Qualora un lavoratore sia oggetto di vessazioni da parte di colleghi la responsabilità risarcitoria è in capo al datore di lavoro
12 Giugno 2026|In caso di condotte persecutorie poste in essere da parte di colleghi, chi è tenuto a risarcire il lavoratore che ha subito le medesime?
Una risposta al quesito ce la dà la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5436 dell’11 marzo 2026.
I fatti
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, La Corte d’Appello di Roma condannava una società al pagamento, in favore di un suo dipendente, a titolo di danno non patrimoniale conseguente a inadempimento datoriale rispetto agli obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.
Più nello specifico, il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente la domanda del lavoratore di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale, alla vita di relazione e all’immagine professionale), per effetto di condotte persecutorie, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, in quanto numerosi giorni di assenza erano stati causati da un quadro ansioso depressivo derivante da responsabilità datoriale. Da qui anche la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di indennità risarcitoria.
La Corte d’Appello (a seguito di nuova CTU medico-legale, poi anche rinnovata) condannava il datore di lavoro al pagamento della minor somma complessiva, a titolo di danno non patrimoniale permanente valutato equitativamente con riferimento alle vigenti tabelle del Tribunale di Milano e con criterio di personalizzazione.
Da qui, pertanto, la proposizione del ricorso per cassazione della sentenza d’appello da parte lavoratore, affidato a due motivi.
Il diritto
Con l’ordinanza in commento la sezione lavoro della Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore (unitamente a quello incidentale della società datrice di lavoro).
Vediamo il percorso argomentativo seguito dal collegio di legittimità.
Con il primo motivo del ricorso principale era stata dedotta la nullità della sentenza (per violazione dell’art. 132, n. 4, cpc) per mancata motivazione sull’errata valutazione unitaria del danno biologico sebbene personalizzato e per omessa valutazione del danno alla personalità, del danno all’adattamento e del danno morale non tabellare, nonché per omessa valutazione del danno permanente.
Con il secondo motivo (sempre del ricorso principale), la sentenza gravata era stata censurata per nullità (per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, cpc), per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, risolti con la mera trascrizione delle deduzioni del CTU che aveva escluso l’accertamento del danno all’adattamento cronico ed il disturbo alla personalità schizofrenica paranoide del lavoratore.
Il primo motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamando i propri arresti giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute (v. Cass. n. 9006/2022, n. 7892/2024, n. 32359/2025), l’ordinanza in commento chiarisce che il danno morale consiste “in uno stato d’animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.”
Di conseguenza, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle di Milano, alla luce dell’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice del merito deve accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, e, in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle (le quali, com’è noto, prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo).
Ad avviso dell’ordinanza in commento, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, procedendo alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale conseguente all’accertato inadempimento datoriale, tenendo distinti il danno biologico e il danno morale, con personalizzazione e attribuzione di somme per invalidità temporanea, alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell’evoluzione dell’inadempimento datoriale, e senza duplicare voci di danno tutte riconducibili alle suddette categorie.
Non è stata inoltre omessa la valutazione del danno permanente la quale, al contrario, è stata espressamente considerata, ma esclusa in fatto.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile in primis perché, “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 31511/2022; v. anche Cass. n. 14599/2021).”
Orbene, nella fattispecie oggetto di scrutinio: da un lato, non si è verificata ipotesi di omessa considerazione e omessa analisi comparativa delle risultanze tecniche (al contrario, tali risultanze sono state invece non solo dettagliatamente riportate, con chiarimento delle ragioni del rinnovo delle operazioni e approfondimento degli aspetti psichiatrici, dando atto delle osservazioni critiche dei consulenti di parte); d’altro lato, le censure in esame non sono state correttamente veicolate nell’ambito dei motivi di critica vincolata stabiliti dall’art. 360 c.p.c.
Come detto in precedenza, nel procedimento in commento era stato proposto anche ricorso incidentale, incentrato su quattro motivi che la Corte ha dichiarato infondati e non meritevoli quindi di accoglimento.
Con il primo era stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, affermando che siffatto danno non era stato richiesto in primo grado; con il secondo, invece, la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla medesima voce di danno riconosciuta, per inammissibilità della relativa domanda avanzata, per la prima volta, con appello incidentale.
Relativamente a detti motivi, riuniti, l’ordinanza in commento ritiene la decisione di seconde cure conforme al principio (v. Cass. n. 7126/2021) secondo cui, “ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto).”
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, era stata lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale, deducendo vizio della sentenza gravata, in assenza di tempestiva allegazione e prova; con il quarto motivo era stata a sua volta denunciata la violazione dell’art. 1223 c.c. e dei principi di causalità giuridica in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale, sostenendo che la Corte distrettuale aveva erroneamente posto in rilievo la durata dell’inadempimento, anziché dare evidenza alle conseguenze di tale inadempimento.
Anche in questo caso riunendo i due ultimi motivi, il Collegio di legittimità rileva che, in tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (sul punto, v., da ultimo, Cass. n. 341/2025).
A ben vedere, infatti, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda: dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari (direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso); di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto, quindi), idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato (v. Cass n. 20871/2024; Cass. n. 28588/2024).
In altri termini, “La liquidazione in via equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 31358/2021).”
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 marzo 2026, n. 5436
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