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Chi nel pubblico impiego non supera il periodo di prova non ha diritto alla NASpI

8 Giugno 2026|

Premessa

Il periodo di prova, durante il quale le parti possono liberamente recedere (recesso ad nutum), è istituto che trova applicazione in materia di lavoro sia pubblico che privato.

Il patto di prova, da intendersi quale elemento accidentale del contratto, trova la sua generale disciplina nell’art.2096 c.c.

Il patto di prova, secondo tale articolo, deve risultare da atto scritto; l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova; durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità.

L’assunzione in prova deve risultare da atto scritto ad substantiam.

La stipulazione del patto deve avvenire in un momento anteriore o coevo alla costituzione del rapporto; è invece ammessa la non contestualità della sottoscrizione, purché, naturalmente, avvenga prima dell’esecuzione del contratto: la stipulazione successiva all’inizio del rapporto, come l’inosservanza della forma scritta comporta la nullità del patto di prova, con conseguente ed automatica assunzione definitiva, fin dall’origine, del lavoratore.

Il periodo di prova, anche se comporta una limitazione del diritto al mantenimento del posto, non costituisce clausola vessatoria da approvarsi espressamente per iscritto.

La giurisprudenza ha aderito all’orientamento della dottrina prevalente, considerando il patto di prova quale condizione sospensiva potestativa (Cass. 6 febbraio 1984, n. 913 e Cass. 11 novembre 1998, n. 6096; Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 204).

La pattuizione di un periodo di prova è compatibile con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale, la durata del periodo di prova non deve essere ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell’orario.

A pena di nullità, la clausola in questione deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, dovendo il lavoratore preventivamente conoscere il contenuto della prova cui sarà sottoposto e sulla cui base verrà valutato dal datore di lavoro.

Il periodo di prova è preordinato ad accertare non solo l’attitudine professionale del lavoratore, ma anche il suo complessivo comportamento.

Il periodo di prova consente all’amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede concorsuale sulla preparazione del candidato trovi conferma nelle capacità e nelle attitudini di cui egli dia prova, in relazione alle mansioni inerenti al posto: è ininfluente ai fini della prova il brillante superamento dell’esame concorsuale (Cons. Stato, sez.vi, 14 ottobre 1998, n. 1392; Tar Liguria, sez.II, 12 ottobre 1995, n. 412).

È esonerato dal periodo di prova il dipendente che abbia acquisito una posizione di lavoro nella categoria immediatamente superiore a seguito di progressione verticale.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare – in tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A.- che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime della L. n. 604 del 1996, fermo restando che l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.

La vicenda

Veniamo, ora, ad esaminare il caso affrontato dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nell’ordinanza n. 10397 del 20 aprile 2026.

La Corte di appello di Salerno, accogliendo il gravame dell’Inps, ha ritenuto non spettante l’indennità NASpi nel caso di dipendente, assunto a tempo indeterminato senza superamento del periodo di prova, osservando che l’instaurazione del rapporto lavorativo non interviene all’esito del positivo espletamento della prova da parte del pubblico dipendente bensì fin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro; ha quindi ritenuto che il mancato superamento della prova funzionasse come condizione risolutiva di un rapporto a tempo indeterminato già pienamente venuto ad esistenza.

Per la Corte di merito, il mancato superamento del periodo di prova ha, nel pubblico impiego, il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell’insussistenza del diritto alla NASpi.

Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, sostenendo, in estrema sintesi, che, in difetto del superamento del periodo di prova, il rapporto non potrebbe qualificarsi a tempo indeterminato e, pertanto, ricorrerebbero le condizioni per il riconoscimento della NASpi.

Tale tesi, a giudizio della Cassazione, non è fondata.

Per il Collegio, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 22 del 2015 non sono destinatari della NASpi i lavoratori “dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Si tratta, precisa la pronuncia che si annota, di un esonero che conferma la previsione di cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012, istitutiva, per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, della indennità ASPI.

L’esclusione, rimarcano gli Ermellini, frutto evidentemente di una scelta discrezione del legislatore, è ragionevolmente fondata sulla peculiarità di tale rapporto di lavoro, assistito da una maggiore “stabilità”, quale risultante dalle norme che, nel regolare lo stato giuridico del dipendente, lo espongono solo a recessi dettati da motivi eccezionali di natura essenzialmente disciplinare.

Tale peculiarità, evidenzia l’ordinanza de qua, non è attenuata dal fatto che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, stabilito ex lege in forza di quanto previsto dall’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001(per effetto del rinvio al d.P.R. n. 487 del 1994 e s.m.) e imposto “anche se (l’assunzione a tempo indeterminato sia) precedut(a) da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova”(Cass. n. 21376 del 2018).

Si tratta, precisa la pronuncia che si commenta, di un patto non regolato dall’art. 2096 c.c. (per tutte, Cass. n. 21376 del 2018) che abilita le parti e quindi l’Amministrazione a risolvere il rapporto durante il relativo periodo.

Tuttavia, osservano gli Ermellini, la discrezionalità del recesso, per il datore di lavoro pubblico, resta fortemente temperata dalla necessità che lo stesso (recte: il recesso) sia coerente con la finalità dell’esperimento, verificabile in sede giudiziale (per tutte, Cass. n. 31091 del 2018, con plurimi richiami). Non è, dunque, valido, puntualizza l’ordinanza de qua, il recesso esercitato all’esito di un esiguo periodo di prova (Cass. n. 2228 del 1999; Cass. n. 2631 del 1996) o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. n. 10618 del 2015; Cass. n. 200 del 1986) e, a maggior ragione, se il recesso è attuato per finalità illecite o, più in generale, per motivi estranei all’esperimento lavorativo (v., diffusamente, Cass. n. 402 del 1998).

Per la Cassazione, va senz’altro condivisa la motivazione della Corte di appello che osserva come il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non sia legato all’assoluta impossibilità di risoluzione dello stesso ma piuttosto alla previsione legale delle cause risolutive, con possibilità di controllo giudiziale ed esiti ripristinatori del rapporto; tutela che è parimenti garantita a fronte di recessi, durante la prova, incoerenti con la finalità della stessa.

Ciò chiarito, il caso di specie, evidenzia l’ordinanza della Cassazione, come accertato dalla sentenza impugnata, concerne l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente dello Stato; assunzione per la quale non sono stati versati i contributi per la disoccupazione.

Il periodo di prova ha, dunque, riguardato, precisa la Cassazione, un contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato; ne deriva che il recesso, legittimamente operato dall’Amministrazione, non dà titolo alla NASpI, in applicazione della regola di esclusione stabilita dall’art. 2 del d.lgs. n. 22 del 2015.

Osserva, infine, sempre il Collegio, che il patto di prova è elemento che accede al contratto di volta in volta concluso dalle parti, senza che l’esito dell’esperimento incida sulla tipologia contrattuale prescelta e che il positivo superamento della prova vale solo a confermare e consacrare l’originaria assunzione in servizio a tempo indeterminato senza riflessi sulla natura del rapporto in corso mentre il recesso, durante la prova, produce gli stessi effetti che, sul piano previdenziale, provoca la risoluzione di un qualunque rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e quindi il mancato riconoscimento della NASpI.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 20 aprile 2026, n. 10397

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