Sciopero nei servizi pubblici essenziali e vigilanza privata: la “comandata” non può diventare uno strumento di neutralizzazione del conflitto
12 Luglio 2026|1. La vicenda: sciopero, servizi essenziali e reazione datoriale
La sentenza in commento (Trib. Chieti 26 marzo 2026,n.147) definisce il giudizio di opposizione promosso da una società avverso il decreto del 23 settembre 2025 ex art. 28 St. lav. con cui il Tribunale di Chieti aveva accolto il ricorso di Filcams CGIL Chieti, dichiarando antisindacali alcune condotte poste in essere dalla società in occasione dello sciopero proclamato per il 25 luglio 2025.
Il decreto si può leggere in www.rivistalabor.it., Aggiornamenti, 11 febbraio 2026, con nota di L. Costa, La condotta antisindacale nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti.
La sequenza fattuale è significativa. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione e l’esito negativo della procedura di raffreddamento, Filcams CGIL indiceva uno sciopero di tutti i dipendenti della società ricorrente della Regione Abruzzo. La società, pochi giorni dopo, chiedeva all’organizzazione sindacale l’elenco dei lavoratori aderenti allo sciopero e, successivamente, individuava i fabbisogni di personale ritenuti necessari per garantire i servizi pubblici essenziali: 24 guardie giurate e 2 supervisori presso l’aeroporto d’Abruzzo, 66 guardie presso la ASL 02 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, 20 presso la ASL 01 Abruzzo Sulmona-Avezzano-L ’Aquila, 12 presso la Direzione regionale INPS, 4 presso il deposito ENI e 26 per trasporto valori, Autostrade, Poste, istituti di credito e grande distribuzione organizzata.
Il dato più rilevante è che tali contingenti corrispondevano, secondo quanto accertato dal Tribunale, a circa il 90% del presidio ordinariamente impiegato per aeroporto e INPS, e all’80% per le ASL, senza specifica contestazione della società. Inoltre, quando alcuni lavoratori chiedevano di sapere se fossero inclusi nella comandata, l’azienda rispondeva invitandoli a comunicare l’eventuale adesione allo sciopero entro le ore 20 del giorno precedente. Alla fine, allo sciopero aderiva un solo lavoratore.
È in questo contesto che il giudice dell’opposizione conferma il decreto, ritenendo che la società non si fosse limitata a garantire le prestazioni indispensabili, ma avesse costruito una disciplina unilaterale idonea a comprimere in modo sostanziale il diritto di sciopero e l’attività sindacale.
2. L’attualità della condotta antisindacale: l’episodio concluso non esaurisce la lesione
La prima questione affrontata dal Tribunale riguarda l’ammissibilità dell’azione ex art. 28 St. lav. sotto il profilo dell’attualità della condotta.
XX sosteneva che le condotte contestate fossero ormai esaurite, perché riferite allo sciopero del 25 luglio 2025. Il Tribunale respinge l’eccezione richiamando in motivazione un indirizzo consolidato della Cassazione: il requisito dell’attualità non è escluso dal fatto che il singolo episodio sia terminato, quando il comportamento datoriale, valutato globalmente, sia ancora idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza creata nell’esercizio dell’attività sindacale.
Sul punto la decisione richiama Cass. n. 23038/2010, Cass. n. 3837/2016 e Cass. n. 13860/2019. Quest’ultima, in particolare, è valorizzata perché aveva riconosciuto la permanenza della lesione dell’immagine sindacale derivante dal mancato avvio di una procedura preventiva di consultazione, lesione non destinata a esaurirsi istantaneamente. Il Tribunale richiama altresì Cass. n. 9991/1998 e Cass. n. 11751/2005, per affermare che anche una pronuncia dichiarativa può essere funzionale alla tutela delle prerogative sindacali, nonché Cass. n. 26618/2025, Cass. n. 2479/2025 e Cass. n. 23714/2024, nel solco di una giurisprudenza più recente che riconosce l’interesse del sindacato all’accertamento della lesione anche quando non sia più praticabile una rimozione in forma specifica.
La ricostruzione è convincente. Qui non si discuteva soltanto di un episodio isolato, ma della regola di condotta da seguire in occasione di futuri scioperi: chi individua le prestazioni indispensabili, con quali criteri, con quale coinvolgimento del sindacato, e se il datore possa chiedere preventivamente i nominativi degli scioperanti. La risposta giudiziale conserva, dunque, una funzione conformativa delle relazioni sindacali future.
3. La cornice normativa: il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Il cuore della decisione è rappresentato dalla corretta applicazione della legge n. 146/1990. Sull’argomento possono essere segnalati, oltre a L. Costa, La condotta antisindacale nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, citato sopra: G. Gambino, Sciopero anomalo e licenziamento, ivi, Aggiornamenti, 22 maggio 2025 (commento a Cass. 30 aprile 2025, n. 11347); F. Collia – F. Rotondi, Sul requisito della attualità della condotta antisindacale, in Lav. giur., 2023, 7, 756; M. Miscione, Il sindacato nelle imprese per la legalità, ivi, 2019, 1, 5; E. Ricciardi – E. Lorusso, Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, non è antisindacale la condotta del datore che determini unilateralmente le prestazioni indispensabili da fornire agli utenti in caso di sciopero dei lavoratori, in JUS Lavoro, 10 aprile 2025 (commento a Trib. Roma, 24 febbraio 2025); P. Lambertucci, Il riconoscimento della libertà ed autonomia sindacale tra principi costituzionali e nuovi scenari delle relazioni industriali, in RIDL, 2024, 2, 270.
Il Tribunale ricorda che l’art. 1 considera servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire diritti costituzionalmente tutelati della persona: vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione. L’art. 2 stabilisce poi che, nell’ambito di tali servizi, lo sciopero deve svolgersi nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;
La legge, dunque, non elimina il diritto di sciopero nei servizi essenziali, ma lo sottopone a regole di contemperamento. Questo è un punto decisivo. Il servizio essenziale non è uno spazio sottratto allo sciopero; è uno spazio nel quale lo sciopero deve essere esercitato secondo modalità tali da preservare il contenuto essenziale dei diritti della persona coinvolti.
Il Tribunale richiama correttamente Corte cost. n. 32/1991, che ha chiarito come la disciplina della legge n. 146/1990 abbia ad oggetto il diritto di sciopero e risponda all’esigenza di una regolamentazione omogenea sul territorio nazionale, idonea a garantire uniformemente i diritti fondamentali della persona. La Corte costituzionale viene richiamata non per comprimere lo sciopero, ma per collocarlo dentro un sistema di bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale.
Da tale quadro discende un principio essenziale: le prestazioni indispensabili devono essere definite, in via ordinaria, mediante accordi collettivi o regolamenti di servizio adottati sulla base di accordi con le rappresentanze sindacali; solo in mancanza di accordi idonei interviene la regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia. La legge non rimette quindi all’impresa un potere discrezionale puro, ma costruisce un procedimento nel quale la dimensione negoziale e il controllo della Commissione assumono funzione centrale.
4. La vigilanza privata come servizio essenziale solo se funzionale a diritti protetti
Nel caso concreto, il CCNL applicato da XX non conteneva una regolamentazione delle modalità di attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e la società non aveva adottato un regolamento di servizio sul punto. Occorreva, dunque, fare riferimento alla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia.
La delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006, relativa alla vigilanza privata, qualifica tale attività come servizio pubblico essenziale solo nella parte in cui sia funzionale o strumentale a diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Essa si applica alle attività di vigilanza svolte da guardie giurate ove fornite a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali. L’art. 8 della regolamentazione prevede che, nel corso dello sciopero, siano assicurate le prestazioni necessarie a evitare un pericolo di danno grave alla sicurezza, alla salute delle persone e agli altri beni protetti.
La sentenza coglie bene il punto: non tutta la vigilanza privata è, in sé, servizio pubblico essenziale. Lo diventa quando è funzionale alla protezione di diritti rientranti nell’art. 1 della legge n. 146/1990. Ne consegue che l’individuazione delle prestazioni indispensabili non può essere costruita per categorie generiche o per esigenze organizzative dell’impresa, ma richiede una verifica puntuale del servizio concretamente svolto e del diritto costituzionale che esso presidia.
Proprio questa impostazione conduce il Tribunale a escludere che il trasporto valori possa essere considerato sempre e comunque servizio essenziale. La decisione richiama la delibera della Commissione di garanzia n. 338 del 24 ottobre 2024, secondo cui il trasporto valori assume tale natura se riferito a Poste e istituti di credito, in quanto strumentale all’erogazione di emolumenti retributivi o di somme necessarie al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana. Diversamente, il trasporto valori svolto per la grande distribuzione o per società autostradali incide su interessi economici degli operatori, ma non direttamente sui diritti della persona protetti dall’art. 1.
La distinzione è importante perché impedisce un’espansione incontrollata del concetto di servizio essenziale. Se ogni attività economicamente utile venisse attratta nella legge n. 146/1990, il diritto di sciopero rischierebbe di arretrare davanti a qualsiasi interesse produttivo o commerciale.
5. I limiti quantitativi delle prestazioni indispensabili: il servizio minimo non è il servizio quasi ordinario
Altro snodo centrale riguarda la misura delle prestazioni richieste in occasione dello sciopero.
La regolamentazione provvisoria richiama l’art. 13 della legge n. 146/1990, secondo cui le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere le esigenze fondamentali protette, ma, salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente a un terzo di quello normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero.
Il Tribunale accerta che XX aveva individuato contingenti pari a circa il 90% del presidio ordinario per aeroporto e INPS e all’80% per le ASL. Da qui la conclusione: la società, nella sostanza, non aveva assicurato il minimo indispensabile, ma aveva conservato quasi integralmente l’assetto ordinario del servizio. Una simile operazione svuota il diritto di sciopero, perché trasforma la garanzia del servizio essenziale in una sostanziale neutralizzazione dell’astensione collettiva.
Particolarmente rilevante è il rigetto dell’argomento aziendale fondato sulle fasce orarie. L’art. 13 prevede che, quando sia necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi siano garantiti nella misura normalmente offerta e non rientrino nella percentuale del 50%. Ma il Tribunale osserva che, nella specie, non vi era prova della necessità di assicurare fasce orarie per l’attività di vigilanza privata. L’eccezione non può quindi diventare regola.
Con riferimento all’aeroporto d’Abruzzo, la decisione richiama anche la regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo, adottata con delibera n. 387 del 20 ottobre 2014. Essa comprende i servizi di sicurezza aeroportuale, tra cui il controllo degli accessi al varco, e prevede per tali servizi una funzionalità pari al 50% di quella normalmente assicurata. Anche questa percentuale non era stata rispettata da Aquila.
Il principio che se ne ricava è lineare: la comandata non può essere costruita in modo da rendere lo sciopero irrilevante. La misura delle prestazioni indispensabili deve essere proporzionata, necessaria e verificabile.
6. Il confronto sindacale e la conoscenza dei nominativi dei comandati
La sentenza attribuisce rilievo decisivo anche alla mancata interlocuzione con l’organizzazione sindacale.
La delibera n. 387/2014, per i servizi di sicurezza aeroportuale, prevede che i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili siano determinati dalle singole amministrazioni, aziende e imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le organizzazioni sindacali almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione. XX, pur avendo ricevuto la proclamazione con dieci giorni di preavviso, non aveva sentito Filcams CGIL dopo la proclamazione dello sciopero per individuare contingenti e nominativi.
Sul punto il Tribunale richiama Cass. n. 13780/2011, secondo cui sussiste un interesse del sindacato che organizza lo sciopero a conoscere come verrà garantito il servizio indispensabile e i nomi dei lavoratori tenuti a garantirlo ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il richiamo è particolarmente pertinente: la conoscenza dei nominativi dei lavoratori comandati non è un dettaglio amministrativo, ma un presupposto per l’effettiva gestione sindacale dello sciopero. Senza tale informazione, l’organizzazione sindacale non è in grado di verificare se la comandata sia proporzionata, se rispetti criteri oggettivi e se non si traduca in uno strumento selettivo o intimidatorio.
È qui che emerge il profilo più propriamente antisindacale. L’omesso confronto non è soltanto una violazione procedurale. Incide sulla capacità del sindacato di governare il conflitto collettivo e di tutelare i lavoratori nella scelta se aderire o meno allo sciopero.
7. La richiesta preventiva dei nominativi degli scioperanti
Uno dei passaggi più netti della decisione riguarda la richiesta, rivolta da XX al sindacato e ai lavoratori, di conoscere preventivamente i nominativi degli aderenti allo sciopero.
Il Tribunale ritiene tale richiesta priva di base normativa nella legge n. 146/1990 e nelle regolamentazioni della Commissione di garanzia. Essa è, pertanto, arbitraria e lesiva del diritto dei lavoratori di determinarsi liberamente. La scelta di scioperare deve poter essere compiuta anche il giorno stesso dell’astensione; ogni anticipazione obbligatoria della dichiarazione di adesione restringe lo spazio di libertà individuale e collettiva.
La società aveva invocato la necessità di comunicare preventivamente alle autorità di pubblica sicurezza i turni settimanali delle guardie giurate. Ma il Tribunale rovescia correttamente l’argomento: proprio tale esigenza avrebbe imposto alla società di individuare tempestivamente, sentite le organizzazioni sindacali, i lavoratori comandati per garantire le prestazioni indispensabili e di comunicarne i nominativi all’autorità. Non vi era invece alcuna ragione di ordine pubblico che imponesse di conoscere preventivamente chi avrebbe aderito allo sciopero.
La differenza è decisiva. Il datore può e deve sapere chi è comandato a garantire i servizi minimi; non ha diritto di sapere in anticipo chi intende scioperare. Nel primo caso si governa il bilanciamento imposto dalla legge n. 146/1990; nel secondo si incide sul nucleo della libertà sindacale.
8. L’antisindacalità della condotta e gli effetti sul conflitto collettivo
Alla luce di tali elementi, il Tribunale conferma la natura antisindacale delle condotte.
Le iniziative aziendali avevano creato un clima di incertezza idoneo a dissuadere i lavoratori dall’adesione allo sciopero. Il dato che allo sciopero avesse partecipato un solo lavoratore non viene letto come indice di scarsa adesione spontanea, ma come effetto del contesto generato dalla società: contingenti sovradimensionati, mancata comunicazione dei comandati, richiesta di adesione preventiva, incertezza sul rischio disciplinare per interruzione di pubblico servizio.
La decisione valorizza anche la lesione dell’immagine e dell’autorevolezza sindacale. Filcams CGIL era apparsa ai lavoratori come incapace di organizzare efficacemente lo sciopero e priva di forza nella gestione del rapporto con l’azienda. È un profilo importante, perché l’antisindacalità non si esaurisce nella lesione individuale dei lavoratori, ma riguarda l’ostacolo frapposto all’esercizio dell’attività sindacale come funzione collettiva.
Il provvedimento viene quindi confermato nella parte in cui ordina alla società di non ripetere le condotte, di avviare un confronto corretto con il sindacato per l’individuazione dei livelli essenziali e dei criteri oggettivi della comandata, di non predisporre comandate per servizi estranei a quelli essenziali o con personale eccedente il minimo indispensabile, di astenersi dal richiedere preventivamente l’adesione allo sciopero e di comunicare con adeguato preavviso ai lavoratori la loro assegnazione ai presidi minimi.
9. Risarcimento, astreinte e limiti del rimedio ex art. 28 St. lav.
Il Tribunale conferma il rigetto della domanda risarcitoria e della richiesta di misure coercitive indirette.
Quanto al danno, la decisione osserva che non vi è prova di un pregiudizio risarcibile ulteriore, anche perché le condotte erano rimaste circoscritte agli episodi collegati allo sciopero del 25 luglio 2025 e non risultavano ripercussioni successive sui rapporti tra le parti o sull’attività sindacale.
Quanto all’astreinte ex art. 614-bis c.p.c., il Tribunale ne esclude l’applicabilità per due ragioni: da un lato, il procedimento ex art. 28 St. lav. dispone già di uno specifico presidio sanzionatorio, rappresentato dall’art. 650 c.p.; dall’altro, l’ultimo comma dell’art. 614-bis esclude l’applicazione del rimedio alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c., genus nel quale rientrano anche le controversie in materia di repressione della condotta antisindacale.
Il punto conferma la natura tipica del procedimento ex art. 28: rimedio rapido, inibitorio e ripristinatorio, destinato a rimuovere gli effetti dell’antisindacalità più che a trasformarsi in sede ordinaria di liquidazione del danno.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Chieti offre una lettura equilibrata ma rigorosa del rapporto tra sciopero e servizi essenziali.
Il suo merito principale è quello di evitare due opposte semplificazioni. Da un lato, non nega che la vigilanza privata possa, in determinati contesti, essere funzionale a servizi pubblici essenziali e richiedere prestazioni indispensabili anche durante lo sciopero. Dall’altro lato, impedisce che tale esigenza si traduca in un potere datoriale unilaterale di sostanziale sterilizzazione dell’astensione collettiva.
La garanzia dei servizi minimi non può essere confusa con la conservazione quasi integrale del servizio ordinario. La comandata non può essere predisposta per attività estranee ai servizi essenziali. Il sindacato deve essere coinvolto nell’individuazione dei contingenti e dei criteri. I lavoratori devono sapere per tempo se sono tenuti a garantire prestazioni indispensabili. E, soprattutto, il datore non può chiedere preventivamente chi intenda scioperare.
Il punto più interessante della decisione è proprio questo: la legge n. 146/1990 non attribuisce al datore un potere di prevenzione del conflitto, ma gli impone di concorrere, secondo regole procedurali e sostanziali, al bilanciamento tra sciopero e diritti della persona. Quando tale bilanciamento viene sostituito da una gestione unilaterale, sovradimensionata e opaca della comandata, il rischio non è solo la violazione della disciplina dei servizi essenziali, ma la lesione diretta della libertà sindacale.
In questa prospettiva, il richiamo del Tribunale alla giurisprudenza di legittimità è coerente: Cass. n. 23038/2010, Cass. n. 3837/2016 e Cass. n. 13860/2019 sorreggono la permanenza dell’attualità della condotta; Cass. n. 9991/1998, Cass. n. 11751/2005, Cass. n. 26618/2025, Cass. n. 2479/2025 e Cass. n. 23714/2024 confermano l’interesse all’accertamento della lesione sindacale; Cass. n. 13780/2011 chiarisce l’interesse del sindacato a conoscere le modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili e i nominativi dei lavoratori comandati; Corte cost. n. 32/1991 inquadra la legge n. 146/1990 come disciplina statale del bilanciamento tra sciopero e diritti fondamentali della persona.
La decisione, dunque, non afferma una libertà di sciopero senza limiti. Afferma, piuttosto, che anche i limiti allo sciopero hanno limiti. E che, nei servizi essenziali, la legalità del conflitto passa attraverso trasparenza, proporzionalità, confronto sindacale e rigorosa individuazione del minimo indispensabile.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Trib. Chieti, 26 marzo 2026, n. 147
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