Esclusione dal concorso di reclutamento nell’Aeronautica militare del candidato con tatuaggio
28 Luglio 2026|1. Inquadramento della fattispecie oggetto del giudizio
La controversia che ha portato alla pronuncia della sentenza del massimo grado della giustizia amministrativa, qui in commento (Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2026,n.2172), origina dal ricorso di un candidato escluso dalla procedura di arruolamento nell’Aeronautica militare a causa della presenza sul corpo di un tatuaggio ritenuto preclusivo all’incorporazione. Il candidato, non condividendo il giudizio emesso in sede concorsuale, agiva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e impugnava, successivamente, la statuizione del giudice di prime cure davanti al Consiglio di Stato.
A ben vedere il Consiglio di Stato dichiara l’impugnazione avverso il giudizio del Tar inammissibile. Il CdS esamina il giudizio compendiato nel provvedimento di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale e lo ritiene inammissibile per due diverse ragioni ossia a causa della mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati e a causa della mancata impugnazione della graduatoria definitiva, anche nell’ipotesi in cui il candidato venga inserito con riserva dell’esito del giudizio, come nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato rileva, infatti, come i candidati utilmente collocati in graduatoria risultino titolari di un interesse qualificato a mantenere la posizione in cui sono collocati e, dunque, a non venire retrocessi in caso di accoglimento del ricorso del ricorrente con la conseguenza che essi rivestono la qualità di controinteressati e di litisconsorti necessari.
Tuttavia, il Collegio decide di affrontare il merito della vicenda, pronunciandosi nel segno della conferma del giudizio di inidoneità e motivando tale declaratoria a partire dalla presenza di un tatuaggio definito “esteso” posto sulla gamba sinistra e, precisamente, tra la zona poplitea e il polpaccio, ponendosi, così, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale progressivamente affermato, tra le cui pronunce più rilevanti vanno menzionate: Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10384; 8 aprile 2022, n. 2615; sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4386; 10 marzo 2020, n. 1720; 2 marzo 2020, n. 1477.
Il Supremo Giudice amministrativo rileva come debba ritenersi immune da vizi di legittimità l’esclusione del candidato dalla procedura di arruolamento nell’Aeronautica militare a causa della presenza di un tatuaggio posto in un’area corporea non coperta stabilmente dall’uniforme, se ciò è accertato dagli atti amministrativi e dal verbale medico, da cui si evince che il tatuaggio risulti visibile a seguito della vestizione della divisa estiva e di quella ginnica. Tale apprezzamento è conforme alle prescrizioni regolamentari vigenti nell’ambito dello specifico corpo di arruolamento, che consentono, unicamente, tatuaggi che non risultino visibili indossando uniformi di qualsiasi foggia.
La valutazione resa dall’Amministrazione riflette l’esigenza – imposta dalla disciplina applicabile – che gli appartenenti ai ruoli militari e ai corpi di polizia a ordinamento militare posseggano i requisiti psico-fisici in relazione a tutte le possibili ipotesi in cui potrebbero essere chiamati ad adoperarsi in ragione della propria attività di servizio. In forza di ciò il tatuaggio deve risultare coperto con certezza in qualsivoglia situazione operativa.
Nella presente fattispecie, l’ubicazione della pigmentazione cutanea nella regione poplitea assume un’importante rilevanza in quanto implica che siano presi in considerazione tutti gli indumenti utilizzati per coprire tale regione e che venga compiuto un successivo accertamento in ordine alla loro idoneità a celare con certezza il tatuaggio in qualsiasi circostanza.
Il Consiglio di Stato osserva come risulti fatto notorio che alcuni elementi di abbigliamento come i calzini o i pantaloncini possano andare incontro alle sollecitazioni dovute all’attività fisica con la conseguenza che gli stessi siano suscettibili di ritirarsi, di abbassarsi o comunque spostarsi, potendo, dunque, rendere visibile il tatuaggio ubicato in posizione contigua ai margini della divisa. Avuto riguardo alla sede corporea di posizionamento dell’ornamento e delle caratteristiche delle uniformi e degli altri accessori del corredo, unitamente alla potenziale visibilità derivante dai movimenti compiuti, anche nel corso dell’attività ginnica e sportiva, il Consiglio di Stato decreta l’esclusione dell’aspirante.
Il tema è, dunque, quello della visibilità dei tatuaggi e, di converso, della corretta disciplina applicabile, atteso che i diversi corpi delle Forze Armate e i corpi di Polizia sono soggetti a regole diverse nell’ambito delle procedure di reclutamento.
Un punto merita, però, di essere attentamente sottolineato e riguarda il fatto che, nella presente fattispecie, la conferma dell’esclusione a seguito dell’accertamento compiuto dalla Commissione medica circa l’effettiva visibilità del tatuaggio origina dalla applicazione – ritenuta correttamente compiuta – delle disposizioni regolamentari che riguardano gli aspiranti ai posti nell’Aeronautica militare e non già della regolamentazione che, viceversa, afferisce altri corpi.
Come si vedrà nel corso del commento, il Supremo Giudice amministrativo afferma che ai candidati per l’Aeronautica non deve essere applicata la slide semplificativa allegata al bando in quanto la stessa trova applicazione per coloro che aspirano a far ingresso nell’Esercito.
Questa slide è di fondamentale importanza perché individua le regioni del corpo sulle quali il candidato non può riportare dei tatuaggi e la sua applicazione avrebbe potuto condurre ad un esito differente della vicenda.
A parere del giudicante deve essere applicata la Direttiva OD-4 che rimanda direttamente al Regolamento sull’uniforme dello Stato Maggiore dell’Aeronautica – 1° Reparto – Ordinamento e Personale – Edizione 2012 che, a pag. 25 sotto la lettera e), stabilisce: « E’ vietato qualsiasi tatuaggio, in qualsiasi parte del corpo, che abbia contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possa portare discredito alle Istituzioni dello Stato e alle FF.AA.. Sono tollerati tatuaggi, non ricadenti nelle suddette tipologie, che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad es. l’Uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’Uniforme da ginnastica per gli Allievi, l’Uniforme da combattimento in versione estiva con maglietta verde oliva). È fatto obbligo al personale già in possesso di un tatuaggio in zone “esposte”, indipendentemente dal tipo di uniforme indossata, di adeguarsi alle presenti disposizioni, con oneri non a carico dell’amministrazione. È vietato agli Allievi delle Scuole di Formazione farsi applicare tatuaggi su qualsiasi parte del corpo».
In sostanza, per quello che rileva, la disposizione stabilisce che sono considerate accettabili unicamente le pigmentazioni dermiche che non risultino ostese a seguito della vestizione di qualsivoglia divisa, includendo in tale novero anche l’uniforme estiva nonché quella ginnica.
Ovviamente il candidato non condivide l’assunto del Ministero e lamenta che il tatuaggio risulti coperto a seguito della vestizione delle calze date in dotazione con la divisa. Tale postulato defensionale viene però respinto dal Consiglio di Stato che non ritiene sufficiente la siffatta difesa, alla luce dell’interpretazione della disciplina applicabile alla predetta Forza Armata.
Il giudizio di inidoneità è così confermato in ragione della necessità che il militare mantenga i requisiti di idoneità dal punto di vista psico-fisico in ogni situazione nella quale si trovi ad operare, sottolineando come detta adeguatezza implichi che il tatuaggio risulti coperto in modo sicuro.
In poche parole il Consiglio di Stato afferma che se il tatuaggio può risultare visibile anche solo in potenza, tale situazione – che può manifestarsi in maniera occasionale anche a seguito del ritirarsi dei calzini – rende il candidato inidoneo perché il decoro della divisa e la dignità della condizione di appartenente alle Forze Armante ne risultano lese.
2. Un precedente rilevante: analogie e differenze con un caso affine
Il tema della presenza di tatuaggi sul corpo degli aspiranti al reclutamento nelle Forze Armate nonché nei corpi di Pubblica Sicurezza ha alimentato, nel corso del tempo, grandi discussioni impegnando le aule giudiziarie a dirimere i giudizi che, diverse volte, hanno visto esclusi i candidati nelle procedure di reclutamento.
Sul tema, in questa rivista, deve essere citato il commento all’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8676 del 27 marzo 2023, che dichiarava non ammissibile l’azione impugnatoria esercitata verso la sentenza del Consiglio di Stato, resa dalla Seconda Sezione, la quale statuiva sul ricorso in revocazione proposto innanzi al Supremo Giudice amministrativo e che originava dalla presenza di un tatuaggio sul corpo del candidato (V. A. Poso, Inidonea al concorso per Commissario per un piccolo tatuaggio: quali limiti al ricorso in Cassazione su una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata in sede di revocazione?, nota a Cass., Sez. Un., ord. 27 marzo 2023, n. 8676, in www.rivistalabor.it, 10 maggio 2023).
Può risultare utile, nell’economia di questo commento, dire qualcosa rispetto a questa pregressa vicenda perché presenta degli elementi di congruenza che possono aiutare a comprendere i fatti della statuizione qui in commento.
In quella sede le SS.UU. della Cassazione stabilivano che il ricorso risultava proposto al di là dei limiti che afferiscono alla giurisdizione e, con l’ordinanza 8676 del 27 marzo 2023, si pronunciavano per l’inammissibilità del ricorso anche perché le doglianze concernevano il merito della controversia e non riguardavano un vizio che afferente, specificamente, ai limiti che presiedono al corretto riparto di giurisdizione.
In quel caso, peraltro, i fatti interessavano una candidata per la carica di Commissario della Polizia di Stato che si vedeva esclusa – dunque dichiarata inidonea – per la presenza di un modesto tatuaggio sul dorso del piede. Il tatuaggio veniva ritenuto visibile dalla Commissione medica mentre l’aspirante Commissaria riteneva che si trattasse di una cicatrice dovuta alla rimozione dello stesso.
In prime cure il Tar accoglieva il ricorso e si pronunciava per l’annullamento della declaratoria di esclusione ma in secondo grado il Consiglio di Stato riteneva la candidata inidonea a causa della presenza dell’ornamento cutaneo su una parte del corpo non coperta dalla divisa. La candidata esclusa agiva, dunque, in revocazione affermando l’errore di fatto del massimo organo giurisdizionale amministrativo il quale – a dire della candidata – errava rispetto alla visibilità del tatuaggio che motivava attraverso il riferimento alla precedente giurisprudenza formatasi sul punto ma il Consiglio di Stato, con sentenza 3258 del 27 aprile 2022, rigettava il lamentato errore di fatto revocatorio.
Appare indubbiamente interessante notare come le SS. UU. della Cassazione diano conto del decisum del giudice amministrativo d’appello affermando che «Il giudice amministrativo d’appello ha sottolineato che il tatuaggio non risulta coperto dall’uniforme e che, ai fini della corretta interpretazione dell’art.3, comma 2, del d.m. 198 del 2003, non assume rilievo la circostanza che durante la visita medica non siano state fatte indossare le calze, non assimilabili ai capi di abbigliamento, quali pantaloni o giacche, ai quali la disposizione si riferisce » (Cass., SS.UU., ord. 27 marzo 2023, n. 8676, p.3, punto 3).
Al pari della vicenda che ha interessato il Consiglio di Stato nella sentenza qui in commento, importanti considerazioni sono svolte rispetto alla funzione coprente dei capi di abbigliamento dati in dotazione dall’Amministrazione e costituenti parte del corredo dell’uniforme.
Nell’ordinanza della Cassazione sulla vicenda dell’aspirante Commissaria esclusa, il Supremo Collegio prosegue, ricostruendo la vicenda anche rispetto agli indumenti d’ordinanza e rileva come «in relazione alle considerazioni svolte dall’appellata sulla divisa e in particolare sulla natura delle calze in relazione all’uniforme, il Consiglio di Stato ha fatto richiamo ad un proprio precedente che, in analoga fattispecie ha affermato che, con l’espressione “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, il citato decreto ministeriale ha inteso distinguere gli effetti dei tatuaggi in termini di idoneità al servizio nella Polizia di Stato; mentre i tatuaggi presenti sulle parti del corpo non coperte dalla divisa hanno valenza automaticamente escludente, di contro i tatuaggi sulle parti del corpo coperte dalla divisa determinano inidoneità solo ove, per sede e per natura, deturpanti o, per contenuto, indice di personalità “abnorme”» (Cass., SS.UU., ord. 27 marzo 2023, n. 8676, pp. 3-4, punto 3, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 4386 dell’8 giugno 2021).
I fatti della vicenda qui in commento sono diversi e diversa è la disciplina applicabile che non vede la propria fonte nel Decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli», bensì riposa nella disciplina da applicare ai concorrenti per il corpo dell’Aeronautica militare, che costituisce uno dei punti di maggior rilievo della vicenda processuale
3. L’iter processuale e i motivi delle parti
La sentenza del Consiglio di Stato nr. 2172/2026, infatti, si pronuncia sulla riforma del provvedimento reso dal Tar per il Lazio, in primo grado, il 16 settembre 2024.
Il candidato escluso, invero, ricorreva al Tar per l’annullamento del provvedimento che il Ministero della difesa aveva adottato il 13 dicembre 2023 per mezzo del quale esprimeva un giudizio di esclusione all’arruolamento quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) all’interno dell’Aeronautica militare, motivando detta scelta in ragione della sussistenza di un “vistoso tatuaggio sulla regione poplitea della gamba sinistra” (Cfr. Cons. Stato, n. 2172/2026, cit., p. 2).
Il candidato escluso agiva in giudizio lamentando l’insufficienza della motivazione posta a base dell’esclusione insieme alla valutazione errata del fatto materiale, con particolare riguardo alla censurata visibilità del tatuaggio.
Evocando, dunque, gli articoli 3 e 21-quater della legge 7 agosto 1990, nr. 241 chiedeva al giudice di pronunciarsi rispetto all’asserito difetto di motivazione con travisamento dei fatti, in quanto l’Amministrazione, nell’emanare il giudizio, non spiegava in maniera adeguata il motivo in virtù del quale il tatuaggio assurgeva a elemento legittimante l’esclusione del candidato, con conseguente vizio di sviamento di rappresentazione della realtà senza che la decisione fosse stata assunta a seguito di un adeguato procedimento istruttorio.
Proseguiva, poi, contestando violazione di legge ed eccesso di potere con travisamento dei fatti in ordine alla visibilità del tatuaggio.
Rispetto a quest’ultimo punto, il candidato escluso si doleva del fatto che il tatuaggio non risultasse visibile né con la divisa estiva né con quella da ginnastica con conseguente errata interpretazione e valutazione dei fatti, da parte della P.A., che esitava in giudizio sfavorevole in virtù della scorretta operazione ermeneutica condotta sul punto riguardante i requisiti necessari prescritti dalla normativa.
L’Amministrazione convenuta resisteva nel giudizio e motivava in ordine alla correttezza del proprio operato mediante memoria difensiva.
Va precisato che il candidato aveva, altresì, agito per la sospensione cautelare dell’atto di esclusione ma il Tar, in quella fase, pronunziava il rigetto dell’istanza, con l’ordinanza nr. 210/2024.
Il Consiglio di Stato, in sede di impugnazione dell’ordinanza cautelare, accoglieva l’istanza del candidato escluso e si pronunciava per la sospensione dell’atto sfavorevole allo stesso in quanto ravvisava la sussistenza del periculum in mora, con il concreto rischio, per il concorrente, di subire un grave danno anche in ragione dei tempi necessari alla pronunzia della sentenza e dunque di perdere il concorso.
In quella sede, inoltre, il Consiglio di Stato motivava la sospensione anche in ragione del fatto che il bando non prevedeva che la presenza di tatuaggi sugli arti inferiori fosse causa di esclusione.
Sul punto occorre precisare che il bando si componeva di slide allegate le quali erano finalizzate a mostrare ai candidati quali erano le parti del corpo considerate visibili ai fini dell’arruolamento e che, dunque, non potevano risultare interessate da tatuaggi.
A detta del Consiglio di Stato, in sede cautelare, le slide allegate al bando non includevano gli arti inferiori tra le parti vietate e pertanto in quella sede il Collegio desumeva che l’esclusione doveva ritenersi illegittima in ragione nella mancata inclusione degli arti inferiori all’interno delle slide.
In virtù di detta statuizione, il candidato veniva inserito, con riserva di definizione del giudizio attivato, all’interno della graduatoria di merito recante i vincitori del concorso.
Il 16 settembre 2024, il Tar emetteva sentenza di rigetto del ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Non condividendo le conclusioni cui perveniva il giudice amministrativo di primo grado, il ricorrente affida ad un unico motivo le doglianze per il cui accoglimento propone impugnazione, presentando, altresì, istanza cautelare.
Il motivo è rubricato “Errore nel giudicare dell’appellata sentenza – Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta – Difetto di istruttoria –Difetto di motivazione”.
In primo luogo, l’appellante evidenzia come il Ministero della difesa, prima, e il Tribunale amministrativo, poi, non indichino quale sia la divisa che lascerebbe scoperto il tatuaggio, in considerazione del dato incontestato che il tatuaggio è posto sulla gamba (Cfr. sent. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.4, punto 5, lett. a)).
Lamenta, dunque, un vizio che dalla fase procedimentale si estende a quella giurisdizionale e che concerne un dato dirimente ossia la tipologia di uniforme che rende visibile il segno cutaneo ostativo.
L’appellante contesta che non sia stata svolta alcuna attività istruttoria diretta a verificare che le uniformi in dotazione lascino trasparire il tatuaggio anche in considerazione del fatto che, sia con l’uniforme estiva che con l’uniforme per attività ginnica, il tatuaggio risulterebbe «completamente coperto dai calzini bianchi in dotazione» (Ivi).
Aver omesso – in concreto – una siffatta verifica rende «imperscrutabile» il procedimento valutativo condotto dal primo giudicante, esitato in una scelta decisoria frutto di una significativa omissione data dall’effettivo accertamento della visibilità del segno in relazione alle tipologie di uniformi previste dal regolamento (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.4, punto 5, lett. b)).
La parte appellante si duole, inoltre, del mancato rispetto della direttiva OD-4 che contiene il “Regolamento sull’uniforme”.
Infatti, alla lettera e) della sezione 2 rubricata, appunto, “Tatuaggi” viene stabilito che le decorazioni cutanee – che non siano osceni o vietati o che possono portare discredito alle Istituzioni – sono tollerate purché non visibili con alcuna delle uniformi in dotazione.
Alla luce della considerazione svolta in precedenza, l’appellante sostiene che con la divisa estiva e con quella da ginnastica il tatuaggio non risulta visibile con l’effetto consequenziale che l’Amministrazione non ha rispettato quanto stabilito dal regolamento sull’aspetto esteriore del personale violando, per converso, i «principi di par condicio e di tutela dell’affidamento» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.4, punto 5, lett. c)).
L’appellante censura la mancata individuazione della divisa che lascerebbe trasparire il tatuaggio atteso che, in sede di scrutinio giurisdizionale, essa non è stata puntualmente individuata e neppure menzionata con la conseguenza che non è dato sapere quale sia il parametro di riferimento avuto riguardo del quale sia l’Amministrazione che il Tar hanno decretato la inidoneità del candidato.
Deve escludersi – afferma il candidato – che la pigmentazione cutanea censurata «abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme» dunque il solo motivo ostativo è da ricondurre alla visibilità che il candidato esclude anche con le divise che, più di tutte, lasciano scoperte le parti del corpo (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.4, punto 5, lett. d)).
Da tale ricostruzione dei fatti ne discende – a detta dell’appellante – che se l’elemento oggetto di contestazione non risulta visibile con le uniformi che, più di tutte le altre, lasciano scoperte una pluralità di aree corporee esso non può essere considerato ostativo al reclutamento e la sua considerazione non può esitare in un giudizio di inidoneità in quanto la disciplina applicabile ( II Sezione, lett. e) della Direttiva OD-4) esige che si proceda ad una adeguata valutazione sulla sua visibilità avuto riguardo alle diverse uniformi.
Sempre il summenzionato motivo fa riferimento al percorso valutativo condotto dall’Amministrazione in sede di giudizio, con particolare riguardo all’interpretazione della lettera del bando.
Il Consiglio di Stato riassume la parte del motivo, scrivendo che l’appellante lamenta che le clausole del bando di concorso «non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.5, punto 5, lett. e)).
A suo dire – dunque – le condizioni ivi previste non possono essere interpretate con un procedimento che attribuisca loro significati impliciti, ulteriori o comunque non espressi dalla lettera del testo alla quale sola ci si deve attenere, non potendo sconfinare dal perimetro testuale.
Sotto la lettera f) dei motivi di parte appellante, il Consiglio di Stato evidenzia come gli sia richiesto di censurare il procedimento valutativo condotto dal Tar in quanto in quel grado di giudizio avrebbe accettato – senza aver compiuto le concrete e necessarie verifiche – le «tautologiche determinazioni» dell’Amministrazione e le avrebbe, addirittura, “avallate” allorquando afferma che il tatuaggio è visibile in quanto posto in una zona corporea che lo rende tale tenuto conto delle divise previste dal Regolamento «omettendo di specificare a quale uniforme, tra le numerose ritratte nel documento in parola, in particolare, si riferisce» » (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.5, punto 5, lett. f)).
La parte appellante, a sostegno della illegittimità della motivazione, deduce che il medesimo tatuaggio, presente al 18 novembre 2021, non è stato ritenuto di ostacolo all’arruolamento nella qualità di Volontario in ferma prefissata per un anno all’interno dell’Aeronautica militare, a seguito del giudizio di idoneità conseguito il 16 maggio 2022.
Dunque il Ministero avrebbe – chiaramente – assunto una determinazione contraddittoria rispetto a quello adottata in precedenza, con evidente antinomia di giudizi rispetto al medesimo segno cutaneo.
L’appellante ravvisa, poi, un «macroscopico difetto di motivazione» perché il Tar non esplicita «le ragioni ostative» per le quali il bando di concorso non risulta applicabile al caso de quo.
Inoltre, con particolare riguardo alle foto allegate nel corso del procedimento, nelle quali è effigiata la divisa data in dotazione, lamenta al giudicante che l’Amministrazione non ha mai proceduto a disconoscere che l’uniforme fosse quella consegnata in dotazione e comprensiva di maglietta, pantaloncini e calze di lana bianca.
La divisa riprodotta nelle fotografie depositate in atti – afferma l’appellante – è quella consegnatagli all’atto della vestizione a seguito del fausto esito concorsuale nella procedura per VFP1.
Il Ministero, inoltre, non ha mai affermato che all’atto dell’arruolamento come VFP4 o del susseguente transito nel servizio permanente, al candidato fossero stati consegnati calzini diversi da quelli regolamentari previsti dalla direttiva OD-4 sicché – in altri termini – non ha mai contestato che l’uniforme rappresentata nelle foto fosse quella consegnata e che i calzini fossero non regolari.
In sostanza conclude che il giudice di prime cure avrebbe, apoditticamente, accettato l’esito fornito dalla P.A. per la quale il tatuaggio risulta visibile a seguito della vestizione delle uniformi OD-4 senza aver proceduto a stabilire quale sia la divisa che lo renderebbe visibile e senza aver apprezzato che le calze in dotazione coprono il tatuaggio.
Il Ministero si è costituito in sede di appello al fine di opporsi a quanto sostenuto da parte appellante e, con memoria del dicembre 2024, ha contestato l’ammissibilità dell’appello in quanto esso – a suo dire – non era stato notificato ad almeno uno dei controinteressati a norma degli articoli 35, 41 e 95, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Sul merito della vicenda, il Ministero afferma che non è possibile applicare, in via analogica, le disposizioni previste per l’Esercito – e per le altre Forze Armate – all’Aeronautica militare, in quanto solo all’Esercito si applica la slide semplificativa che non comprende gli arti inferiori tra le zone del corpo sulle quali non devono sussistere tatuaggi, allegata al bando di concorso.
A suo dire, la detta slide non si applica ai concorrenti per l’Aeronautica militare ai quali, invece, «si applica il bando di concorso, all’allegato C (quello per l’Aeronautica militare), lettera B, punto C» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.6, punto 6).
La difesa, infatti, afferma che al concorrente andava applicato quanto specificamente previsto a pag. 73 del bando di arruolamento, ossia che «La Commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che presenti altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento».
La predetta disposizione, in combinato disposto con il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e con la Direttiva OD-4 recante il Regolamento sull’uniforme dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, costituisce il presupposto normativo in forza del quale l’Amministrazione ha espresso il giudizio di idoneità del candidato. Il bando per l’Aeronautica – a detta del Ministero – non rimanda ad alcune slide semplificativa circa le zone del corpo che devono restare monde dall’applicazione di qualsivoglia segno cutaneo indelebile.
Prendendo, perciò, le mosse dalla direttiva OD-4 afferma che a pag.25 è stabilito che « … sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate».
La disposizione su evocata afferma che i tatuaggi ammessi non devono essere visibili con nessuna uniforme e inoltre stabilisce che vi sono taluni tatuaggi che sono comunque vietati quandanche non visibili per il disdoro che, oggettivamente, arrecano all’uniforme, alla condizione di militare e alla dignità delle Forza Armate.
Il Ministero ha, altresì, depositato documentazione riguardante le uniformi in dotazione al personale e, segnatamente, relazioni ministeriali comprensive di allegati normativi e recanti la descrizione degli indumenti d’ordinanza sulla tipologia di calzini dati in dotazione.
La parte appellante ha contestato il profilo relativo all’inammissibilità dell’appello in quanto ha sostenuto, con memoria del dicembre del 2024, che non vi sono controinteressati ai quali notificare il ricorso in primo grado e l’appello. Tale conclusione deriverebbe dal fatto che in graduatoria risultavano presenti meno candidati rispetto ai posti resi disponibili dall’Amministrazione.
Il candidato escluso segnalava infatti che fossero 593 gli ammessi a fronte di 603 posti disponibili.
Ha, inoltre, contestato l’ammissibilità delle nuove documentazioni prodotte in appello «come pure la riferibilità della descrizione e delle fotografie delle calze ginniche versate in atti a quelle concretamente fornite all’interessato» (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.7, punto 7).
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 4701 del 2024, rigettava l’istanza cautelare in quanto riteneva carente il fumus boni iuris con riguardo alla fondatezza dell’appello spiegato, in quanto appariva poco probabile che le ragioni addotte potessero venire accolte.
Sul punto del rigetto dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo faceva espresso riferimento alle disposizioni applicabili all’Aeronautica militare che non compendiavano la slide semplificativa la cui efficacia riguardava le altre Forze Armate come l’Esercito, dovendosi invece applicare «l’allegato al bando specifico per l’Aeronautica militare (A.M. punto B C-2) e la Direttiva “OD 4 Regolamento sull’uniforme”» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.7, punto 8).
Parte appellante, per mezzo di memoria del 12 giugno 2025, ha sottoposto all’attenzione del giudicante di aver presentato una richiesta di accesso agli atti detenuti dall’Amministrazione «volta a conoscere “il provvedimento relativo all’individuazione delle caratteristiche e della foggia della calza sportiva, di cui tabella 10 del DM n. 018/2DIV/2004, in uso al personale VFP4 dell’Aeronautica militare» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.7, punto 9).
La detta istanza di accesso originava – a suo dire – dalla produzione di atti nuovi da parte del Ministero della Difesa «con particolare riferimento agli allegati sub 18 e19».
Con ulteriore memoria del 07.07.2025, l’appellante chiedeva di depositare tardivamente documenti ottenuti successivamente al deposito delle altre produzioni documentali e non presentati in precedenza, tra cui la nota prot. M_D ARM 001 REG 2025 0067652 del 2 luglio 2025.
La testé richiamata nota avrebbe, infatti, un importante rilievo in quanto il Capo dell’Ufficio generale consulenza e affari giuridici dell’Aeronautica militare esplicita che i fotogrammi allegati dall’Amministrazione non risultano contenuti in alcuna circolare o direttiva.
Da tale affermazione parte appellante fa discendere la conseguenza che «nessun documento ufficiale può contrastare la genuinità del riferimento difensivo al verbale di consegna dei capi di corredo del 25 ottobre 2022, quello da cui si evince il tipo di calze ginniche consegnate all’interessato (taglia 10 ½, equivalente al 43 ½) in sede di incorporazione e poi indossate nelle fotografie di parte allegate al ricorso di primo grado» (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., pp.7-8).
In altri termini da tale assunto il candidato escluso fa conseguire che non esisterebbe alcun atto dell’Amministrazione idoneo a confutare le risultanze del verbale di consegna dei capi del corredo del 25 ottobre 2022, da cui risulta la tipologia e taglia (10 ½ corrispondente a 43 ½) dei calzini consegnati per l’attività ginniche e previsti dall’uniforme regolamentare nonché indossati nelle riproduzioni fotografiche depositate nel giudizio di primo grado, in sede di ricorso.
I giudici di Palazzo Spada, durante l’udienza di discussione, ritengono che le nuove produzioni documentali rivestano i caratteri della rilevanza e, al fine di consentire alle parti di poterne discutere adeguatamente, rinviavano la causa che veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 24 febbraio 2026.
Il giudice, in tale udienza, segnalava alle parti un punto importante circa la possibile inammissibilità dell’appello proposto a causa della mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, formulando l’avviso statuito dall’art. 73, comma 3, del codice di rito, il quale stabilisce che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale».
4. Il contenuto della statuizione
Dopo avere ripercorso l’iter processuale, la sentenza, al punto 13, stabilisce che l’appello è inammissibile e comunque infondato.
In primo luogo, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per due distinte ragioni: da un lato, l’impugnazione non era stata notificata ad almeno un controinteressato; dall’altro, non era stata impugnata la graduatoria definitiva che, nel frattempo, aveva subito delle modifiche.
Queste due evenienze, a parere del Collegio e della sua costante giurisprudenza, rendono inammissibile il ricorso.
Spiegano i giudici che all’atto di impugnare un provvedimento di esclusione concorsuale, risulta impreteribile compiere la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati a motivo della sussistenza di una posizione di vantaggio che potrebbe essere intaccata dall’esito del giudizio nonché in ragione del rispetto del principio del contraddittorio con la conseguenza che dalla mancata notifica fa discendere l’inammissibilità del ricorso.
Detta inammissibilità, inoltre, deriva anche dalla mancata impugnazione della graduatoria nel frattempo rettificata.
Infatti come sopra è stato richiamato, il candidato escluso veniva inserito, in graduatoria, con riserva dell’esito del giudizio.
La graduatoria veniva ulteriormente modificata; ciononostante, essa non veniva impugnata.
Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che «è’ evidente, infatti, che sussiste un interesse specifico dei candidati inseriti in graduatoria a non vedersi eventualmente postergati – a seguito dell’inserimento nella medesima graduatoria del vincitore del presente contenzioso – e quindi la legittimazione a difendere tale posizione assumendone la veste di controinteressati litisconsorti necessari».
Pertanto la titolarità di un interesse qualificato a non subire un arretramento della propria posizione per effetto dell’eventuale inserimento del vincitore del giudizio, importa il giudizio di inammissibilità (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., pp.8-9).
A sostegno di tale conclusione, il Supremo Giudice amministrativo richiama diverse pronunce che danno atto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata notifica del ricorso ai controinteressati, unitamente all’omessa impugnazione della graduatoria definitiva, comporta l’inammissibilità del ricorso. Tra queste vengono segnalate: Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935; Cons. Stato, sez. I, parere 8 agosto 2024, n. 1022; Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422; Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7122; Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398.
Benché abbia rilevato profili di inammissibilità riconducibili a errores in procedendo, il Consiglio di Stato ritiene comunque opportuno procedere all’esame del merito delle questioni sottoposte al suo apprezzamento.
Al punto 16 della pronuncia, viene chiarito dal Collegio che le doglianze della parte appellante rispetto al deposito delle relazioni ministeriali sono destituite di fondamento in ragione del fatto che la relazione del 15 gennaio 2024, con riguardo al giudizio di prime cure (e la successiva del 30 ottobre 2024 di cui al giudizio di appello) non sono suscettibili di rappresentare elementi nuovi in quanto «fatte proprie e richiamate puntualmente dalla memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato». Infatti, al punto 16.1, che può essere considerato un’espansione del precedente, viene dato conto del fatto che i nuovi temi difensivi – introdotti in appello dalla parte resistente – non costituiscono “motivi nuovi” vietati dall’art. 104, comma 1, c.p.a. dal momento che tale divieto incombe solamente sulla parte che attiva il giudizio, alla quale è preclusa l’introduzione, nel giudizio di appello, di nuove doglianze o questioni non dedotte in primo grado, mentre non impedisce alla parte resistente di sviluppare ulteriori argomentazioni difensive a sostegno delle proprie ragioni.
Di contro, il giudice d’appello individua, nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, profili di censura del tutto nuovi e come tali inammissibili poiché contrastanti con il principio del divieto di nova che presiede allo svolgimento del giudizio di impugnazione
Essi, infatti, non risultano essere stati dedotti nel corso del giudizio di prime cure e riguardano profili del tutto nuovi della controversia.
In particolare, le censure attengono, da un lato, alla supposta mancata previsione della divisa da ginnastica per il personale di truppa e per i graduati, sul presupposto che tale uniforme sarebbe riservata esclusivamente agli allievi; dall’altro, investono le differenziazioni concernenti gli accessori dell’uniforme e, segnatamente, la diversa tipologia di calzini previsti, con riferimento alla distinzione tra il calzino nero e la calza lunga di lana bianca.
Trattandosi di questioni non prospettate in primo grado, il Collegio esclude la loro ammissibilità in sede di appello, in quanto introdotte in violazione del divieto di nova che presiede al giudizio di impugnazione (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.9, punto 16.1 che richiama pag. 11 del ricorso introduttivo del giudizio di appello).
Richiamando i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 5/2015 e dalla successiva giurisprudenza, il Supremo Giudice amministrativo compie una scelta di economia processuale a beneficio della chiarezza e della linearità delle argomentazioni della pronuncia decisionale e decide di «esaminare il merito affrontando direttamente i due motivi di ricorso al T.a.r., essendo riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado».
Le diverse statuizioni richiamate al punto 17 della decisione corroborano pienamente la soluzione adottata dal Collegio, confermando che tale modus procedendi non è in alcun modo idoneo a integrare un vizio revocatorio per errore di fatto (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p. 9).
5. La ratio decidendi del Consiglio di Stato
Sopra si è dato conto dei motivi di ricorso proposti innanzi al Tribunale amministrativo i quali, al punto 18 della sentenza, sono sviluppati e risolti sicché il punto 18 può essere considerato il cuore della pronunzia dal punto di vista del merito della vicenda.
Il Collegio ritiene destituite di fondamento le doglianze lamentate con il primo motivo proposto innanzi al giudice di prime cure e richiama quanto già acclarato in tale grado in ordine ai lamentati vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e, più in generale, vizi attinenti all’istruttoria.
Rispetto all’accertamento della inidonea pigmentazione cutanea, ribadisce che «è indubitabile che la documentazione amministrativa in atti dimostri la visibilità, la nitidezza sulla cute e l’evidenza del tatuaggio (per sede e dimensioni) rilevato in sede di visita concorsuale, al pari della sua ubicazione in un punto del corpo che non risulta stabilmente coperto dall’uniforme (in particolare, dalla divisa ginnica ed estiva)».
Per quanto concerne, invece, la correttezza della disciplina applicabile ai concorrenti per le fila dell’Aeronautica militare e, segnatamente, alle disposizioni da osservare in caso di insistenza sulla pelle dei candidati di tatuaggi, rileva che «alla selezione di specie (per l’Aeronautica) non si applica la slide esemplificativa allegata al bando di concorso (che si riferisce solo ai candidati che concorrono nell’Esercito), ma l’allegato A.M. (allegato C), lettera B, punto C, il quale richiama, per le previsioni inerenti ai tatuaggi, il “vigente regolamento”, e cioè dalla Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme”, che, per quanto di interesse, a pag. 25, prevede che “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva)….”» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.10, punto 18).
In virtù di tale assunto viene, così, chiarita la primigenia necessità di individuare, con certezza, quale sia il campo normativo da applicare alla procedura di concorso, avendo cura di ripudiare l’applicazione di norme non conferenti in quanto spiegano efficacia nei riguardi di diverse procedure concorsuali destinate all’incorporazione di militari di altre Forza Armate, diverse dall’Aeronautica. Dall’assolvimento di tale adempimento non può che conseguire che la slide esemplificativa, più volte richiamata, è applicabile nei confronti dei candidati che concorrono all’incorporazione nell’Esercito italiano e non già a coloro che aspirano ai posti nell’Aeronautica militare.
La lamentata esclusione per mancata applicazione della diapositiva esplicativa non è, dunque, un argomento conferente perché essa non può trovare applicazione nella procedura che riguarda il candidato a cui vanno applicate le disposizioni proprie del diverso corpo militare aeronautico.
Il Collegio evidenzia come il bando compia un rinvio alla disciplina applicabile ribadendo che il bando costituisce lex specialis della procedura e dunque esso vada osservato anche con riguardo al rinvio compiuto alle disposizioni regolamentari evocate. Da tale conclusione discende che il riferimento fatto al vigente regolamento richiama, espressamente, la Direttiva OD-4 che disciplina gli aspetti concernenti l’uniforme e determina i criteri discretivi per accertare la rilevanza del tatuaggio e la sua idoneità a consentire o meno l’arruolamento, anche in termini di sua visibilità.
Il candidato lamenta la mancata applicazione di una diapositiva che deve essere riferita ad altre Forze Armate ma in questo specifico caso deve applicarsi, esclusivamente, la disciplina del corpo militare per il quale si concorre, senza dare luogo a interpretazioni estensive o peggio analogiche che superano i confini tracciati dalle disposizioni proprie della selezione.
In altri termini, da una parte il Collegio ribadisce che dalla documentazione versata – tra cui va considerato l’accertamento svolto in sede di visita concorsuale con particolare riguardo al fidefaciente verbale di visita medica – si evince la visibilità, la nitidezza e la evidenza del tatuaggio che risulta ubicato in una zona del corpo non “stabilmente” coperta dall’uniforme e, dall’altra evidenzia come non si applica la slide semplificativa allegata al bando in quanto essa vale solo per l’Esercito, dovendosi applicare all’Aeronautica la più volte menzionata Direttiva OD‑4 in quanto richiamata dall’allegato C, applicabile ai concorrenti per la Forza Armata deputata alla difesa dello spazio aereo della Nazione (Ibidem).
I Giudici, richiamando le produzioni fotografiche versate in atti dall’Amministrazione, concludono che la valutazione da essa condotta, in sede concorsuale, debba ritenersi immune da vizi e come tale non censurabile, in quanto il tatuaggio, oltre ad essere di notevoli dimensioni – considerato che dal polpaccio si estende fino alla parte posteriore del ginocchio (c.d. zona poplitea) – è situato in una regione corporea che con la divisa ginnica o estiva potrebbe rimanere scoperta con conseguente ostensione del disegno epidermico.
L’accertamento amministrativo condotto dal Ministero è, pertanto, ritenuto legittimo in ragione del fatto che la valutazione di inidoneità del candidato è da considerarsi congruente con la disciplina applicabile, sicché il Collegio afferma che «come reso evidente dalle foto offerte dall’Amministrazione, il vasto tatuaggio presente sulla gamba dell’interessato (che parte dal polpaccio e giunge in prossimità della zona poplitea) deve ritenersi come insistente in zona corporea che può risultare visibile con le uniformi estiva e ginnica di cui alla più volte citata Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme” » (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.10, punto 18.1)
Tale ultima circostanza, che risulta provata alla luce della documentazione versata, non può essere confutata dalle argomentazioni del ricorrente/appellante sulla tipologia di calza/calzino idonea ad occultarlo.
Il Consiglio di Stato, facendo riferimento alla propria costante giurisprudenza, osserva che il tatuaggio non deve risultare visibile e dunque la sua copertura deve essere certa e tale certezza non può essere rimessa all’utilizzo di indumenti che, per loro natura, non garantiscono una siffatta sicurezza come, ovviamente, avviene per i calzini che, ritirandosi, posso dare luogo alla sua ostensione.
Argomentano, infatti, i giudici che «anche a ritenere, per mera ipotesi, che la calza effettivamente prevista e utilizzata sia solo e soltanto quella avente lunghezza tale da coprire la gamba quasi fino alla zona poplitea, nondimeno la condivisa giurisprudenza di questa sezione ha già affermato che l’appartenente alle Forze armate (o a quelle di polizia ad ordinamento militare) deve garantire l’idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4386 e 2 marzo 2020, n. 1477) e, con specifico riferimento alla copertura delle aree interessate da tatuaggi, che questa deve essere assicurata con certezza» (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., pp.10-11, punto 18.2).
In sostanza viene, in questo punto, stabilito che anche tenendo debitamente in conto la tesi del candidato e aderendo alla stessa e dunque ritenendo che la calza data in dotazione sia solamente quella lunga che arriva fino alla regione poplitea, tale dato non può essere considerato dirimente perché non è sufficiente a escludere il giudizio emanato in sede amministrativa. Da tale accertamento discende che gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato devono avere i requisiti previsti ex ante ma devono, anche, mantenerli ex post ossia a seguito della procedura di reclutamento, avuto riguardo a tutte le possibili situazioni di servizio e ai contesti operativi in cui sono impiegati, con la conseguenza che il giudizio di ammissione non può tenere conto di una sola uniforme – ovvero di una particolare dotazione di divisa data in corredo al militare – in quanto deve ampliarsi e abbracciare tutti i possibili compiti istituzionali cui il militare potrebbe essere adibito. La sua idoneità psico-fisica deve essere garantita avuto riguardo a tutte situazioni di impiego.
Da questo punto della decisione traspare uno degli elementi centrali per cui i volontari e permanenti segni epidermici devono essere coperti con certezza non risultando sufficiente che tale copertura ci sia ma assuma i caratteri della eventualità o occasionalità e sia rimessa alle dotazioni vestiarie e dunque agli indumenti di volta in volta utilizzati.
Il tatuaggio – dice il Collegio – deve essere integralmente coperto e ciò esprime la necessità di tutelare il decoro e la dignità della Forza Armata per mezzo di un criterio che affermi, con certezza, che il segno tatuato sia costantemente coperto in tutte le situazioni relative al servizio ove si trovi ad operare l’appartenente.
6. Osservazioni conclusive
Prendendo così le mosse dalla decisione Cons. Stato, sez. II, n. 2615 del 2022 e da Cons. Stato, sez. II, n. 10384 del 2024, i Giudici di Palazzo Spada evidenziano come non può considerarsi un dato sufficiente che la calza sia lunga e copra la parte tatuata dal momento che è un fatto notorio che le calze sono solite spostarsi facilmente e che l’abbigliamento segue i movimenti del corpo sicché «l’abbigliamento “corto”» può far sì che le parti a ridosso del tatuaggio si scoprano; inoltre in costanza di attività di ginnastica o operativa, e dunque con movimenti e incedere del corpo ancor più significativamente marcati, appare più facile che il tatuaggio si renda visibile (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.11, punto 18.2).
Dopo aver chiarito che l’occultamento deve essere permanente, il Consiglio di Stato si pronuncia sull’assunto di parte ricorrente che afferma che il permanente ornamento epidermico era già sussistente all’atto di arruolamento quale Volontario in ferma prefissata per la durata di un anno (una delle considerazioni che si è avuto modo di richiamare sopra), osservando, chiaramente, che tale argomento difensivo non può rilevare in quanto «anche ad ammettere che il tatuaggio fosse già presente all’atto del primo incorporamento, ai fini di causa vanno considerate solamente le previsioni specifiche per il Corpo e per il ruolo cui si riferisce il reclutamento» (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.11, punto 18.2 che, probabilmente, nella numerazione sarebbe dovuto essere 18.3)
Per i Giudici non è possibile blindare le successive valutazioni dell’Amministrazione per il solo fatto che in passato il candidato sia stato arruolato all’interno del corpo, rendendo vincolanti le determinazioni assunte in precedenza all’esito di una diversa procedura.
Per questa specifica procedura, invece, rilevano, solamente, le regole per essa stabilite in quanto ciascuna procedura ha delle proprie regolamentazioni con criteri a sé stanti e quindi non può richiamarsi il precedente giudizio di idoneità e attribuire ad esso una sorta di ultrattività sul presente concorso, dequotando le regole di quest’ultimo in favore del primo.
Quanto in precedenza accertato non può condizionare le nuove decisioni perché finirebbe per determinare l’applicazione di un giudizio predeterminato emesso, peraltro, in seno a una distinta procedura.
Esaurito l’esame della prima censura, i Giudici passano in rassegna il secondo motivo di ricorso presentato al TAR e, al punto 19 della statuizione, esaminano il lamentato vizio di violazione e falsa applicazione di legge nonché quello di eccesso di potere e di travisamento del fatto, dichiarando la loro infondatezza.
Il Collegio non dubita del procedimento condotto dal Ministero della difesa in quanto l’istruttoria appare correttamente condotta e la motivazione che ne consegue non risulta irragionevole o contraddittoria avuto anche riguardo al verbale di accertamento in sede di visita concorsuale nel quale, a proposito dell’elemento cutaneo, è affermato che esso è «stato oggetto di adeguate e logiche considerazioni, da parte della Commissione medica, in relazione alla sua visibilità con uniforme ginnica ed estiva».
Il procedimento condotto ed esitato nel verbale da conto dell’esame del tatuaggio avvenuto alla luce della disciplina applicabile e dei parametri da essa stabiliti; il verbale rileva che l’accertamento della visibilità è stato compiuto tendendo conto sia della divisa estiva che di quella ginnica con la conseguenza che la Commissione ne ha valutato la sua incidenza nei termini richiesti per l’idoneità fisica del candidato.
La valutazione, dunque, non può dirsi superficiale ma logica e adeguata sicché le censure del candidato non possono trovare accoglimento alla luce dell’accertamento tecnico-discrezionale correttamente compiuto.
In sostanza la valutazione condotta dalla Commissione medica ed esitata nel verbale di accertamento il quale fa fede fino a querela di falso (qui viene richiama il precedente reso dal Cons. Stato, sez. IV, n. 1720/2020) in unione con le fotografie scattate all’atto della visita stessa, consentono di affermare che il giudizio circa la visibilità del tattoo in relazione alle divise ginnica ed estiva sia stato adeguatamente compiuto, senza dare luogo a travisamento dei fatti (Cons. Stato, sent. n. 2172/2026 cit., p.11, punto 19).
Il Consiglio di Stato conclude, così, che gli argomenti esposti assorbono qualsiasi altra questione non scrutinata con la conseguenza che essi sono sufficienti a definire il giudizio che esita in una pronuncia di integrale rigetto per la parte appellante.
Il Collegio non riscontra alcun vizio atto ad infirmare la statuizione del giudice di prime cure e stabilisce che le spese seguano il principio generale della soccombenza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
La decisione è, dunque, meritevole di attenzione perché chiarisce dei punti importanti rispetto alle condizioni psico-fisiche che gli aspiranti ai posti dell’Aeronautica devono possedere e afferma, per quanto concerne i tatuaggi, che – ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti cui in questo specifico caso il bando rinvia – essi devono essere stabilmente coperti non potendo la loro copertura essere rimessa ad elementi del vestiario che non assicurino il carattere della certezza e stabilità.
Angelo Ventura, dottore di ricerca in diritto ed economia
Visualizza il documento: Cons. Stato, sez. IIª, 16 marzo 2026, n. 2172
Scarica il commento in PDF
L'articolo Esclusione dal concorso di reclutamento nell’Aeronautica militare del candidato con tatuaggio sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
