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Pubblico impiego: la sospensione cautelare perde efficacia in caso di successiva sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva

21 Luglio 2026|

Premessa

Il legislatore, nel dettare la disciplina della sospensione in relazione ai reati di maggiore gravità commessi dai dipendenti pubblici, ha ritenuto, con gli artt. 3 e 4 della legge n. 97/2001, di imporre la sospensione, solo facoltativa dopo il rinvio a giudizio, in caso di condanna non definitiva, sul presupposto  che quest’ultima accresca le esigenze cautelari, minando la credibilità dell’amministrazione che continui ad avvalersi delle prestazioni del dipendente, nonostante l’avvenuto riconoscimento della colpevolezza, all’esito del giudizio di primo grado.

A tenore dell’art. 4 la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione non definitiva.

La Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura della sospensione cautelare (nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017, 10137/2018, 20708/2018, 7657/2019) e, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ha evidenziato che la sospensione, in quanto misura cautelare e interinale, “ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l’esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (Corte Cost. n.168/1973).

Si è sottolineato che la sospensione facoltativa è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l’immagine e il prestigio dell’amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l’immediato allontanamento dell’impiegato. Ove l’amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui “quando la mancata prestazione dipenda dall’iniziativa del datore di lavoro grava su quest’ultimo soggetto l’alea conseguente all’accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione” (Corte Cost. n. 168/1973 cit.).

La vicenda

A un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nominato nel 2008 commissario delegato per il proseguimento delle iniziative dirette a consentire lo svolgimento dei Campionati mondiali di Nuoto di Roma 2009, veniva mosso dal Ministero una contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a seguito dell’avvio di indagini penali collegate alla sua attività commissariale.

Successivamente, il Ministero sospendeva il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, disponendo anche la sospensione cautelare dal servizio del dirigente, con contestuale riduzione degli emolumenti stipendiali.

Tale sospensione cautelare era stata più volte prorogata dall’Amministrazione, nonostante che il Tribunale penale di Roma avesse assolto il dirigente dal reato di associazione a delinquere e avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato in ordine all’accusa di corruzione.

Su queste basi, il dirigente ministeriale chiedeva al Tribunale di Roma di voler dichiarare l’illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei suoi confronti, ritenendo che il Ministero fosse decaduto dal potere disciplinare dopo la pubblicazione della sentenza di proscioglimento e in ogni caso che fosse stato superato il periodo massimo di durata della sospensione cautelare.

Il Tribunale di Roma rigettava le originarie domande e la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, respingendo l’appello del dirigente.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, proponeva ricorso il dirigente ministeriale, denunciando, fra l’altro, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, per l’illegittimità della sospensione a fronte di una sentenza di proscioglimento.

Sentenza della Cassazione-Sezione Lavoro n. 22773 del 6 luglio 2026

Con sentenza n. 22773 del 6 luglio 2026, che si segnale, la Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro ha accolto il ricorso, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per la Cassazione, innanzitutto, l’art. 3 della legge n. 97 del 2001, nel disciplinare il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, fa salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, senza instaurare alcuna gerarchia tra le due misure e non ponendo indici da cui trarre la natura di extrema ratio della sospensione.

La pronuncia che si annota, ci ricorda che la Corte di Cassazione ha già affermato che la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dall’art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quella facoltativa richiamata nell’incipit dell’art. 3 della stessa legge, che ha ritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti, da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettate dai contratti collettivi di comparto, sicché l’obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa(Sentenza n. 11988 del 10/06/2016).

Secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata non ha considerato che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 prevede che la sospensione cautelare del pubblico dipendente perda efficacia in caso di sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, mentre nel caso in esame la sospensione cautelare del dirigente ministeriale è proseguita anche dopo la sentenza del Tribunale penale di Roma, che, oltre ad assolverlo per il reato di cui all’art. 416 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 c.p., per intervenuta prescrizione.

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 531 c.p.p., specifica la sentenza de qua, rientra tra le sentenze di proscioglimento, come è reso chiaro dall’intitolazione della sezione I del capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, che comprende anche l’art. 531.

In senso contrario non può ritenersi che l’art. 4 si applichi alla sola sospensione obbligatoria.

La norma, rimarcano gli Ermellini, non opera  distinzioni e la Corte di Cassazione, in tempi recenti e sia pure ad altri fini, ha negato la possibilità di distinguere tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa quando si tratti di applicare norme tese ad evitare in capo all’incolpato una protrazione sine die della misura cautelare, “tale da trasformarla in misura afflittiva di per sé e non misura strumentale alla tutela dell’interesse della pubblica amministrazione per un ragionevole lasso di tempo”(Ordinanza n. 6186 del 08/03/2025).

Tale orientamento, evidenzia sempre la sentenza in esame, che si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale, la quale ha reputato che le norme di garanzia in materia di sospensione cautelare abbiano” portata generale e dunque comprensiva – in difetto di diversa disciplina legislativa – di ogni e qualsiasi ipotesi di “sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale”, sia facoltativa che obbligatoria” (03/05/2002 n.145 § 3.3. del considerato in diritto), merita di essere condiviso e applicato anche alla disciplina dettata dall’art. 4 citato.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., 6 luglio 2026, n. 22773

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