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Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: la Cassazione conferma la parziale «abolitio criminis» dell’art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983

5 Luglio 2026|

Con la sentenza in commento (n. 11013 del 23 marzo 2026, pronunciata all’udienza del giorno 28 gennaio 2026), la Corte di Cassazione ha confermato che la modifica operata all’art. 2 comma 1-bis D.L. n. 463 del 1983 da parte del d.lgs. n. 8 del 2016 ha dato luogo ad una parziale abolitio criminis del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, escludendo la penale rilevanza delle omissioni che non superano la soglia di diecimila euro annui.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente, essendo già stato attinto da due precedenti decisioni di condanna, a pena sospesa, una delle quali per il reato di omesso versamento delle ritenute ex art. 2 comma 1-bis D.L. n. 463/1983. L’imputato ha sostenuto che tale decisione non potesse essere considerata ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 163 c.p., in quanto i fatti oggetto di tale sentenza riguardavano un omesso versamento che non superava la soglia di punibilità di 10.000,00 euro introdotta dal d.lgs. n. 8/2016.

Nell’affrontare la questione, la Corte ha colto l’occasione per soffermarsi sugli effetti della parziale depenalizzazione del reato in commento. In particolare, è stato ribadito il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riforma introdotta dall’art. 3 d.lgs. n. 8/2016 ha determinato una abolitio criminis parziale della fattispecie di omesso versamento delle ritenute ex art. 2 D.L. n. 463/1983, operando una selezione delle condotte penalmente rilevanti, in quanto permane continuità normativa con la precedente incriminazione limitatamente alle condotte che superano la soglia di euro 10.000,00 annui.

Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo della fattispecie, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l’ambito applicativo, rimanendo l’area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia.

Muovendo da tale ricostruzione, la Suprema Corte ha confermato che l’intervenuta parziale abrogazione della fattispecie in analisi comporta la cessazione dell’esecuzione della pena e degli effetti penali della condanna, tra i quali si annovera anche l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla concessione di una nuova sospensione condizionale della pena.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare il fatto già giudicato in relazione al quale il ricorrente era stato condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute ed accertare se le omissioni fossero effettivamente sotto la soglia di 10.000,00. In tale ultimo caso, infatti, il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe stato astrattamente concedibile, a fronte della intervenuta parziale abrogazione, ferma ovviamente restando la ulteriore valutazione prognostica circa l’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.

La pronuncia in commento si pone pertanto in linea con la giurisprudenza formatasi in materia sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, che ha chiarito da subito che “la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, gli elementi che costituiscono il fatto tipico del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel senso che è tuttora richiesto, per la realizzazione del reato, un comportamento omissivo che deve necessariamente tradursi nel mancato versamento delle somme, oggetto delle ritenute assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, con la sola differenza che, mentre in precedenza la condotta omissiva era strutturata su base mensile senza soglia di punibilità, è stata ora strutturata su base annuale, cosicché, mentre il reato era, secondo la previgente struttura dell’illecito penale, integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall’entità dell’importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell’arco dell’anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità, superino la soglia di 10.000,00 Euro. Esclusa quindi la rilevanza penale di quelle condotte che nell’arco dell’anno non hanno raggiunto la soglia dei 10.000 Euro, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, ha in sostanza dato luogo ad una “abolitio criminis” parziale del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, avendo ristretto l’area del penalmente rilevante rispetto alla precedente incriminazione ed avendo implicitamente dato vita a due sotto-fattispecie, una che, assicurando la continuità normativa, conserva natura penale, dovendo essere integrata la soglia di punibilità che rappresenta un elemento costitutivo del reato, e l’altra divenuta penalmente irrilevante quantunque trasformata in illecito amministrativo” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 14475 del 7.12.2016).

Pertanto, la parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali comporta la cessazione degli effetti penali della condanna, qualora il fatto rientri nella fascia sotto-soglia, con la conseguenza che la precedente decisione non può costituire causa ostativa al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In conclusione, la sentenza in commento rafforza e valorizza il principio secondo cui la decisione di condanna intervenuta rispetto ad un fatto successivamente depenalizzato non può continuare a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato. Del resto, analoghe considerazioni sono state espresse anche in materia tributaria, in relazione ai delitti di omesso versamento di cui agli art. 10bis e 10ter d.lgs. n. 74/2000, rispetto ai quali la mutata soglia di punibilità introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 ha dato luogo ad un’abrogazione parziale dei due reati e il mutato giudizio di offensività delle condotte omissive si è tradotto nel restringimento dell’area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia.

Arianna Galli, avvocato in Milano

Visualizza i documenti: Cass. pen., sez. IIIª, 23 marzo 2026, n. 11013

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