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CCNL di settore e divieto di dumping contrattuale negli appalti

20 Luglio 2026|

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11270 del 27 aprile 2026 interviene sul tema dell’individuazione del corretto trattamento economico da applicare ai lavoratori impiegati negli appalti di servizi ambientali, con particolare riferimento al rapporto tra clausole contrattuali, CCNL di settore e art. 36 Cost.

Il caso riguardava un appalto per la raccolta dei rifiuti, nel quale la committente, operante nel settore dei servizi ambientali e applicante il CCNL Federambiente o Assoambiente, aveva inserito una clausola contrattuale che imponeva all’aggiudicataria di garantire ai lavoratori “un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali”. La cooperativa subentrante aveva invece applicato il CCNL Cooperative Sociali, ritenendolo legittimo in quanto la seconda parte della clausola menzionata richiamava la possibilità di applicare un diverso contratto in presenza di progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La Corte d’appello di Venezia aveva ritenuto corretta tale scelta, escludendo che la clausola rinviasse ai CCNL Federambiente o Assoambiente e affermando che il CCNL Cooperative Sociali, essendo sottoscritto da organizzazioni comparativamente rappresentative, non potesse essere considerato contrario all’art. 36 Cost.

La Cassazione ribalta la decisione della Corte territoriale, richiamando i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., (“nell’interpretare un contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”). È importante valutare il comportamento complessivo delle parti, anche dopo la conclusione del contratto, per determinare la loro volontà comune.”), sottolineando che l’interpretazione non può arrestarsi al dato letterale, ma deve ricostruire la comune intenzione delle parti e lo scopo pratico del contratto.

In questo quadro, la Corte evidenzia come non sia plausibile che una committente del settore ambientale, che applica il CCNL Federambiente e che intende garantire parità concorrenziale nelle gare pubbliche, inserisca una clausola che consenta all’appaltatore di applicare liberamente un contratto collettivo meno oneroso a discapito dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, la clausola deve essere interpretata nel senso di imporre l’applicazione del CCNL di settore (Federambiente/Assoambiente). La seconda parte della disposizione, dedicata ai progetti di inserimento lavorativo, non introduce una deroga generalizzata, ma opera come specificazione riferita esclusivamente ai lavoratori svantaggiati, come confermato dal richiamo all’art. 8 del CCNL Federambiente.

La Corte sottolinea che un’interpretazione diversa svuoterebbe di significato la previsione stessa della deroga poiché, se la prima parte della clausola consentisse già l’applicazione di un diverso CCNL, la menzione dei lavoratori svantaggiati diventerebbe superflua e priva di funzione.

La decisione valorizza anche un precedente conforme (Cass. 12279/2025), confermando un orientamento che tende a evitare fenomeni di dumping contrattuale negli appalti pubblici, specie in settori caratterizzati da CCNL di riferimento consolidati.

La sentenza assume rilievo sistematico in quanto punta a ribadire che, quando la stazione appaltante richiama il “CCNL del settore”, l’appaltatore non può applicare contratti collettivi affini ma meno onerosi. Inoltre, le clausole sociali vanno interpretate in modo coerente con i principi di concorrenza e con la funzione di tutela dei lavoratori.

La pronuncia contribuisce così a rafforzare la certezza del diritto negli appalti di servizi ambientali, riaffermando il ruolo dell’art. 36 Cost. come parametro di adeguatezza retributiva e di corretto equilibrio tra libertà negoziale e tutela dei lavoratori.

Rachele Moresco, avvocato in Milano

Marco Concina, praticante avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., 27 aprile 2026, n. 11270

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