. 131/ 2018), “la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.”
Da altra angolazione non vi è da temere che il riferimento alla speranza di vita possa comportare il trattenimento di personale che, a causa dell’età e delle correlate condizioni di prestanza psico-fisica, risulti inidoneo al servizio, alla luce del fatto che, a diritto vigente, un trattenimento ad libitum non potrebbe intervenire, in quanto la (sottesa) misura è funzionale al conseguimento del minimo della pensione, in ragione del quale l’ordinamento conosce strumenti giuridici, attuativi degli artt. 32 e 97 Cost., utili a tutelare l’interesse dell’amministrazione ad avere a disposizione un personale sempre efficiente e idoneo e il diritto dei dipendenti alla salute.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza i documenti: C. cost..,14 luglio 2026, n. 125; Cass., ordinanza interlocutoria 6 settembre 2025, n. 24662
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