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La (non) incidenza del difetto della “compresenza fisica” nel medesimo luogo di lavoro sul rischio c.d. interferenziale

4 Giugno 2026|

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25113 del 12/09/2025 attiene all’infortunio subito da un lavoratore, alle dipendenze dell’impresa appaltatrice, durante la manutenzione di un macchinario presso la sede della società committente. Esclusa la responsabilità di quest’ultima, il giudice di primo grado ha condannato al risarcimento del danno (patrimoniale e non) esclusivamente la società datrice di lavoro. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello. I giudici del merito, infatti, hanno escluso l’esistenza del rischio c.d. interferenziale e i conseguenti obblighi scaturenti dall’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, è stato posto in evidenza che: l’attività di riparazione del macchinario era a carico esclusivo della società-datrice di lavoro (i.e. appaltatore);  il ciclo produttivo della committente al momento del fatto era sospeso; la riparazione era stata effettuata senza intervento alcuno di dipendenti o preposti della stessa committente; l’intervento di manutenzione era stato svolto in un’area delimitata e circoscritta, che non aveva punti di contatto con altri macchinari in movimento presenti all’interno degli stessi locali.

Il lavoratore e i familiari dello stesso hanno presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Il ricorso è stato dichiarato fondato.

I giudici di legittimità hanno richiamato la normativa di riferimento, ossia l’art. l’art. 7, del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (attuativo della direttiva-quadro 89/391/CEE), sostituito dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, il quale pone in capo al committente una serie di obblighi specifici, il cui inadempimento comporta la possibilità di ritenere detto soggetto responsabile dell’infortunio subito da uno dei dipendenti dell’impresa appaltatrice (o subappaltatrice), anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima.

La Corte di Cassazione ha rilevato che nel caso di specie i lavori di manutenzione affidati in appalto dovevano essere eseguiti all’interno dei luoghi aziendali della committente, dei quali quest’ultima aveva conservato la disponibilità giuridica e, conseguentemente, anche il potere di controllare le fonti di rischio connesse alla compresenza, anche solo potenziale, nel medesimo contesto ambientale di lavoratori facenti capo a diverse imprese.

Pertanto, non poteva ritenersi sufficiente a escludere la responsabilità della committente la non configurabilità di una culpa in eligendo o in vigilando, ovvero l’assenza di un’ingerenza nell’esecuzione del servizio di manutenzione, né la circostanza che al momento dell’intervento fossero state sospese le lavorazioni e non ci fossero “punti di contatto con altri macchinari in movimento”. Diversamente opinando qualsivoglia rischio interferenziale sarebbe eliminato dalla mera non contestuale presenza fisica dei lavoratori, così obliterando il dato della comunanza dell’ambiente lavorativo.

La Corte ha, dunque, cassato con rinvio la sentenza, evidenziando che i giudici del merito avrebbero dovuto prima accertare l’eventuale inadempimento della committente agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e, successivamente, verificare in concreto l’incidenza causale degli accertati inadempimenti sulla eziologia del sinistro verificatosi.

La Corte ha dichiarato fondate anche le doglianze afferenti al mancato riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei familiari dell’infortunato. Segnatamente, è stato osservato che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di un fatto illecito può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, concretamente accertato, da lesione del rapporto parentale. Il danno patito, pertanto, deve essere ristorato in quanto apprezzabile come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico relazionali”, per l’incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato.  La Corte di Cassazione ha osservato che tale tipologia di pregiudizio rappresenta una conseguenza diretta e non riflessa della lesione inferta al parente, con possibilità di prova mediante presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari.

La sentenza in commento si pone in linea con l’orientamento ad oggi prevalente in materia di responsabilità solidale del committente per le ipotesi in cui l’infortunio subito da un lavoratore alle dipendenze dell’appaltatore concretizzi il c.d. rischio interferenziale, discendente dall’interferenza tra le attività dei soggetti coinvolti nel contratto di appalto.

La disposizione di riferimento è l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale non solo pone in capo al committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, ma impone anche una cooperazione e un coordinamento con questi al fine di eliminare, o comunque minimizzare, i rischi “da interferenza”, attuando le necessarie (e correlate) misure di prevenzione e protezione di tutti i lavoratori coinvolti.

Per tale tematica alcuni autori hanno iniziato a parlare di responsabilità c.d. oggettiva, rilevando il restringimento – se non l’eliminazione – sostanziale del presupposto fattuale dell’ingerenza del committente nell’attività appaltata ovvero, più in generale, della natura colpevole della condotta dello stesso (S. Grivet Fetà, La responsabilità solidale del committente per i danni da infortunio del dipendente dell’appaltatore: dalla posizione di garanzia deriva una forma di responsabilità oggettiva, in www.rivistalabor.it,  29 giugno 2024; S. Grivet Fetà, La responsabilità del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore: tra contratto e fatto illecito, emerge il contatto sociale, in www.rivistalabor.it, 11 agosto 2023).

In ogni caso, al fine di meglio comprendere l’attuale orientamento giurisprudenziale, appare imprescindibile ripercorrere, seppur brevemente, lo sviluppo normativo che ha caratterizzato la materia. Originariamente il committente era tendenzialmente esonerato da responsabilità nei casi in cui lavoratori non alle sue dipendenze fossero stati vittime di infortunio, sicché una prima mitigazione è stata operata mediante l’applicazione (estensiva) dell’art. 2087 c.c. Tuttavia, perché tale ultima disposizione potesse operare nel caso concreto, era richiesto che il committente avesse assunto una posizione di garanzia, ossia si fosse reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr.: Cass., sez. lav., n. 33365 del 11/11/2021; n. 4129 del 2002; Cass. n. 22818 del 2009; Cass., sez. lav., n. 11311 del 09/05/2017; Cass., sez. lav., n. 17092 del 08/10/2012; Cass., sez. lav., n. 22818 del 28/10/2009).

La responsabilità del committente è stata fondata anche sulla c.d. culpa in eligendo – oltre che in vigilando – ponendosi l’accento sul momento della scelta dell’impresa appaltatrice. Un ulteriore dato fattuale determinante è stato individuato nell’ingerenza del committente nell’esecuzione dell’appalto, ogniqualvolta l’intensità della stessa fosse risultata tale da comprimere l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, riducendolo a mero esecutore (recentemente: Cass., sez. III, n. 27321 del 13/10/2025; Cass., sez. III, n. 9178 del 03/04/2023).

La tematica è stata affrontata anche in sede penale, sebbene, considerata la peculiarità del sistema penalistico, i giudici abbiano ritenuto imprescindibile verificare, oltre alla colpa del committente, anche la concreta incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento nefasto. Tra i diversi fattori da considerare in detta verifica è stata inclusa anche l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto (cfr.: Cass. pen., sez. IV, n. 30039 del 01/09/2025; Cass. pen., sez. IV, n. 18169 del 14/05/2025; Cass. pen., sez. IV, n. 26335 del 12/07/2021; Cass. pen., sez. IV, n. 5946 del 17/02/2020Cass. pen., sez. IV, n. 44131 del 02/11/2015). In ambito civilistico tali soluzioni ermeneutiche devono, però, essere ridimensionate alla luce dei diversi criteri di imputazione della responsabilità, i quali, trovando il proprio fondamento nella regola espressa dall’art. 1218 c.c., aprono anche a ipotesi di colpa presunta ovvero di imputazione dell’evento in forza del solo positivo accertamento del nesso causale (c.d. responsabilità oggettiva).

Il quadro normativo di riferimento è mutato con la direttiva-quadro 89/391/CEE, cui art. 6, § 4, prevede che “quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti”. Pertanto, in applicazione del diritto europeo, nell’esecuzione di un’opera o di un servizio deve essere valutato autonomamente il rischio collegato all’obiettiva compresenza nel medesimo contesto organizzato di più lavoratori alle dipendenze di diversi soggetti. Tale disciplina ha trovato attuazione nel nostro ordinamento dapprima con l’art. 7 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e, successivamente, proprio con l’art. 26 del D. lgs. n. 81/ 2008 già citato. Pertanto, in tali contesti situazionali, l’esclusione della responsabilità del committente non dipende più dalla mera inconfigurabilità di una culpa in eligendo o in vigilando, né dalla mancata ingerenza nell’esecuzione dell’appalto, richiedendosi, invece, la positiva verifica dell’adempimento di quel coacervo di obblighi che il legislatore ora pone espressamente in capo allo stesso committente (cfr.: Cass., sez. lav., n. 34583 del 27/12/2024). Nondimeno, come espresso anche in recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, deve essere esclusa un’applicazione automatica di tale regola, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori (Cass., sez. lav., n. 14764 del 02/06/2025).

Il quarto comma del citato art. 26 prevede espressamente un’ipotesi di esonero, la quale è fondata unicamente sul dato oggettivo della pertinenza del rischio – realizzatosi nell’evento – alle attività specifiche svolte dall’appaltatore (rischio specifico). Nel caso trattato nella sentenza in commento, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ricondurre al citato quarto comma il rischio collegato alla mancata corretta vigilanza del committente sulle proprie strutture ove queste debbano essere necessariamente utilizzate dai dipendenti dell’appaltatore (L. A. Cosattini, L’ambito di applicazione della responsabilità del committente per infortunio del dipendente dell’appaltatore, in www.rivistalabor.it, 31 ottobre 2025). È stato precisato, infatti, che ai fini del rischio (generico) interferenziale acquista rilievo già la sola circostanza che attività riconducibili a soggetti terzi debbano essere eseguite nei luoghi di lavoro del committente, sicché l’art. 26 deve essere applicato anche in caso di sospensione dell’attività di quest’ultimo, ovvero di non compresenza fisica dei lavoratori alle sue dipendenze nell’aerea interessata (E. Dongellini, E. Licciardi, Appalto e infortunio sul lavoro: il committente non è responsabile in re ipsa, IUS Lavoro, 28 marzo 2023). Una diversa soluzione, come evidenziato anche dai giudici di legittimità, si presenterebbe incompatibile con la ratio prevenzionale informante la normativa in materia, in particolar modo ove si subordinasse rigidamente la regolazione del regime di responsabilità – recte l’attivazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento – alla mera compresenza fisica dei lavoratori: sarebbe, invero, sufficiente a escludere l’operatività dell’art. 26 la semplice programmazione temporale dell’alternanza delle diverse attività lavorative, in contrasto con gli obiettivi di tutela prevenzionistica perseguiti anche a livello europeo.

Il rischio interferenziale deve, quindi, essere fondato sulla possibilità che distinte attività organizzative siano inserite nel medesimo ambiente lavorativo ovvero concorrano alla realizzazione di uno stesso ciclo produttivo (c.d. compresenza organizzata e coordinata – cfr.: Cass., sez. lav., n. 2517 del 21/01/2023), collegandosi alla condivisione – anche solo potenziale – di uno stesso contesto operativo.

Considerato quanto sopra, può affermarsi che, alla luce del quadro normativo vigente e della relativa interpretazione fornita dalla giurisprudenza, la responsabilità del committente acquista una dimensione strettamente “organizzativa”, la cui scaturigine non è individuabile esclusivamente in una condotta colposa – indispensabile in ambito penale – ma anche e in via preminente nell’inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Il committente, in quanto nella disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa, si trova nella posizione più idonea per individuare i rischi derivanti dall’integrazione tra attività diverse nel medesimo luogo, sicché egli è chiamato dalla legge a promuovere l’implementazione delle misure di prevenzione necessarie a governarli, coordinandosi e cooperando con gli altri soggetti coinvolti. Tale approccio ermeneutico, d’altronde, si pone in linea con l’attuale sistema economico il quale, essendo connotato dalla creazione di fitte reti di relazioni imprenditoriali e dal frazionamento delle attività produttive, impone di garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori anche rispetto ai rischi derivanti dall’interazione tra attività diverse e dalla compresenza di una pluralità di organizzazioni imprenditoriali (E. Ales, La sicurezza sul lavoro nei “teatri lavorativi complessi, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2017, 3, 387 ss.)

Tuttavia, è da evitare un’interpretazione rigida dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che, ove la responsabilità venisse essenzialmente collegata alla mera titolarità dell’ambiente di lavoro e alla contestuale – seppur solo potenziale – presenza  di diverse attività imprenditoriali, si verrebbe ad assottigliare il confine tra una responsabilità per inadempimento degli obblighi prevenzionistici fissati dal citato art. 26 e una responsabilità “da posizione”, fondata sul semplice verificarsi dell’infortunio (responsabilità oggettiva). La valorizzazione della dimensione organizzativa, inoltre, non deve nemmeno tradursi in una sovrapposizione delle responsabilità del committente e dell’appaltatore, eliminando di fatto i confini segnati dal comma quarto dell’art. 26 (C. Mazzanti, Sicurezza sul lavoro e “responsabilità organizzativa” del committente, in Lav. giur., n. 4, 1° aprile 2026, 374 ss.).

Infine, è opportuno evidenziare come la sentenza in commento confermi anche l’orientamento – condiviso in sede penale (da ultimo: Cass. pen., sez. IV, n. 6073 del 13/02/2026) – secondo il quale la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione (iuris tantum) fondata sull’esistenza di uno stretto legame di parentela, riconducibile all’interno della famiglia nucleare; tale presunzione è superabile dal danneggiante mediante prova contraria, la quale deve essere imperniata non sulla mera mancanza di convivenza – non costituendo essa il connotato minimo e indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass., sez. III, n. 18284 del 25/06/2021) – bensì sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela (cfr.: Cass., sez. III, n. 21988 del 30/07/2025; Cass., sez. III, n. 5769 del 04/03/2024). Sul punto è stato precisato che mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all’essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l’effettiva esistenza di una relazione affettiva, seppur la convivenza continui a non rappresentare un requisito indefettibile (C. Mazzanti, I “danni da morte” nella prospettiva giuslavoristica, in Lav. Giur., n. 7, 1° luglio 2024, 661 ss.).

Teresa Zappia, magistrato ordinario in tirocinio

Visualizza il documento: Cass., 12 settembre 2025, n. 25113

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