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Per la Cassazione soltanto un accertamento tecnico di tipo medico-legale può disconoscere un certificato di malattia

22 Giugno 2026|

In accoglimento del reclamo proposto da una società datrice di lavoro, in riforma della sentenza di primo grado (a sua volta confermativa della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria ex rito c.d. Fornero), la Corte di appello di Firenze respingeva la domanda azionata da un lavoratore tesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli sulla scorta di una  contestazione che attribuiva allo stesso la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli (in quanto non gradite).

Da qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Più nello specifico, il gravame in sede di legittimità ruotava principalmente sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 della legge n. 604/1966, per avere sentenza impugnata violato il criterio di distribuzione dell’onere della prova (avendo fatto carico al lavoratore l’onere della dimostrazione della effettività dello stato di malattia), con censura della medesima in ordine all’idoneità del ragionamento presuntivo a fondare l’accertamento alla base del decisum di merito.

Con l’ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026 la sezione lavoro della Suprema corte, accogliendo il secondo e il terzo motivo di ricorso (assorbenti il quarto e il quinto) e rigettato il primo (riferito alla sollevata violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e dell’art. 2119 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente identificato i comportamenti oggetto di addebito), ha cassato la decisione della sentenza gravata, rinviando alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Partendo dalla lettura dell’art. 5 della legge n. 604/1966 (in tema di licenziamento individuale), la decisione in commento rileva che il previsto onere della prova deve riguardare la sussistenza di un evento che giustifichi la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, ovverosia, quanto ai licenziamenti disciplinari, la sussistenza “di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell’impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi all’intensità del fatto volitivo” (Cass. n. 3395/1991, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 13188/2003).”

Per espressa previsione di legge tale onere probatorio grava sul datore di lavoro ed è tradizionalmente inteso con rigore, avendo infatti questi l’onere di provare l’inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire “indizi” delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, atteso che, detta evenienza darebbe luogo ad un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio (v. Cass. n. 13380/2015).

A ben vedere, però, l’assolvimento di detto onere (datoriale) non richiede necessariamente la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione, ben potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentire in via presuntiva l’accertamento della sussistenza della causa legittima di licenziamento.

Infatti, è oramai da ritenersi consolidato l’orientamento di legittimità secondo il quale le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare: le fonti di prova; controllarne l’attendibilità e la concludenza; scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.

Conseguentemente, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, laddove adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Più in particolare, (sempre secondo la giurisprudenza di legittimità) in tema di prova presuntiva, il giudice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., è tenuto ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” sia riferito al fatto noto (che deve essere determinato nella realtà storica), quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, quello della “concordanza” (richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi) e richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

Da qui, andrà poi articolato il procedimento logico nei due momenti, rispettivamente della previa analisi di tutti gli elementi indiziari (al fine di scartare quelli irrilevanti) e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.

La conseguenza di questo percorso, applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio, determina che la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v. Cass. n. 9054/2020).

Più nello specifico, ad avviso dell’ordinanza in commento, la violazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione (ex art. 360, co. 1, n. 3), quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (v. Cass. n. 25889/2025).

Ed è sulla scorta di questi profili di diritto che la Suprema corte arriva a ritenere che la critica mossa dal lavoratore ricorrente riguardo l’asserita inidoneità del ragionamento presuntivo seguito dalla Corte di merito a fondare l’accertamento del fatto oggetto di addebito sia conforme ai medesimi.

Del resto, l’inferenza logica circa la insussistenza dello stato di malattia e, quindi, della relativa simulazione è stata tratta dalla Corte distrettuale sulla base della valorizzazione di circostanze la cui valenza probatoria risulta smentita dalla sussistenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza.

Sul punto, l’ordinanza in commento evidenzia che il collegio del reclamo mostra di riconoscere (in ragione della tipologia di natura psichica della malattia) la compatibilità di questa con le attività di svago poste in essere dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia, fondando il proprio ragionamento decisorio in ordine al carattere simulato della medesima sulla base di considerazioni attinenti: a. alla provenienza della certificazione sanitaria da medico generico; b. all’asserita superficialità di tale diagnosi; c. al fatto che il lavoratore non aveva mai inteso sottoporsi a vista psichiatrica, come richiesto dal medico generico; d. al mancato acquisto dei farmaci prescritti; d. alla forte contrarietà dallo stesso espressa allo svolgimento delle nuove mansioni di assegnazione.

Di conseguenza, il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso- depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico- legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo “visivo” del paziente), traducendosi così tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia.

Da qui, il relativo principio di diritto (sul quale sarà chiamata a decidere la corte di merito del rinvio), secondo il quale “la esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l’inferenza probabilistica della natura simulata della malattia.”

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738

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