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Lavoro straordinario: il relativo diritto correlato alle mansioni apicali previste dalla declaratoria del 2° livello del c.c.n.l. del commercio e la prova mediante le timbrature

24 Luglio 2026|

La responsabile di un negozio posto all’interno di un centro commerciale, inquadrata al 2° livello del c.c.n.l. del commercio, rivendica il diritto a differenze retributive per lavoro straordinario, ottenendo, ex art. 210 c.p.c., l’esibizione di una parte delle timbrature in entrata e in uscita; la c.t.u. disposta dal Giudice di primo grado conferma che la lavoratrice aveva percepito compensi a titolo di lavoro straordinario.

La società datrice di lavoro si è difesa sostenendo in tesi che il ruolo assegnato alla lavoratrice implicasse l’esercizio di funzioni direttive, sottratte ai limiti di durata dell’orario di lavoro in base al diritto vivente e, in subordine, che la timbratura in entrata e in uscita non sarebbe di per sé sola sufficiente a provare con il dovuto rigore l’estensione della prestazione lavorativa, poste le pause fisiologiche ricomprese nella giornata trascorsa all’interno del centro commerciale (è fatto espresso riferimento alla pausa pranzo e alla chiusura intermedia dell’esercizio).

La sentenza di primo grado, che aveva integralmente accolto la domanda, è parzialmente riformata in appello, perché il Giudice del gravame, condivisa l’inesistenza di funzioni direttive in capo alla lavoratrice, censura il capo della sentenza impugnata che, sposando acriticamente una c.t.u. basata “sulle sole indicazioni dello stesso prestatore” e sulle timbrature esaminate, aveva liquidato a titolo di straordinario un importo eccessivo, che viene pertanto ridotto in modo significativo.

Entrambe le parti ricorrono in cassazione.

I Giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 7293 del 26 marzo 2026, che qui si segnala,  concordano nel ritenere che le mansioni previste dalla declaratoria del 2° livello del c.c.n.l. del comparto commercio, pur dovendosi considerare apicali, si sostanziano in mansioni di concetto connotate da una autonomia relativa, in quanto tali non annoverabili tra le mansioni di natura direttiva sottratte ai limiti di durata della prestazione: in questo capo della motivazione, la sentenza manifesta adesione al “diritto vivente, a mente del quale devono ritenersi estranei all’istituto del lavoro straordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d. direttivi”, ma ritiene – con valutazione compiuta sul piano astratto, consistente nel mero esame delle norme del c.c.n.l.– che nel caso di specie si trattasse “di mansioni e di inquadramento compatibile con l’istituto del (n.d.r.: rectius, de) quo.

All’argomento della compatibilità del ruolo con il diritto allo straordinario, anche i Giudici di legittimità affiancano la constatazione – confermativa – del fatto la lavoratrice aveva percepito, seppur in misura insufficiente, compensi a detto titolo.

Quanto al motivo di ricorso inerente al quantum, la sentenza, rilevando che nelle relative censure “non sono dedotti travisamenti del contenuto oggettivo della prova …, ma è fatto valere un differente apprezzamento delle risultanze processuali, essenzialmente rispetto ai pareri espressi, rispettivamente, dal C.T.U. e dal C.T. della controparte”, lo dichiara inammissibile, rilevando in ogni caso che la motivazione della sentenza di appello, in merito alla pausa intermedia, non aveva fondato il proprio giudizio sul notorio, come preteso dalla lavoratrice, ma si era limitata a valutare il materiale istruttorio.

Come già accennato, la società datrice di lavoro, e poi il consulente di parte in seno alle operazioni peritali, avevano sostenuto che le singole timbrature di inizio e fine giornata – due in tutto – non potevano essere ritenute idonee a provare da sole la prestazione di lavoro per tutto il tempo di permanenza della lavoratrice nel centro commerciale, e tale assunto era stato sposato dai Giudici d’appello (in senso analogo v. anche Cass. 17 aprile 2026, n. 643, in base alla quale le timbrature costituiscono un elemento rilevante, ma non necessariamente decisivo o autosufficiente ai fini della prova del lavoro straordinario, potendo essere apprezzate nel contesto dell’intero quadro probatorio, tenendo conto della concreta organizzazione dell’attività lavorativa e della attendibilità della ricostruzione delle ore effettivamente prestate).

La sentenza impugnata non approfondisce il tema – in quanto non posto – se le ore di presenza della lavoratrice all’interno del centro commerciale presso il quale si trovava il negozio, ritenute non computabili nello straordinario, siano state espressione di una libera scelta di stazionare nelle pause all’interno del centro stesso, oppure frutto di una necessità comportante una limitazione della libertà di utilizzare a piacimento il proprio tempo libero: in tale secondo caso, la nozione eurocomunitaria di orario di lavoro, non più coincidente con il lavoro effettivo, avrebbe potuto assegnare alla timbrature in questione una valenza probatoria più intensa; il fatto – appurato dal c.t.u. – dell’esistenza, in talune giornate, di timbrature in uscita e in entrata “intermedie”, potrebbe avvalorare l’esistenza di una libertà di scelta in capo alla lavoratrice circa l’utilizzo del tempo libero dalla prestazione, e rendere la decisione armonica anche con la nozione eurocomunitaria di orario di lavoro.

Infine, per completezza, merita di essere segnalata Cass. 26 febbraio 2025, n. 4984, in base alla quale il riconoscimento degli straordinari ai dipendenti pubblici non richiede la prova dell’avvenuta timbratura, essendo sufficiente la testimonianza dei colleghi di lavoro.

Michele Caro, avvocato in Massa

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 marzo 2026, n. 7293

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