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La scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per scorrimento non costituisce un diritto soggettivo degli stessi

8 Luglio 2026|

Premessa

La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all’assunzione di dipendenti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando(Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332), o, può aggiungersi, dalla legge.

E’ consolidato presso le Sezioni Unite della Cassazione l’indirizzo per il quale, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale.

Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma d.lgs. 165/2001(16 novembre 2009, n. 24185; 6 maggio 2013, n. 10404; 20 dicembre 2016, n. 26272; 22 agosto 2019, n. 21607; 12 agosto 2021, n. 22746).

La vicenda

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di rigetto della domanda del riconoscimento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Macerata(o, in subordine, di risarcimento dei danni) proposta da un candidato idoneo a un concorso per l’assunzione di un agente di polizia municipale(area vigilanza- categoria C- posizione economica C1) , che contestava successive assunzioni operate dall’ente invece di procedere a scorrimento della graduatoria.

Il Tribunale aveva inizialmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame del lavoratore, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. A seguito di tempestiva riassunzione, il Tribunale respingeva il ricorso.

In particolare, la Corte di Ancona ha ritenuto facoltativo e non obbligatorio il ricorso allo scorrimento della graduatoria di idoneità, trattandosi di scelta che rimane nella sfera della discrezionalità amministrativa quale possibile azione esperibile qualora ritenuta adeguata al raggiungimento dell’interesse pubblico che l’ente intende perseguire.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’idoneo al concorso in questione, lamentando, fra l’altro, che, durante l’arco di vigenza temporale della graduatoria, il Comune di Macerata lo aveva illegittimamente pretermesso nell’assunzione di agenti municipali, una prima volta, quando erano stati assunti due agenti con contratto a tempo determinato, così da eludere il suo diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, una seconda volta, quando erano stati assunti a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria 5 agenti di polizia municipale “motociclisti”, valorizzando in modo strumentale un’abilità raggiungibile con una breve formazione.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, con ordinanza n. 12440 del 4 maggio 2026, che qui si segnala.

Per gli Ermellini, qualora lo scorrimento di graduatoria non sia la scelta opzionata dall’amministrazione, dato che il diritto all’assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene per coprire posti vacanti, non sorge in capo al candidato idoneo alcuna pretesa automaticamente conseguenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo, ricadendosi pur sempre nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti(cfr. Cass. n. 5997/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

Per il Collegio, affermando che le scelte operate dall’amministrazione rientravano nell’ambito del potere discrezionale conferitole dall’ordinamento non sindacabili dal giudice ordinario, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza della Corte in materia, secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando(Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021).

La Corte d’Appello, facendo corretta applicazione, precisa l’ordinanza, dei principi affermati dalla Corte, ha affermato che le scelte operate dall’Amministrazione comunale rientrano appieno nell’ambito del potere discrezionale che l’ordinamento giuridico conferisce alla P.A. in ragione di un’attenta analisi che ricostruisce l’articolato percorso seguito dall’Amministrazione comunale per l’assunzione. In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato, precisa l’ordinanza che si annota, che l’Amministrazione prima ha effettuato una ricognizione del personale (ex art. 33, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001); quindi ha individuato una carenza di 16 unità, di cui n. 5 addetti alla sicurezza quali Vigili urbani motociclisti, indicando quale strumento di assunzione la procedura di mobilità ex art artt. 30 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001; inoltre, dal bando, come dalla lettera di risposta all’istanza di assunzione del ricorrente e dalla nota di chiarimenti all’UGL, veniva chiarita l’esigenza di reperire figure professionali che, oltre alle tipiche mansioni dell’agente di polizia municipale, fossero idonee alla conduzione delle motociclette in dotazione al Corpo del Comune di Macerata, per di più in ragione di part-time; ciò avrebbe rispettato anche i principi regolatori della spesa pubblica, atteso che per il personale così reclutato, già esperto, non erano necessari investimenti in termini di formazione.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 maggio 2026, n. 12440

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