Le Sezioni Unite sul regime sanzionatorio per le omissioni contributive derivanti da oggettive incertezze interpretative
27 Giugno 2026|Ai sensi dell’art. 116 (misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare), co. 10, della legge n. 388/2000, “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.”
Come si ricorderà, detto articolo è stato tra l’altro novellato dal D.L. n. 19/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024), con decorrenza delle relative modifiche a decorrere dal 1° settembre 2024; con la circolare n. 90/2024 l’Inps ha poi fornito le relative istruzioni.
Nella sostanza, quando un datore di lavoro omette il versamento di contributi previdenziali a causa di una incertezza normativa sull’esistenza del relativo obbligo, è stato previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie di omissione o evasione contributiva e, più nello specifico, trova applicazione una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti –con un tetto massimo del 40% dell’importo non versato–, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall’ente impositore.
Il comma 15 del medesimo art. 116 consente poi all’ente previdenziale, sulla base di apposite direttive ministeriali, di ridurre ulteriormente tale sanzione fino alla misura dei soli interessi legali, tenendo conto di alcuni fattori quali: il comportamento pregresso dell’azienda; la relativa situazione patrimoniale; le cause del ritardo; l’entità delle somme dovute.
Su detti meccanismi si è nel tempo formato un contrasto giurisprudenziale interpretativo che ha reso necessario l’intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione, chiamata in causa dall’ordinanza n. 7029/2025 della sezione lavoro la quale, proponendo una lettura alternativa della norma di che trattasi, rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riteneva appunto necessaria, in sede di nomofilachia, un’interpretazione del richiamato art. 116, co. 10.
Più nello specifico, con detta ordinanza interlocutoria, era stato richiesto di risolvere la questione di massima e di particolare importanza inerente all’interpretazione dell’art. 116, co. 10, della legge n. 388/2000 nella parte in cui, “nel richiedere quale condizione per l’applicazione della norma il versamento dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, non chiarisce se l’iniziativa possa essere assunta dall’istituto previdenziale senza attendere che l’incertezza interpretativa sia risolta o se, invece, il termine debba essere indicato solo una volta accertata, in sede giudiziale o amministrativa, la debenza della contribuzione.”
Il supremo consesso, a Sezioni Unite, si è recentemente pronunciato con la sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026.
Vi è da precisare che la fattispecie oggetto del giudizio in esame era molto risalente, essendovi stati diversi passaggi processuali.
Vediamo dunque il percorso interpretativo seguito in parte qua dalle sezioni unite.
La sentenza in commento rileva che la sezione lavoro rimettente, dopo avere osservato che i commi 10 e 15 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 devono essere letti ed interpretati unitariamente, sottolinea che il legislatore ha richiesto quale condizione per l’accesso al regime agevolato che “il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori”, termine che non può coincidere con quello di scadenza dell’obbligo contributivo -atteso che il rispetto di quest’ultimo escluderebbe in radice l’operatività del regime sanzionatorio- e postula, invece, un intervento dell’istituto previdenziale, successivo alla constatazione dell’inadempimento già verificatosi allo spirare della originaria scadenza, volto a sollecitare il pagamento della contribuzione non versata.
Anche in ragione di precedenti arresti di legittimità, ribadito che il versamento nel termine fissato è condizione imprescindibile per poter accedere alla riduzione delle sanzioni, secondo la graduazione indicata dai citati commi 10 e 15, il Collegio rimettente evidenzia che le disposizioni in commento pongono un problema interpretativo quanto all’individuazione del momento temporale a partire dal quale l’istituto previdenziale può fissare il termine in questione, ritenendo dubbia la correttezza dell’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza della medesima sezione lavoro, che, esplicitamente o implicitamente, attribuisce rilievo anche al termine fissato dall’istituto in pendenza della situazione di incertezza e fa derivare dal suo mancato rispetto la giuridica impossibilità di accedere al regime sanzionatorio agevolato.
La Procura Generale, da suo canto, sollecitava invece una pronuncia in continuità con l’orientamento della sezione lavoro posto in discussione dall’ordinanza interlocutoria di che trattasi, evidenziando che i richiamati commi 10 e 15, sebbene aventi entrambi ad oggetto la disciplina delle sanzioni nel caso, particolare, del mancato versamento determinato da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione, operano con modalità ed in contesti differenti, perché il potere di riduzione della sanzione disciplinato dal comma 15 presuppone l’attivazione, ad opera del contribuente, di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la sola misura della sanzione medesima, che l’istituto, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, può ulteriormente ridurre fino alla misura degli interessi legali, apprezzando non solo l’obiettiva incertezza sulla debenza del contributo, ma anche ulteriori indicatori fissati in via generale dall’ente sulla base delle direttive emanate dal Ministero del lavoro (indicatori questi individuati dall’Inps con il regolamento n. 25/2010). Il comma 10, a sua volta, è invece destinato ad operare nei procedimenti giudiziari o amministrativi che abbiano ad oggetto l’accertamento del contestato obbligo contributivo, accertamento che implica anche quello inerente al regime sanzionatorio applicabile ove la contribuzione venga riconosciuta come dovuta.
Preso atto di dette premesse e conclusioni, la sentenza in commento è sta dell’avviso che il dubbio interpretativo prospettato dall’ordinanza interlocutoria deve essere risolto dando continuità all’orientamento, già espresso dalla giurisprudenza della sezione lavoro e risalente nel tempo, secondo il quale “l’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 richiede quale condizione imprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuare nel termine fissato dall’istituto previdenziale, senza che sia necessario, ai fini della imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, costituente l’ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione.”
A ben vedere, infatti, detta conclusione appare coerente con la complessiva disciplina delle sanzioni civili dettata dal legislatore, che non contrasta né con il tenore letterale né con la ratio della disposizione di legge di riferimento e non espone alle criticità che, invece, deriverebbero dall’adesione alla diversa esegesi prospettata dal Collegio rimettente.
Dopo aver compitamente ricostruito il percorso normativo sull’imposizione dell’obbligo del versamento di una somma aggiuntiva in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali (risalente nel tempo e inizialmente disciplinato dall’art. 111 del R.D.L. n. 1827/1935), la sentenza in commento rileva che la sezione lavoro, una superato l’iniziale contrasto sull’interpretazione della novella normativa (cfr. per tutte, da un lato, Cass. n. 11261/2010 e, dall’altro, Cass. n. 1230/2011), a partire da Cass. n. 28966/2011, ha costantemente ribadito l’orientamento (in alcun modo posto in discussione nel giudizio in esame), secondo cui “l’omissione contributiva resta circoscritta alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi; in ogni altro caso, invece, a fronte di adempimenti obbligatori imposti per legge, omessi o eseguiti rappresentando dati diversi da quelli reali, è configurabile un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, tale da far presumere l’esistenza della volontà datoriale di sottrarsi al pagamento della contribuzione o dei premi. La presunzione di legge, iuris tantum, (e non più iuris et de iure come era nella vigenza del D.L. n. 536 del 1987 e dell’art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996), può essere vinta dal datore di lavoro fornendo la prova di circostanze contingenti dalle quali il giudice, con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, possa desumere la buona fede del contribuente e l’assenza di una specifica volontà di sottrarsi al pagamento, che, però, non può essere esclusa valorizzando la sola annotazione nei registri obbligatori di dati non comunicati all’istituto previdenziale (cfr. fra le pronunce più recenti Cass. 18 settembre 2025 n. 25621; Cass. 24 gennaio 2022 n. 20446; Cass. 3 giugno 2022 n. 17970).”
In altre parole, la linea di demarcazione fra omissione ed evasione non si differenzia da quella già indicata dalle medesime sezioni unite nella vigenza della legge n. 662/1996 posto che anche la mancata o incompleta o inveritiera denuncia obbligatoria comporta, nei confronti dell’ente previdenziale, l’occultamento dei rapporti, seppure risultanti da dati e registrazioni acquisibili in sede di attività ispettiva, sicché la prova che il debitore deve offrire, per rientrare nel meno severo regime di cui alla lettera a), attiene alla assenza di volontà della condotta di occultamento nei termini sopra intesi, e, quindi, alla derivazione dello stesso da mera negligenza o da circostanze contingenti idonee ad escludere la volontarietà del comportamento.
Del resto, pur nella diversità delle normative succedutesi nel tempo, è rimasta sostanzialmente invariata, quanto alla descrizione della condotta suscettibile di dar luogo a riduzione della sanzione, la previsione dei “casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa”, così come è rimasta immutata l’ulteriore condizione per l’accesso al regime agevolato espressa dall’inciso “sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori”.
Orbene, chiamata quindi ad interpretare le disposizioni di legge succedutesi nel tempo (l’art. 4, comma 1 lett. b) del D.L. n. 536 del 1987, l’art. 1, comma 218, della legge n. 662 del 1996, l’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000), la sezione lavoro ha costantemente posto l’accento sulla necessità che per l’accesso al regime sanzionatorio agevolato dovessero ricorrere congiuntamente: a. l’incertezza sulla debenza della contribuzione (da accertare sulla base di dati oggettivi quali sono i contrasti giurisprudenziali o amministrativi non rilevando, invece, il mero convincimento soggettivo del contribuente); b. l’avvenuto versamento, nel termine fissato dall’ente, della contribuzione medesima, non ponendo mai in dubbio la possibilità per l’ente di fissare il termine per l’adempimento una volta costatato il mancato pagamento, anche in pendenza della situazione di incertezza che, secondo l’assunto del debitore, quel mancato versamento aveva determinato (cfr., ex multis, Cass. n. 27513/2013; Cass. n. 9185/2015; Cass. n. 4077/2016; Cass. n. 13069/2016; Cass. n. 3799/2019; Cass. n. 17970/2022; Cass. n. 20446/2022).
Ad avviso della sentenza in commento, è questa una conclusione coerente con la natura ed i caratteri propri della sanzione civile (già evidenziati dalle sezioni unite), nonché con la ratio della disposizione di legge di che trattasi che non è, come ipotizza invece l’ordinanza interlocutoria, quella di sterilizzare il potere accertativo dell’ente previdenziale sino al momento del definitivo superamento delle indicate incertezze, bensì quella (evidenziata nella requisitoria del Procuratore Generale), di riservare un trattamento di miglior favore al contribuente che, dopo essersi reso inadempiente all’obbligo contributivo nel convincimento, rivelatosi poi erroneo, di non essere tenuto al pagamento, a fronte dell’iniziativa assunta dall’ente previdenziale per ottenere il pagamento della contribuzione non versata e delle sanzioni secondo il regime ordinario, pur contestando in via amministrativa o giudiziale la pretesa, a riprova della sua buona fede e per non incorrere nella sanzione, altrimenti applicabile, dell’evasione, abbia comunque provveduto almeno al versamento della sorte richiesta, escluse le sanzioni, ossia dell’ammontare della contribuzione oggetto di contrasto quanto alla debenza della stessa.
La soluzione prospettata dal Collegio rimettente non è quindi compatibile con il contesto nel quale il comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è destinato ad operare, perché, sia in sede giudiziale che in quella amministrativa, l’autorità adita, in ragione del carattere automatico della sanzione e della sua insorgenza de iure al momento del verificarsi dell’originario inadempimento, deve essere messa in condizione di determinare, contestualmente alla pronuncia sulla debenza o meno della contribuzione, anche l’importo della sanzione civile, il che implica che a quella data devono essere già sussistenti o insussistenti le condizioni per l’accesso al regime agevolato.
Tra l’altro,
l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della sezione lavoro (al quale la sentenza in commento intende dare continuità) non lascia spazio a valutazioni soggettive sulla individuazione del termine entro il quale l’obbligazione contributiva, quanto alla sorte, deve essere adempiuta, perché delinea una scansione temporale chiara, secondo cui, scaduto il termine originario in difetto di adempimento dell’obbligo, l’istituto previdenziale assume l’iniziativa necessaria per il recupero di quanto non pagato.
De resto, a fronte di una tale iniziativa al contribuente è data la scelta fra il resistere puramente e semplicemente alla pretesa (affrontando il rischio dell’applicazione delle sanzioni nella misura integrale ove l’opposizione si dovesse rivelare infondata) ovvero il versamento, in via precauzionale, della sorte evasa, che consente l’accesso al regime agevolato in caso di accertamento della debenza della contribuzione.
Inoltre, la tesi secondo cui sarebbe inibito all’ente previdenziale la fissazione del termine per l’adempimento dell’obbligo non assolto, finché permane l’incertezza sulla sua sussistenza, determinerebbe una irragionevole paralisi delle attività che l’ente medesimo doverosamente deve assumere anche a tutela dei lavoratori interessati dal mancato versamento della contribuzione, il che contrasta con le ragioni che stanno alla base del particolare rigore che (sebbene nelle diverse declinazioni succedutesi nel tempo), ha sempre ispirato la disciplina dettata in tema di inadempimento contributivo.
Da qui il conseguente principio di diritto enunciato dalla sentenza in commento, secondo il quale ” l’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi”.
Le sezioni unite arricchiscono il loro percorso con una (ulteriore) precisazione in ordine all’ammontare della sorte da versare nel termine fissato dall’ente previdenziale, alla luce del fatto che, qualora la pretesa contributiva si riferisca a contribuzioni distinte (sotto il profilo oggettivo o anche soggettivo), ed il contrasto interpretativo riguardi soltanto una parte degli importi complessivamente richiesti, l’accesso al regime agevolato non potrà essere condizionato al versamento dell’intera sorte pretesa dall’ente per i diversi titoli, essendo al contrario sufficiente il pagamento del minor importo, risultato poi dovuto, non versato perché oggetto di incertezza.
Più in generale va quindi affermato che “la condizione posta dal legislatore è da ritenere realizzata ogniqualvolta, in presenza di un’obiettiva incertezza sulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto al pagamento, nel termine fissato dall’ente impositore, di una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, sicché l’accesso al regime agevolato sarà in tal caso consentito anche se quell’importo dovesse essere inferiore rispetto a quello preteso dall’istituto.”
La disposizione di legge in esame, interpretata nei termini sopra indicati, trova pertanto applicazione nel giudizio concernente la debenza dei contributi o dei premi, atteso che, per quanto relativo alla natura delle sanzioni civili e al vincolo funzionale che le lega alla contribuzione omessa o evasa, la decisione, nella normalità dei casi, deve anche riguardare il regime sanzionatorio conseguente all’inadempimento accertato.
Del resto, è un principio che informa l’intero sistema delle sanzioni civili (come tra l’altro ribadito anche dall’ultimo intervento riformatore attuato con il D.L. n. 19/2024) quello alla stregua del quale la riduzione in tanto si giustifica in quanto, successivamente all’inadempimento, il contribuente mostri ravvedimento effettuando il pagamento omesso o evaso nel termine fissato dall’ente impositore o dalla legge; nelle ipotesi quindi previste dal comma 10 dell’art. 116 in esame (che fa riferimento al solo termine fissato dall’ente), ove l’istituto non abbia indicato il termine medesimo, la lacuna va colmata applicando per l’adempimento spontaneo quello previsto nel caso analogo, ossia il termine di trenta giorni dalla denuncia di cui al precedente comma 8, lett. b).
In conclusione, l’accesso al regime sanzionatorio agevolato, previsto dall’art. 116, co. 10, della legge n. 388/2000 richiede, quale condizione imprescindibile, il versamento della contribuzione evasa entro il termine fissato dall’ente previdenziale, senza che sia necessario attendere il venir meno dell’incertezza sulla debenza del contributo, con l’aggiunta che la riduzione delle sanzioni (art. 116, co. 15), non è automatica né predeterminata, potendo arrivare al massimo agli interessi legali, ma rimessa alla valutazione discrezionale dell’Inps (venendo graduata caso per caso, tenendo conto di vari fattori: condotta contributiva dell’azienda, cause dell’inadempimento, situazione economica, impatto su occupazione e recupero del credito).
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., sez. un., 30 aprile 2026, n. 12155
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