Sulla mancata stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili
21 Luglio 2026|La vicenda trattata nell’ordinanza della Cassazione n. 18726 del 9 giugno 2026 trae origine da una selezione indetta da un ente locale nel 2002 per la stabilizzazione di quattro lavoratori socialmente utili.
Un lavoratore lamentava di essere stato illegittimamente escluso da una delle graduatorie predisposte e collocato in posizione non utile nell’altra, a vantaggio di altri lavoratori poi effettivamente assunti.
Il Tribunale riconosceva il diritto alla stabilizzazione con decorrenza da una determinata data e condannava l’ente al risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito come lavoratore socialmente utile e quanto avrebbe percepito se immediatamente stabilizzato.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava il diritto alla stabilizzazione, ma rigettava la domanda risarcitoria.
La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza con rinvio.
Il punto centrale dell’ordinanza è la distinzione tra tardiva assunzione senza attività lavorativa intermedia e prosecuzione dell’attività a condizioni economiche peggiori: nel primo caso il lavoratore resta inattivo prima dell’assunzione, nell’altro continua a rendere attività, ma viene remunerato a condizioni peggiori.
Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che il lavoratore aveva continuato a prestare attività per l’ente locale, ricevendo un trattamento economico deteriore fino alla pronuncia giudiziale. Tale circostanza integra un danno patrimoniale risarcibile, una volta accertata l’illegittimità della condotta dell’ente.
Luca Busico, coordinatore presso la Direzione del personale dell’Università degli Studi di Pisa
Visualizza il documento: Cass.,ordinanza 9 giugno 2026, n. 18726
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