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Per la Corte d’appello di Trento la cumulabilità prevista per la pensione liquidata in Quota 100 deve essere limitata alle sole mensilità che hanno determinato valori reddituali

26 Luglio 2026|

Sulla nota querelle della non cumulabilità dei trattamenti pensionistici liquidati con quota 100 e redditi superiori a 5.000 euro si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 162/2025 (v. L. Pelliccia “La Corte costituzionale “salva” la non cumulabilità del trattamento pensionistico di Quota 100 con i redditi superiori ai 5000 euro”, su www.rivistalabor.it, 1° dicembre 2025), ha confermato la stringente previsione contenuta nell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come poi convertito in legge.

La questione di costituzionalità era stata com’è noto sollevata dal Tribunale di Ravenna che, con la sentenza n. 473/2025, si è nuovamente pronunciato, confermando il proprio convincimento sulla “mensilizzazione dell’indebito” (v. L. Pelliccia “Il Tribunale di Ravenna torna sulla pensione Quota 100 dopo la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale, su www.rivistalabor.it, 16 gennaio 2026).

Un ulteriore tassello a questa lettura è stato dato dalla sentenza n. 10/2026, del 7 aprile 2026, della Corte d’Appello di Trento, qui in commento.

Nel sottostante giudizio di prime cure, il Tribunale del medesimo capoluogo, pur accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un pensionato, dichiarò comunque il diritto di questi a percepire e trattenere i ratei di pensione maturati per gli anni 2021 e 2022, con la sola eccezione di quelli relativi ai mesi di settembre 2021 e 2022, nel corso dei quali lo stesso aveva prestato attività lavorativa subordinata percependo reddito e che, stante l’incompatibilità con la percezione della pensione, dovevano essere restituiti all’Inps.

L’Istituto previdenziale ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2022 (che aveva escluso illegittima disparità di trattamento tra il pensionato percettore di modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato percettore di modesto reddito da lavoro subordinato) e la decisione della Corte di Cassazione n. 30994/2024 (che aveva reso un’interpretazione conforme a quella dell’Istituto stesso, non considerata dal tribunale).

In particolare, l’appellante aveva lamentato come la conformità al precedente di legittimità avrebbe creato una presunzione di correttezza della decisione che ne avesse fatto coerente applicazione al caso di specie, mentre una difformità avrebbe giustificato una presunzione opposta; conseguentemente, la questione non poteva essere decisa prescindendo dalla citata sentenza n, 30994/2024, posta la sua funzione nomofilattica.

In punto di fatto non era in alcun modo in discussione la circostanza che il pensionato titolare di pensione “quota 100” avesse percepito redditi da lavoro avendo prestato lavoro per sette giorni nel mese di settembre 2021 e per cinque giorni nel mese di settembre 2022 e, in ragione di ciò, l’Inps gli aveva ingiunto la restituzione dei ratei di pensione percepiti in tali anni, invocando il divieto di cumulo previsto dalla norma di riferimento, interpretata dall’Istituto con la circolare n. 11/2019, laddove è previsto, al punto 1.4, che “i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.”

In prime cure il Tribunale di Trento aveva appunto ritenuto di non fare applicazione di un tale criterio interpretativo, ritenendolo eccessivo, così da limitare il divieto di cumulo (e quindi l’obbligo restitutorio da parte del pensionato), ai soli ratei relativi ai mesi in cui erano stati percepiti i redditi da lavoro subordinato, fermo rimanendo invece il diritto alla percezione e alla ritenzione di tutti i rimanenti ratei delle stesse annualità.

Ad avviso dell’Inps solo l’estensione del divieto di cumulo a tutto l’anno di riferimento sarebbe idonea, a svolgere un reale effetto deterrente rispetto alla violazione del divieto di cumulo e, quindi, da qui la critica all’appellata sentenza che ha invece limitato gli effetti del divieto di cumulo ai soli mesi in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente (avendo valutato come sproporzionata la decurtazione dell’intera annualità), e per aver ritenuto quindi rilevanti, ai fini della decurtazione, i soli ratei di pensione erogati in costanza di attività lavorativa.

La sentenza in commento dà atto che, successivamente alla sentenza n. 30994/2024 della Suprema corte (che aveva avallato l’interpretazione dell’Inps per l’estensione degli effetti del divieto di cumulo all’intera annualità della pensione) sul tema si è pronunciata anche la Corte costituzionale che, come si ricorderà, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità prospettate dal Tribunale di Ravenna, osservando che il giudice remittente, pur prospettandola nella stessa ordinanza di rimessione, non aveva considerato l’opzione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, precisando inoltre che la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione non è qualificabile alla stregua di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere confermata oppure oggetto di revirement secondo l’ordinaria dinamica giurisprudenziale.

Orbene, è tenendo conto del portato della citata pronuncia di costituzionalità che, ad avviso della Corte d’Appello di Trento, risultando questa significativa al di là dell’inammissibilità della questione, è possibile individuare un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità.

In primo luogo, va escluso che l’effetto auspicato dall’Inps possa essere giustificato in base agli scopi e agli intenti del legislatore che introdusse la legge sulla cd. “quota 100”, alla luce del fatto che è costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione, sia civile che penale, il principio dell’inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge, che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad un’interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo superato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa (cfr. CASS. SS. UU. pen., n. 42124/2023). Come chiarito dal giudice delle leggi, “a fronte dell’univoco dato normativo, non si può esplorare l’interpretazione adeguatrice (cfr. Corte cost. n. 181/2024).

Del resto, la Corte regolatrice, anche a sezioni unite, ha più volte affermato che se va data prevalenza al criterio letterale rispetto al criterio teleologico (sussidiario), quest’ultimo può tuttavia risultare -eccezionalmente- prevalente sul primo quando l’interpretazione letterale conduca ad effetti incompatibili con il sistema e di questo chiaramente distorsivi.

Da qui, pertanto, “ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante che l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa». (cfr. Cass. sez. un. n. 8091/2020; Cass. sez. un. n. 2505/2020; Cass.  n. 24165/2018)

Ad avviso della sentenza in commento, nella fattispecie oggetto di gravame di merito, è proprio in applicazione di questo principio che va escluso che l’interpretazione letterale conduca ad effetti distorsivi del sistema ed assolutamente incompatibili con la disciplina in esame.

La disposizione di cui all’art. 14 del D.L. n. 4/2019 non può quindi essere intesa, nella sua lettera, nel senso dell’assoluta incompatibilità tra la fruizione del trattamento pensionistico e la percezione di redditi da lavoro dipendente, con l’effetto di determinare la revoca dell’intero trattamento pensionistico, posto che detta previsione non è stata espressamente inserita dal legislatore che, qualora avesse invece voluto escludere il diritto del pensionato alla percezione della pensione per l’intero anno nel cui ambito è stata svolta la prestazione lavorativa (e, quindi, anche per periodi anteriori e successivi a quello in cui vi è stata produzione di reddito), lo avrebbe detto espressamente, anche in considerazione della rilevanza di un simile effetto rispetto ad una prestazione sottoposta alla tutela costituzionale, di rango vitale per la persona, in quanto finalizzata a fornire mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito dal mondo del lavoro accettando un sacrificio reddituale.

A ben vedere, infatti, l’utilizzo dell’espressione “non cumulabile” sembra piuttosto fare riferimento all’esclusione della contemporanea percezione del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro dipendente, sulla base dell’ovvio presupposto che tale reddito sia stato prodotto in costanza di fruizione della pensione; non avrebbe pertanto alcun senso, né pregio un’interpretazione che mirasse ad escludere la possibilità di percepire, in costanza di fruizione della pensione, redditi derivanti da attività lavorativa svolta prima del pensionamento.

Ad avviso della Corte trentina, un’interpretazione costituzionalmente orientata deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell’art. 38, co. 2, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia e, quindi,

revocare (come prevedono le circolari Inps n. 11/2019 e n. 117/2019, in palese assenza del necessario supporto legislativo) la pensione per tutto l’anno, qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche esigua, come nella fattispecie oggetto di scrutinio), comporta certamente l’erosione della funzione previdenziale della pensione.

Conseguentemente, la sentenza in commento esprime l’avviso che “la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente induca a limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, mentre al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro.”

Ma vi è di più.

Una tale interpretazione, mentre da un lato rispetta il dato letterale della norma, escludendo il “cumulo”, dall’altro, realizza comunque l’effetto “sanzionatorio” indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 30994/2024, dal momento che il pensionato viene comunque a perdere l’intero rateo di pensione riferito al mese in cui vi è stata la prestazione di lavoro fonte di reddito, armonizzandosi comunque con il principio costituzionale di cui all’art. 38 Cost.

Da qui, in conclusione, la necessità di operare la non cumulabilità limitatamente alle sole mensilità in cui il pensionato ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro, dovendosi in tali limiti ritenersi accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico; la prestazione risulta spettante, al contrario, in relazione a tutti gli altri ratei riferiti alle previste annualità.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento:  App. Trento, 7 aprile 2026, n. 10

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