Manomissione dei dispositivi di sicurezza e prova liberatoria in caso di infortunio: scatta la responsabilità oggettiva
2 Luglio 2026|L’ordinanza della Cassazione n. 1633 del 25 gennaio 2026 enuncia il principio per cui laddove i sistemi di sicurezza di uno strumento di lavoro risultino manomessi, l’infortunio che ne deriva innesca un regime di responsabilità oggettiva.
Non basta quindi avere spiegato al lavoratore la pericolosità della lavorazione, né l’avergli espressamente vietato di utilizzare la macchina in solitaria.
L’unica prova liberatoria coincide con il divieto assoluto di utilizzare la macchina e le altre norme cautelari impartite non sono neppure sufficienti a configurare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La fattispecie
Nel caso esaminato il lavoratore, dopo essere stato formato in tema di sicurezza, veniva distaccato presso un’altra azienda dove – adoperando una sega circolare “manomessa e privata dei dispositivi di sicurezza” – subiva un grave infortunio.
Il lavoratore infortunato – a cui il distaccatario aveva vietato espressamente di utilizzare la sega circolare da solo – agiva nei confronti del datore di lavoro e del distaccatario per ottenere il danno differenziale per l’infortunio già riconosciuto e indennizzato dall’INAIL.
La domanda veniva accolta dal giudice di primo grado che riconosceva la responsabilità esclusiva del distaccatario e rigettava la domanda di manleva avanzata nei confronti delle compagnie assicuratrici, risultando la copertura sospesa per il mancato pagamento dei premi.
La decisione veniva confermata anche dalla Corte di Appello, che rilevava come l’adibizione di un lavoratore assunto da appena quattro mesi dalla distaccante, senza il costante ausilio e controllo di personale esperto, costituisca violazione dell’art. 2087 c.c.
La società impugnava la decisione in Cassazione deducendo come motivo di impugnazione, tra i vari aspetti, la violazione dell’art. 1227 c.c. per avere la Corte escluso la responsabilità del danneggiato nonostante vi fosse prova del fatto che il capo cantiere avesse vietato al lavoratore distaccato di utilizzare da solo la macchina.
Secondo la prospettazione della società, il lavoratore aveva deliberatamente violato precise direttive e pertanto la sua condotta si poneva nell’ambito del c.d. rischio elettivo, che interrompeva il nesso di causalità o comunque attenuava la responsabilità del distaccatario.
Le motivazioni
La prospettazione del distaccatario è disattesa dalla Corte di Cassazione che rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte di Appello nella parte in cui aveva rilevato che “non è … un comportamento anomalo, idoneo ad interrompere o anche solo ad attenuare il nesso causale … quello del lavoratore che disattendendo le indicazioni del capo cantiere, si sia rimesso all’opera sulla macchina prima utilizzata con l’altro, in quanto non è una scelta arbitraria del tutto avulsa dal contesto lavorativo”.
La Suprema Corte conferma l’esatta applicazione, da parte dei giudici del merito, dell’art. 3 del d. Lgs. 81 del 2008 che prevede che “… tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici”.
Pertanto, la “manomissione dei dispositivi di sicurezza della sega circolare rappresentava la causa esclusiva dell’evento infortunistico, rendendo del tutto irrilevante l’eventuale condotta imprudente del lavoratore”
L’alterazione dei dispositivi di sicurezza ha quindi importanti conseguenze sulla portata della prova liberatoria, dilatando significativamente l’obbligo di controllo e di vigilanza posto in capo al soggetto su cui grava l’obbligazione di sicurezza.
Ed infatti “l’unica condotta normativamente prudente è quella di astenersi dall’adibirvi il dipendente”: pertanto, l’utilizzatore della prestazione rimane colpevole ove consenta l’utilizzo della macchina (manomessa) pur disponendone “cautelarmente” l’utilizzo in coppia con altro lavoratore.
Le misure che avrebbe dovuto adottare il datore di lavoro e il c.d. rischio elettivo
Il regime probatorio riecheggia (condivisibilmente) l’ipotesi di responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 2050 c.c. – ossia la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – che stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolose per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
“Tutte le misure” adottabili convergono necessariamente nel divieto assoluto di adibizione del lavoratore al macchinario, oltre che nella adozione di misure che impediscono materialmente ai dipendenti l’utilizzo della macchina pericolosa.
Sul piano concreto, tali misure possono concretizzarsi in vere e proprie “barriere” accompagnate da adeguata segnaletica che dissuada inequivocabilmente il lavoratore dall’utilizzo della macchina, sino al punto di impedirne materialmente il contatto.
Viene in aiuto – nella definizione di utili indicazioni operative – l’Allegato 5 del D. Lgs. 81 del 2008, che individua concretamente le misure precauzionali e stabilisce che qualora “gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”.
Pertanto, la decisione di continuare utilizzare una macchina pericolosa sposta (e di molto) il confine del rischio elettivo, per cui la decisione del lavoratore di utilizzare da solo la macchina – in contrasto con le direttive datoriali – non interrompe il nesso di causalità, essendo il datore di lavoro “tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata” assumendo “caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento”(Cass. 30 ottobre 2019, n. 27916; Cass. 12 luglio 2004, n. 12863; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. 9 settembre 2021, n. 24408).
Declinando correttamente i sopra descritti principi al caso di specie, la Cassazione afferma che di rischio elettivo non poteva parlarsi, non configurando una condotta abnorme la scelta di lavorare da solo sulla macchina pericolosa.
Danilo Bellini, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1633
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